Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11410 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 24/05/2011), n.11410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio dell’avvocato GUIZZI

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SANPAOLO INVEST SIM SPA (OMISSIS), aderente al Fondo Nazionale di

Garanzia, interamente controllata da Banca Fideuram Spa ed

appartenente come quest’ultima al Gruppo Bancario Intesa – Sanpaolo –

Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo Spa, in persona della

procuratrice speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

BISSOLATI, 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 210/09 del TRIBUNALE di CHIAVARI,

depositata il 28/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Rivallese Nicola, (delega avv. Spinelli) difensore

della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che conferma

la relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Il Dott. C.S. fu nominato consulente tecnico d’ufficio nella causa civile introdotta davanti al Tribunale di Chiavari dalla San Paolo Invest Sim s.p.a. contro il sig. A.G., promotore finanziario che aveva operato per conto della società, per l’accertamento della responsabilità del convenuto per aver indebitamente trattenuto e incassato somme affidategli da clienti. Al CTU fu appunto conferito l’incarico di determinare l’importo di cui il promotore si era appropriato “per ciascuno” dei clienti.

Il Giudice istruttore liquidò, per l’attività svolta dal dott. C., Euro 90.000,00, oltre accessori.

Tale liquidazione fu impugnata dalla società attrice con opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 e il Presidente del Tribunale, in applicazione dell’art. 2 della tariffa approvata con D.M. 30 maggio 2002 e riconosciuta la maggiorazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, cit., ridusse il compenso ad Euro 20.512,00, oltre accessori, in considerazione dell’unicità dell’incarico nonostante la pluralità delle posizioni dei clienti da esaminare.

Il Dott. C. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui la società ha resistito con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando errore di diritto, si sostiene che l’incarico conferito al consulente era in realtà plurimo e non unico, onde per ciascuna delle posizioni dei clienti prese in considerazione andava liquidato un distinto compenso.

La censura è infondata.

Nella giurisprudenza di questa Corte viene evidenziata – particolarmente con riguardo alle consulenze tecniche contabili – la distinzione fra unicità dell’incarico, ossia del risultato finale da fornire al giudice in relazione alla domanda dedotta in giudizio (al cui valore, ai sensi dell’art. 1 della richiamata tariffa, va rapportato il compenso), e pluralità delle indagini strumentali al raggiungimento del risultato finale (cfr., da ult., Cass. 7186/2007).

Nella specie, appunto, pur essendo plurime le indagini da svolgere (una per ciascuno dei clienti), l’incarico era unico perchè unico era il risultato da fornire al giudice in relazione all’unica domanda formulata dalla società attrice, avente ad oggetto la sola responsabilità del promotore finanziario nei confronti della società, non già la responsabilità di quest’ultima nei confronti di ciascuno dei suoi clienti”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che il solo avvocato di parte controricorrente ha presentato memoria;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione;

che pertanto il ricorso va respinto; che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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