Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11413 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana (da remoto) – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26151/2019 proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato ERMANNO

PACANOWSKI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

ROMA, VIA COLLINA 48;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4223/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.S. proponeva appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 12.11.2018, con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il dichiarante aveva riferito di essere fuggito dal Gambia nel 2011 in quanto perseguitato a causa della militanza nel partito politico (OMISSIS).

Con sentenza n. 4223/2019, depositata in data 21.6.2019, la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione S.S. sulla base di cinque motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente ha chiesto a questa Corte di sollevare “eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, in relazione agli artt. 3,24,111 e 113 Cost.”, con riferimento alla adozione del rito camerale e all’eliminazione del grado d’appello.

L’istanza non è meritevole di accoglimento. Con l’ordinanza n. 17717 del 2018, condivisa dal Collegio, questa Corte ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Ciò in quanto il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.

La manifesta infondatezza della questione de qua è stata ribadita anche con l’ordinanza (Cass. n. 27700 del 2018), che ha puntualizzato che nel procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è necessario soddisfare esigenze di celerità; non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado e il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa, che si svolge davanti alle commissioni territoriali, deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione.

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla Direttiva 2004/83CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007 – (la) violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente e al mancato supporto probatorio”, deducendo che sia l’autorità amministrativa che il Giudice debbano svolgere un ruolo attivo nell’istruttoria della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni e acquisire la documentazione necessaria (nella fattispecie, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto indicare al ricorrente quali documenti allegare o cosa dimostrare o acquisire d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari o indicare alla parte le prove ritenute rilevanti e non prodotte e solo all’esito di una carente integrazione, avrebbe potuto rigettare il ricorso).

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente censura ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – (l’)Omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del Paese di origine del ricorrente”, giacchè lo status di rifugiato può anche basarsi sul timore di essere perseguitati da agenti terzi quando i soggetti che offrono protezione non possono o non vogliono fornirla. Nella fattispecie, il ricorrente era stato costretto a fuggire sia per il rischio effettivo di subire una persecuzione determinata da ragioni politiche, sia per la situazione politico-sociale esistente nella zona di provenienza dello stesso, caratterizzata da gravi violazioni dei diritti umani.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – (la) Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”, là dove nella specie ricorrerebbe l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato), che il Tribunale aveva omesso di valutare nonostante la condizione oggettiva del Gambia.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – (l’)Errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”, poichè il Giudice non prendeva in considerazione la consolidata prassi di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari agli stranieri integrati sul territorio dello Stato e in possesso di un contratto di lavoro e/o di documentazione scolastica. Il ricorrente richiama diverse sentenze di merito che hanno riconosciuto la protezione umanitaria in presenza di prove dell’integrazione sociale, spesso subordinata alla sussistenza di contratti lavorativi.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – I motivi sono inammissibili, sotto il profilo della carente esposizione dei fatti, e della aspecificità degli stessi.

2.2. – Secondo l’insegnamento di questa Corte (seguito anche dal presente collegio: Cass. n. 21452 del 2020), nel ricorso per cassazione è essenziale la sussistenza del requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. n. 10072 del 2018; conf. Cass., sez. un., n. 11308 del 2014; ex plurimis Cass. n. 21452 del 2020; Cass. n. 4029 del 2020).

Nella fattispecie in esame, il ricorrente (di cui è dato conoscere solo la cittadinanza del Gambia e la sua affermazione “di essere stato costretto a fuggire dal proprio paese, in quanto perseguitato a causa della sua militanza partito politico (OMISSIS)”; cfr. ricorso pagg. 3 e 7) non ha ritenuto di far precedere ai motivi di ricorso tale parte espositiva, pur necessaria, che risulta assai carente anche nella incerta formulazione dei motivi stessi; circostanza, questa, che non ne consente la completa e necessaria comprensione e la verifica della loro ammissibilità.

L’esposizione sommaria dei fatti risponde, infatti, non già ad una esigenza di mero formalismo, bensì a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., sez. un., n. 22860 del 2014; Cass., sez. un., n. 1772 del 2013). Pertanto, detto requisito è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, allorquando il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto della impugnazione (Cass. n. 16103 del 2016), senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. n. 21137 del 2013).

2.3. – Laddove poi (rilevato che l’esigenza sottesa alla esposizione sommaria è appunto quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa), va posto in rilievo il contenuto, del tutto frammentario e disordinato, con cui sono state trattate le situazioni prese, di volta in volta, in considerazione.

3. – Ma, nei termini in cui formulati, i motivi difettano anche di specificità.

Costituisce principio largamente consolidato che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero, peraltro, che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014) anche (e soprattutto) in riferimento alla necessaria individuabilità delle singole rationes decidendi della spiegata controversia.

Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015). Così, dunque, i motivi di impugnazione che prospettino (come nella specie) un vizio di legittimità (non solo senza la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche senza idonee argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie) sono altrettanto inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 2016).

3.1. – Secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque ribadito (peraltro in termini generali) che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Essendo, viceversa, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una adeguata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020).

3.2. – Le proposte censure, così come rapsodicamente articolate, appalesano piuttosto lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

4. – Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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