Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11413 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.10/05/2017),  n. 11413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14827/2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAGO TANA 16,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PATTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIETRO PATTI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO

RICCI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 455/2013 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di Appello di Caltanissetta, in accoglimento del gravame svolto dall’INPS, rigettava la domanda proposta dall’attuale ricorrente, per il riconoscimento del diritto all’assegno mensile di assistenza, revocato dall’INPS;

2. la Corte territoriale, in adesione alle conclusioni della consulenza tecnica acquisita in appello, osservava che, anche in considerazione dei rilievi critici formulati dal consulente di parte, le conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio erano risultate motivatamente confermate nel senso di una invalidità complessiva del 68 per cento, ritenuta congrua la valutazione dell’11 per cento della patologia osteoarticolare;

3. per la cassazione della sentenza ricorre M.M. articolando due motivi, ulteriormente illustrati con memoria;

4. resiste con controricorso l’INPS;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. con il primo motivo (per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, e delle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992), la ricorrente assume di avere dedotto, nelle osservazioni critiche all’elaborato del consulente officiato in giudizio, che ai sensi della tabella allegata al D.M. 5 febbraio 1992, la patologia artrosica associata all’obesità avrebbe imposto l’attribuzione di una percentuale del 35 per cento e non dell’11 per cento;

7. le censure mosse sono inammissibili giacchè non assolvono al requisito di specificità dei motivi di ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6;

8. il vizio denunziato presuppone l’esame, da un lato, dei contenuti della consulenza tecnica recepita nella sentenza impugnata, in relazione alla quale sussisterebbero le violazioni delle norme di diritto denunziate con il primo motivo, per mancata applicazione dei criteri tabellari di determinazione della invalidità civile, dall’altro, dei rilievi critici formulati al fine di consentire a questa Corte di valutare l’eventuale vizio motivazionale, sotto il profilo del mancato esame di elementi di fatto sottoposti al giudice dell’appello (esistenza di patologie non adeguatamente valutate nella consulenza tecnica);

9. inoltre il ricorrente provvede solo alla trascrizione dei contenuti essenziali della consulenza tecnica, senza provvedere al deposito, presso questa Corte, unitamente al ricorso, degli atti processuali (consulenza tecnica e documentazione sanitaria che si assume pretermessa) su cui lo stesso ricorso è fondato, criticando la ritenuta prevalenza dell’incidenza delle malattie artrosiche rispetto all’obesità, sicchè le censure restano del tutto generiche;

10. il vizio di motivazione dedotto è inoltre qualificabile come inammissibile per non essere riconducibile al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente a seguito della sua riformulazione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile, ratione temporis, nel presente giudizio (riforma applicabile ai ricorsi contro le sentenze depositate, come nella specie, dopo il giorno 11 settembre 2012);

11. secondo l’interpretazione resane dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., Cass., Sez. U., nn. 8053/2014; 8054/2014; 9032/2014) da un lato è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, cosicchè tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione; e, dall’altro, che l’ omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

12. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

13. le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, non sussistendo le condizioni per beneficiare dell’esonero a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis;

14. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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