Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11413 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. II, 11/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato

PERICOLI GUGLIELMO, che lo rappresenta e difende, con procura

notarile n. 90820 del 23/3/2010; unitamente all’avvocato NICCOLAJ

GABRIELLA per delega in atti (successivamente deceduta);

– ricorrente –

contro

S.S. (OMISSIS), P.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A CENCELLI

70, presso lo studio dell’avvocato MARIANTONI FABIO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3860/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato PERICOLI Guglielmo, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso, l’avvocato ricorrente fa presente

che il giudizio di revocazione si e’ concluso favorevolmente per il

medesimo, sent. 2296/08 che produce in fotocopia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorsi dell’imprenditore edile E.O. il Presidente del Tribunale di Roma emise in data 18.3.92, rispettivamente nei confronti di P.M. e di S.M., due decreti ingiuntivi, l’uno per L. 8.867.080 e l’altro per L. 7.974.000, a saldo del corrispettivo di appalto di “lavori di rifinitura dei prospetti di una palazzina” in Roma per il prezzo complessivo di L. 55.000.000, affidati con scrittura privata dell'(OMISSIS) e successiva integrazione (di data non precisata dalla sentenza impugnata (di data non precisata in questa sede). Entrambi gli intimati si opposero, ciascuno assumendo che le opere erano rimaste incomplete e non eseguite a regola d’arte, conseguentemente chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna dell’ E. al risarcimento dei danni,anche in conseguenza della mancata rimozione dei ponteggi.

Resistette ad entrambe le opposizioni l’ E., chiedendo il rigetto delle stesse e, successivamente, la condanna delle controparti anche a pagamento di opere aggiuntive (“rivestimento a cortina dell’edificio”), accertate all’esito della consulenza tecnica, disposta dal giudice dopo la riunione dei giudizi.

Con sentenza in data 27.11.01 il Tribunale, in persona del G.O.A. della sezione stralcio, respinse le opposizioni, senza pronunziarsi sull’ulteriore richiesta dell’ E., confermando i decreti ingiuntivi, con condanna degli opponenti agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria ed alle spese i giudizio.

Avverso tale sentenza l’ E. propose appello, ribadendo la richiesta di condanna delle controparti all’ulteriore pagamento richiesto; si costituirono gli appellati e, contestata l’ammissibilita’ di tale domanda, proponevano appello incidentale, dolendosi in particolare di un’assunta duplicazione di pagamenti e della mancata condanna della controparte al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 7.7.2004, pubblicata il 19.9.94, la Corte d’Appello di Roma, in riforma di quella impugnata, revocava i decreti ingiuntivi opposti, condannava l’ E. al rimborso in favore del S. e del P., della somma di Euro 1417,11 con gli interessi legali dal 3.8.95, respingeva ogni altra domanda e condannava l’ E. al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio. Tali, in sintesi, le ragioni della suddetta decisione:

a) l’interpretazione complessiva degli accordi contrattuali, alla luce in particolare di un preventivo sottoscritto il (OMISSIS) e del comportamento delle parti anche successivo alla stipulazione, inducevano a ritenere, diversamente da quanto opinato dal c.t.u., che il corrispettivo pattuito fosse comprensivo anche dei lavori di “rivestimento a cortina” dell’edificio;

b) conseguentemente,tenuto conto del corrispettivo contrattuale previsto in L. 55.000,000,dei non contestati pagamenti eseguiti in acconto,assommanti a L. 46.637.116, degli importi, determinati dal c.t.u., di L. 4.981.957 corrispondenti al valore delle opere non eseguite, di L. 6.144.834, per il minor valore delle opere risultate affette da vizi, residuava per differenza, a credito dei committenti, la somma di L. 2.743.907, pari ad Euro 1.417,11, cui andavano aggiunti gli interessi legali a partire dalla data dell’ultimo acconto, pagato il 3.8.1995.

Per la cassazione di tale sentenza l’ E. ha adito questa S.C., con ricorso notificato il 6.12.04, deducendo tre motivi d’impugnazione.

Hanno resistito con rituale controricorso il P. ed il S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’esposizione dei tre motivi di ricorso e’ preceduta da una premessa, nella quale si riferisce di aver impugnato, con atto notificato il 2.11.04, per revocazione la sentenza di secondo grado, nella parte relativa all’indicazione in L. 46.637.116, anziche’ in L. 40.637.116, come effettivamente ammesso dal deducente negli atti difensivi, l’importo complessivo degli acconti ricevuti, conseguentemente chiedendo all’adita Corte d’Appello (al riguardo riservatasi in data 1.12.04) la sospensione ex art. 398 c.p.c. del termine per proporre ricorso per Cassazione.

Tale premessa ha dato adito alla proposizione, da parte dei controricorrenti, di un’eccezione d'”improcedibilita’” del ricorso di legittimita’, perche’ proposto successivamente a detta impugnazione.

I controcorrenti hanno eccepito inoltre, anche in via preliminare, l’inammissibilita’ del ricorso per Cassazione per genericita’ del mandato difensivo a margine. Va anzitutto disattesa tale eccezione, in conformita’ all’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre n. 1954/09, 8060/07, 6687/06, 5620/06, 16736/05), tenuto conto della contestualita’ del mandato in questione, che, pur senza enunciare espressamente l’impugnazione in questione, fa tuttavia riferimento al “presente procedimento”, con cio’ implicitamente, ma inequivocamente, riferendosi (in assenza di elementi inducenti a ritenere il mandato conferito “in bianco” o di deduzioni in tal senso) al tenore de ricorso ed agli estremi della sentenza impugnata, chiaramente enunciati nell’intestazione e nell’epigrafe dello stesso foglio su cui e’ estesa la procura difensiva.

Anche l’altra eccezione preliminare va respinta, poiche’ la pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo d’improcedibilita’ del ricorso per Cassazione e neppure sospende il relativo giudizio, ove gia’ iniziato, a meno che cio’ non sia disposto, su istanza del ricorrente, dal giudice a quo ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, u.p.; ma tanto non risulta, ne’ viene dedotto da alcuna delle parti.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., censurandosi l’interpretazione del contratto originario da parte della Corte d’Appello, che pur in cospetto di previsioni di inequivocabile tenore letterale, non contenenti tra le opere preventivate i lavori di rivestimento a cortina e quelli di tinteggiatura dei frontalini e dei balconi, laddove contemplava “sbruffatura con malta e cemento di tutte le pareti” con l’aggiunta “da rivestire con copertina in cotto”, avrebbe erroneamente ritenuto compresi i predetti lavori in tale contratto, e non invece nella pattuizione aggiuntiva dedotta dell’apaltatore, cosi’ disconoscendo l’ulteriore compenso. La corte territoriale, non considerando che tali previsioni riguardavano solo lavori di preparazione delle opere aggiuntive in questione e non anche queste, avrebbe disatteso il basilare principio ermeneutico, recepito dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo il quale avrebbe dovuto solo basarsi sul dato letterale, assolutamente chiaro, senza far ricorso a criteri sussidiari d’interpretazione.

Il motivo non merita accoglimento, risolvendosi in una palese censura di merito basata su una vera e propria petizione di principio, secondo la quale la previsione contrattuale sarebbe stata chiara ed inequivoca. Ma tanto non e’ stato ritenuto dalla Corte d’Appello, che ha invece, ed a ragione, rilevato l’obiettiva ambiguita’ del contenuto del “preventivo” nella parte in questione, laddove aveva previsto “la sbruffatura con malta di sabbia e cemento di tutte la pareti da rivestire con cortina in cotto”, senza alcuna soluzione di continuita’ (cosi’ rendendo plausibili sia la tesi che la “sbruffatura” dovesse essere eseguita in funzione di una successiva opera di rivestimento in cotto, sia quella che alla prima operazione, di carattere preparatorio, facesse immediatamente seguito la successiva, di completamento e rifinitura). La suddetta ambiguita’ del tenore letterale, escludente l’applicazione del dedotto principio in claris non fit interpretatio, ha dunque giustificato il legittimo ricorso ai successivi criteri ermeneutici, dettati dall’art. 1362 c.c., comma 2 e art. 1363 c.c.,in osservanza dei quali i giudici di appello hanno ricostruito l’effettiva intenzione dei contraenti tenendo conto del comportamento degli stessi, anche successivo alla stipulazione e del tenore complessivo delle pattuizioni (l’esecuzione dei lavori senza soluzioni di continuita’ e con criteri di economicita’, utilizzando gli stessi ponteggi, l’iniziale richiesta dei saldi da parte dell’appaltatore, non contemplante opere aggiuntive rispetto ai contratti scritti, l’abbinamento cronologico contenuto nella scrittura integrativa concernente la pavimentazione del terrazzo, prevedente l’ultimo versamento “a fine pagamento rate cortina”).

Costituendo l’interpretazione del contratto attivita’ riservata al giudice di merito, che se esente da violazione dei canoni cui agli artt. 1362 e segg. c.c. (nella specie infondatamente dedotta, quanto al primo articolo, solo enunciata, quanto ai successivi), oppure da carenze o vizi logici della motivazione (dal ricorrente nemmeno dedotti ex art. 360 c.p.c., n. 5), non e’ censurabile in sede di legittimita’, neppure sotto il profilo del raffronto con alternative (ancorche’ astrattamente plausibili) ipotesi di lettura delle pattuizioni, il motivo va respinto.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2698, 2730, 2733 c.c. e degli artt. 116, 228 c.p.c., per avere la Corte d’Appello “ritenuto sostanzialmente ammessi e/o riconosciuti i versamenti (pari a L. 40.637.116. benche’ erroneamente indicati nella motivazione in L. 46.637.116…) che le controparti hanno enunciato di aver effettuato in favore del sig. E.O…” sul rilievo che gli stessi non sarebbero stati oggetto di specifica contestazione, cosi’ contravvenendo al principio giurisprudenziale secondo il quale il mero silenzio e la mancata contestazione di una pretesa non e’ sufficiente a farla ritenere fondata,occorrendo un’esplicita ammissione della controparte. Anche tale motivo e’ infondato, risolvendosi in una inammissibile censura di merito, non evidenziante vizi logici o malgoverno di principi in materia probatoria. E’ sufficiente, a tal riguardo, considerare come lo stesso odierno ricorrente si fosse limitato,nei ricorsi per decreto ingiuntivo, a chiedere dei saldi, per complessive L. 16.841.080 sul pattuito corrispettivo di L. 55.000.000, cosi’ dando atto di aver ricevuto acconti; sicche’ il successivo conteggio analitico, non specificamente contestato recepito dalla Corte d’Appello, non si basava soltanto sulle deduzioni della parte debitrice, ma anche, sostanzialmente e prevalentemente, sulle precedenti inequivoche ammissioni, contenute negli stessi atti introduttivi dei giudizi, provenienti dal creditore. Non tenendo conto, infatti, della successiva richiesta, risultata non fondata, per le opere ed.

“aggiuntive” di cui al primo motivo di ricorso di conteggio eseguito dalla corte (a parte il lamentato errore revocatorio, non deducibile nella presente sede) non si discosta significativamente dalla differenza tra i suddetti importi.

Inammissibile e’, infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce quale vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello nell’indicare in complessive L. 46.637.116 l’importo degli acconti, anziche’ nell’effettiva somma di in L. 40.637.116, come testualmente dedotto dagli opponenti nel recepito conteggio analitico. Trattandosi di un errore meramente percettivo, testualmente rilevabile ex actis, come tale riconducibile alla previsione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, che lo stesso ricorrente riferisce aver dedotto (con esito positivo, come poi precisato e documentato dal difensore nel corso della discussione in pubblica udienza) davanti alla competente corte territoriale, non si vede come questa Corte avrebbe potuto occuparsene, sotto il diverso profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorso va in definitiva respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi, tenuto conto dell’incidenza spiegata dall’errore revocatorio commesso dai giudici di appello nell’economia della decisione di secondo grado dell’infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dai controricorrenti, per compensare totalmente le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA