Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11410 del 12/06/2020
Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 12/06/2020), n.11410
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7726/2019 proposto da:
M.S., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Biondino e
domiciliato presso Corte Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 08/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/02/2020 da LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
CONSIDERATO
che M.S., cittadino pakistano, ricorre avverso il decreto del tribunale di Milano che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, avendo giudicato non credibile la sua narrazione e insussistenti i presupposti fattuali delle protezioni invocate;
che i motivi sono inammissibili, censurando apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, in relazione al giudizio (illustrato a pag. 4-5 del decreto) di non credibilità del racconto, risultando non decisiva la prova testimoniale di cui il ricorrente lamenta la non ammissione (primo e secondo motivo); ai profili di rischio in caso di rimpatrio (terzo motivo) che riguardano il fondo della domanda di protezione la cui infondatezza è conseguenza diretta del giudizio di non credibilità; alla dedotta condizione di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria (quarto motivo), che è stata esclusa con argomentazioni che resistono alle critiche proposte (avendo il tribunale osservato che “le attività svolte nel periodo di accoglienza non costituiscono evidentemente prova di una particolare condizione di vulnerabilità, mostrando anzi una notevole capacità dell’interessato di utilizzare gli strumenti messi a sua disposizione dal sistema di accoglienza”, essendo dunque indice di adattabilità personale alle diverse condizioni sociali e personali);
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020