Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11412 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. II, 11/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11412
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9747/2004 proposto da:
M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BARONIO 54/A, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO
Roberto, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE TARANTO;
– intimato –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TARANTO depositato il
24/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/03/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per cassazione con rinvio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avv. M.P., difensore del fallimento Geovin srl, ammesso al gratuito patrocinio, in esito al procedimento di opposizione al fallimento promosso dalla stessa Geovin e conclusosi con la reiezione della domanda e la condanna della opponente al pagamento delle spese processuali, aveva, con contestuale produzione della parcella vistata dal Consiglio dell’Ordine, richiesto la liquidazione dei suoi onorari, ma il tribunale di Taranto con decreto del 10.3.2003, aveva respinto l’istanza.
Proposta opposizione dal M., lo stesso Tribunale, con decreto presidenziale del 24.11.2003, la rigettava nuovamente.
Per la cassazione di tale sentenza, il M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo, mentre l’intimato Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto non ha spiegato attività difensiva.
Questa Corte, con due successive ordinanze collegiali, ha richiesto alla cancelleria del tribunale di Taranto il fascicolo di ufficio relativo alla presente, specifica controversia, il cui invio, benchè ritualmente richiesto dal ricorrente, non era stato effettuato;
pervenuto infine il fascicolo richiesto, la controversia perviene alla presente udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte deve rilevare che dall’esame del fascicolo della fase di merito emerge senza dubbio alcuno che l’odierno ricorrente aveva notificato il decreto di fissazione dell’udienza al solo Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto.
Trattandosi di richiesta di liquidazione onorari a seguito di ammissione al gratuito patrocinio, l’allora istante e poi opponente avvocato M., avrebbe dovuto notificare il detto decreto all’amministrazione statale ed anche alla controparte nel giudizio di opposizione al fallimento.
Un non recente avviso giurisprudenziale, peraltro di non compiuto consolidamento, ha ritenuto che la notifica al P.M. può vicariare quella all’amministrazione, ma alla luce della vigenza del D.P.R. n. 115 del 2002, tale conclusione appare quanto meno insensibile alla portata della modifica normativa introdotta alla disciplina del patrocinio gratuito; in ogni caso, altro contraddittore necessario era la controparte nel giudizio in cui l’attività professionale del M. si era esplicitata e la stessa non era stata evocata in giudizio.
Tanto comporta la nullità del procedimento per difetto di contraddittorio necessario, e la nullità conseguente del provvedimento impugnato, che va qui dichiarata, con conseguente cassazione dello stesso e rinvio al Presidente del Tribunale di Taranto che, integrato il contraddittorio nei sensi suindicati, provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
PQM
la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al Presidente del tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010