Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11411 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 24/05/2011), n.11411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VARRONE n. 9, presso lo Studio dell’avvocato SILVIA MARIA

CINQUEMANI, rappresentata e difeso dall’avvocato MOLINARI ANNAROSA,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BO.LU. (OMISSIS), selettivamente domiciliato

in ROMA, VIA RICCI CURBASTRO 34/A, presso lo studio dell’avvocato

CARDELLI ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARGONI

GIANNI, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

B.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VARRONE n. 9, presso lo studio dell’avvocato SILVIA MARIA

CINQUEMANI, rappresentata e difeso dall’avvocato MOLINARI ANNAROSA,

giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– controricorrente –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 208/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

16/07/09, depositata il 04/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con verbale di conciliazione del 27 settembre 2001 gli ex coniugi sig. Bo.Lu. e sig.ra B.I., definendo il procedimento di revisione delle condizioni patrimoniali del loro divorzio, convennero la costituzione di usufrutto a favore della ex moglie su un appartamento in (OMISSIS) di proprietà dell’ex marito e che, in caso di vendita, quest’ultimo avrebbe versato L. 240.000.000 all’altra, la quale a sua volta avrebbe rinunziato all’usufrutto e rilasciato l’appartamento entro un anno.

Verificatasi la possibilità della vendita a un terzo e il rifiuto della B. di rinunciare all’usufrutto, il Bo. citò la ex moglie in giudizio per l’accertamento dell’estinzione dell’usufrutto stesso e il risarcimento del danno.

Con la sentenza impugnata la Corte di Trento ha, in particolare, confermato l’accoglimento della domanda di accertamento dell’avvenuta estinzione dell’usufrutto, nonchè il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno derivante dal rifiuto della B. e costituito dagli interessi legali sulla somma di Euro 850.000.000, pari al corrispettivo della vendita concordato con il terzo, che l’attore non aveva potuto incassare a causa di quel rifiuto.

Quanto alla prima domanda, la Corte ha respinto la tesi della B. secondo cui la clausola prevedente la rinunzia all’usufrutto in caso di vendita dell’immobile integrava una condizione risolutiva meramente potestativa, osservando che in realtà non di condizione si trattava, bensì della previsione di un potere unilaterale di modifica del contenuto del negozio verificandosi un determinato presupposto; ed ha respinto altresì la tesi che l’accordo fosse stato stipulato nella presupposizione che alla ex moglie esso garantiva comunque la possibilità di fruire di un’abitazione per tutta la sua vita, osservando che non di presupposizione, allora, si trattava, bensì, semmai, di errore ostativo o simulazione – questioni però non dedotte dall’interessata – sostenendosi, in sostanza, che la B. aveva voluto la costituzione dell’usufrutto ma non la clausola successiva che ne prevedeva, come si è visto, l’eventualità della rinunzia.

Quanto alla domanda di risarcimento, la Corte ha escluso la sussistenza del nesso di causalità fra danno e comportamento della B., atteso che il saldo del prezzo della vendita era condizionato anche alla cancellazione dell’annotazione di un atto di citazione (per il riconoscimento della proprietà di un piazzale comune facente parte del compendio immobiliare), cancellazione che il Bo. non aveva dimostrato essere avvenuta.

La sig.ra B. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi.

Il sig. Bo. si è difeso con controricorso contenente anche ricorso incidentale tardivo per un motivo, cui la ricorrente principale ha resistito a sua volta con controricorso.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata ipotizzata l’inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso principale e la conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo.

Ritualmente comunicata e notificata la relazione, non sono state depositate conclusioni o memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi principale e incidentale vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale si censura l’interpretazione data dalla Corte di appello alle clausole del verbale di conciliazione di cui si è detto.

Il motivo è inammissibile, perchè la ricorrente svolge considerazioni di puro merito e, allorchè si duole della mancata audizione di testi, omette – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – di indicare i capitoli di prova dedotti.

Con il secondo motivo del medesimo ricorso si insiste nella tesi della presupposizione, lamentando che i giudici di appello se se siano aprioristicamente liberati senza i doluti approfondimenti e senza procedere all’assunzione delle prove richieste dall’interessata.

Anche questo motivo, però, è inammissibile, sia perchè non si da carico della effettiva ratio della decisione impugnata (la quale ha escluso la configurabilità, nella specie, dell’istituto della presupposizione potendosi configurare, semmai, ipotesi di errore ostativo o simulazione, tuttavia non ” dedotte), sia perchè non supera la soglia della formulazione di pure e semplici censure di merito.

Attesa l’inammissibilità dei motivi del ricorso principale, e dunque del ricorso stesso (art. 375 c.p.c., n. 1,), il ricorso incidentale tardivo è inefficace (art. 334 c.p.c., comma 2).

In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va dichiarato inefficace.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; dichiara altresì compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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