Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11412 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.10/05/2017), n. 11412
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9525/2014 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PREMUDA 6,
presso lo studio dell’avvocato IVAN MARRAPODI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ZAPPALA LEONARDO;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di
livello generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 962/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 04/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 5/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. G.A. impugna la sentenza della Corte d’appello di Catania che, in parziale riforma della decisione appellata, ha riconosciuto il diritto all’indennizzo in capitale tenuto conto della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all’8 per cento derivata dall’infortunio sul lavoro occorso il (OMISSIS);
2. il ricorso è affidato a due motivi;
3. l’INAIL ha resistito con controricorso;
4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. il motivo con il quale si denunzia la mancanza di specificità dei motivi di appello dell’INAIL è infondato per avere l’Istituto appellante specificamente contestato le ragioni della sentenza di primo grado, invocando le erronee conclusioni cui era pervenuto il consulente officiato in giudizio, e alle quali aveva prestato adesione il primo giudice, quanto all’esame obiettivo e alla quantificazione dello stesso, contestando altresì la correlazione eziologica svolta in maniera approssimativa e superficiale dei periodi di ricaduta non riconducibili all’evento infortunistico e richiamando, per relationem, la consulenza medica dell’Istituto, in guisa di parte integrante dell’atto di gravame, come le difese svolte nel grado precedente;
6. nella delibazione del secondo mezzo d’impugnazione va richiamato il principio affermato da Cass., Sez. U, 6 maggio 2015, n. 9100, secondo cui il fatto che un singolo motivo del ricorso per cassazione sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere, con chiarezza, le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati;
7. nella specie l’illustrazione del motivo all’esame non permette di distinguere esattamente i diversi profili e, nelle conclusioni, non solo denuncia, in modo inidoneo, un error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel far proprie le conclusioni del consulente officiato nel giudizio di appello senza stabilire “un confronto tecnico” con le conclusioni dell’ausiliare officiato in primo grado, giacchè la comparazione tra consulenze acquisite in giudizio attiene alla motivazione e non alla violazione di una regola processuale, ma neanche riproduce o reca indicazione della sede processuale, nella fase di merito, dove rinvenire la consulenza tecnica di primo grado;
8. il ricorso va, pertanto, rigettato;
9. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo non sussistendo le condizioni per beneficiare dell’esonero a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis;
10. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017