Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11412 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 24/05/2011), n.11412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato FIORINO GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PERICA GIUSEPPE, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.T. (OMISSIS), selettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA ANNIBALIANO 23, presso lo studio dell’avvocato ROSITA

CIRILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato PICA MARIO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2924/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

7/05/09, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – La Corte di appello di Roma, in controversia relativa a domanda di usucapione di 175 mq di terreno proposta dal sig. G. G. contro la vicina sig.ra P.T. (più esattamente: contro questa e la sig.ra P.M., cui però la prima era succeduta nella more del giudizio), ha statuito, in accoglimento dei gravami di entrambe le parti, che il G. aveva usucapito un terreno “della superficie di mq. 175 delimitata verso la proprietà dell’appellata da una macera di sassi”.

Il sig. G. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’intimata ha resistito con controricorso.

2. – E’ fondato il secondo, pregiudiziale motivo di ricorso, con il quale si deduce nullità della sentenza. Risulta, infatti, dall’esame degli atti di causa che l’accoglimento della domanda di usucapione del terreno di 175 mq rivendicato dal G. è in oggettiva contraddizione – non superabile neppure alla luce della motivazione – con l’individuazione del confine nella macera di sassi, atteso che, considerando tale confine, il terreno usucapito dall’attore avrebbe una estensione inferiore ai 175 mq e non comprenderebbe proprio la porzione in concreto contesa fra le parti.

Resta in ciò assorbito il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che la sola parte contro ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione, non superate dalla memoria predetta;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, essendo nulla per la irriducibile contraddittorietà delle sue statuizioni, va cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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