Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11410 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23147/2019 proposto da:

J.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato BEATRICE RIGOTTI,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 45/2019 della CORTE D’APPELLO DI

CALTANISSETTA, depositata il 24/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/1/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che J.A., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

J.A., con ricorso notificato il 24/7/2019, ha chiesto la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto, con motivazione apparente, soggettiva e apodittica, che il ricorrente non fosse credibile poichè il racconto svolto dallo stesso era contraddittorio.

1.2. Così facendo, però, ha osservato il richiedente, la corte, senza dare applicazione agli indici legali di affidabilità previsti dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5, ha preso in considerazione elementi parziali e non rilevanti, laddove, in realtà, la contraddittorietà deve essere valutata in relazione agli elementi essenziali del racconto.

1.3. Secondo la corte d’appello, in particolare, non appariva credibile che i mujaheddin volessero uccidere il richiedente dal momento che lo stesso era assolutamente estraneo al gruppo e che le accuse formulate alla polizia non avevano avuto alcun seguito. Il richiedente, però, aveva confermato in tutte le sedi che il fratello si era affiliato al gruppo terroristico coinvolgendolo anche se lo stesso era contrario. L’estraneità del richiedente al gruppo non può, quindi, ritenersi un elemento desumibili dagli elementi dedotti in giudizio per cui la motivazione sul punto appare contraddittoria con le risultanze dell’istruttoria. Nè rileva, ha aggiunto il ricorrente, il fatto che le accuse che il richiedente aveva rivolto nei confronti del gruppo terroristico alle autorità di polizia non avessero avuto alcun esito poichè, alla luce dei rapporti internazionali prodotti in giudizio, è perfettamente credibile il fatto che il ricorrente non sarebbe stato in alcun modo soccorso dalle autorità locali stante l’inefficienza del sistema di prevenzione e sicurezza del Paese.

1.4. Il richiedente, del resto, ha narrato fatti storici verosimili, poichè cronologicamente ordinati e datati, sequenziali e riconducibili al contesto di provenienza. Ha, inoltre, proposto la domanda senza ritardo offrendo ogni elemento in suo possesso, vale a dire l’affiliazione del fratello alla setta, la contrarietà sul punto del richiedente, le minacce dallo stesso ricevute, il suo rapimento nonchè l’omicidio del fratello.

1.5. Le dichiarazioni del richiedente, inoltre, ha aggiunto

il ricorrente, sono coerenti, come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), rispetto alle condizioni generali del Paese d’origine. La corte d’appello, invece, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha utilizzato solo alcuni degli elementi risultanti dalle fonti internazionali, che ha citato in maniera parziale, trascurando completamente gli ulteriori rapporti richiamati nell’atto d’appello. Il giudice, invece, deve valutare le vicende narrate dal richiedente alla luce delle fonti internazionali disponibili.

1.6. La corte, in definitiva, ha concluso il ricorrente, ha ritenuto inverosimile il racconto del richiedente sulla base, da un lato, della valorizzazione di elementi di carattere secondario e, dall’altro, della totale omissione di valutazione degli elementi essenziali della storia e delle fonti richiamate negli atti.

1.7. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione apparente, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza considerare che, in realtà, come emerge dal rapporto EASO 2018, il richiedente, in caso di rientro in patria, correrebbe il rischio, in presenza di uno Stato che non garantisce la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6, di un grave danno alla persona ad opera del gruppo terroristico che ha ucciso il fratello e lo ha sequestrato, e che non corrisponde al contenuto del predetto rapporto, che la corte d’appello richiama, l’affermazione della stessa secondo cui la situazione ivi descritta evidenzia tensioni preoccupanti ma non di tale gravità da costituire, ai fini della riconoscimento della protezione sussidiaria, una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile.

1.8. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

1.9. In tema di protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018).

La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019).

Nel caso di specie, la corte d’appello ha dichiaratamente condiviso le perplessità espresse dal tribunale in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in ordine alle ragioni per le quali aveva abbandonato il suo Paese d’origine, non potendo, infatti, considerarsi credibile che i terroristi voleva uccidere il richiedente dal momento che lo stesso era assolutamente estraneo al gruppo e che le accuse formulate alla polizia non avevano avuto alcun seguito.

1.10. Tale apprezzamento (del quale la corte ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio), tuttavia, non risulta essere stato specificamente impugnato dal ricorrente con la precisa indicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’intrinseca attendibilità della sua narrazione, avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorchè dedotti nel corso del giudizio di merito e decisivi nel senso che la loro valutazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella affermata dalla decisione impugnata.

Ed è, peraltro, noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare tanto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la domanda di concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata nè comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

1.11. Per ciò che riguarda la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), intanto va ribadito il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) cit., poichè, in quest’ultimo caso, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Cass. n. 10286 del 2020).

Peraltro, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) cit., la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

La sussistenza di tale presupposto dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020). Il giudice, però, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzate ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, ha (legittimamente) ritenuto che la zona di provenienza del richiedente, e cioè il Punjab, è caratterizzata da tensioni preoccupanti ma non così gravi e frequenti da costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, in tal modo escludendo, in sostanza, la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata.

Tale apprezzamento, del quale la corte d’appello ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, non è stato censurato dalla ricorrente per avere il giudice distrettuale del tutto omesso l’esame di uno o più fatti decisivi specificamente dedotti in giudizio (cfr. Cass. n. 23942 del 2020, secondo cui, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5), avendo, piuttosto, sollecitato una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La valutazione delle prove raccolte, in effetti, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione.

D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

2.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione apparente, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria senza, tuttavia, considerare il significativo radicamento che il richiedente ha realizzato in Italia, come risulta dalla documentazione che attesta lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa.

2.2. Il motivo è infondato. La corte d’appello, in effetti, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando, in sostanza, che il richiedente, pur svolgendo un’attività lavorativa dalla quale può evincersi un certo grado di integrazione, non presenta, tuttavia, una situazione di vulnerabilità personale che possa giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi, in effetti, su una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018). Tale comparazione presuppone, tuttavia, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, a sua volta, non può derivare dallo svolgimento in quest’ultimo di un’attività lavorativa (Cass. n. 8367 del 2020), in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra, con la riproduzione dei relativi passi, di aver dedotto con il ricorso contenente la domanda di protezione umanitaria.

3. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del ministero dell’interno, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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