Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11410 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. II, 11/05/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.V. (OMISSIS), D.F.

(OMISSIS), Z.G. (OMISSIS), L.

S. (OMISSIS), P.R.

(OMISSIS), G.F. (OMISSIS),

C.R. (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE

35, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA D’AGOSTINO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CAROPPO ANTONIO;

– ricorrenti –

contro

IACP PROV. BARI (OMISSIS), in persona del Commissario

Straordinario p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

6, presso lo studio dell’avvocato MACRO RENATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE ZIO GIUSEPPE;

– controricorrente –

e contro

R.L., P.M.;

– intimati per integ. del contradd. –

avverso la sentenza n. 488/2004 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

01/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 29.6.89 alcuni assegnatari di alloggi in (OMISSIS), palazzina E via Donatello 12 convenivano davanti al Pretore di Barletta l’IACP di Bari per sentir dichiarare l’usucapione del pianterreno sito al civico 10. Resisteva l’IACP ed il Pretore, con sentenza n. 41/92, accoglieva la domanda. Proposto appello dall’IACP, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 488/2004, accoglieva per quanto di ragione il gravame, con condanna al rilascio del locale, osservando che non era stato provato il possesso ad usucapionem ed escludendo il rapporto pertinenziale con gli appartamenti.

Ricorrono R.V., D.F., Z. G., L.S., P.R., G. F., C.R., B.A. con unico motivo variamente articolato, resiste l’IACP. Le parti hanno presentato memorie.

All’udienza del 17 giugno 2009 e’ stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.L. e P. M., adempimento non eseguito nei confronti di quest’ultimo perche’ deceduto.

Vi e’ ulteriore memoria dell’IACP circa l’inammissibilita’ del ricorso in mancanza di detto adempimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ preliminare l’esame di detta eccezione che va rigettata trattandosi di cause scindibili, in presenza di ricorso proposto anche dall’avente causa. I ricorrenti lamentano insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione dell’art. 1140 c.c. e segg., travisamento dei fatti posto che il possesso puo’ essere tenuto in comune con altri, cioe’ essere un compossesso, che puo’ dar luogo all’usucapione, senza che possa incidere la mancanza del rapporto pertinenziale. Il deposito di oggetti familiari era una modalita’ dell’esercizio del possesso.

La censura non supera la motivazione della sentenza che ha fatto leva sulla mancata prova di un possesso usucapibile continuativo ne’ da un punto di vista soggettivo ne’ oggettivo – anche in relazione alla circostanza che gli atti di trasferimento degli alloggi risalivano all’incirca al 1981, la denunzia degli altri assegnatari al 1985 ed il decreto di rilascio del Presidente dell’IACP era stato notificato nel 1988, in tempo utile ad interrompere la situazione di fatto rispetto alla quale era stata domandata l’usucapione.

La sentenza ha poi richiamato le deposizioni testimoniali e la unanime giurisprudenza in argomento, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici, cui non si puo’ contrapporre una diversa tesi.

Questa Corte suprema ha, invero, statuito, che, per la configurabilita’ del possesso “ad usucapionem”, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Non e’ denunciabile, in sede di legittimita’, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validita’ degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454).

Tra l’altro, in tema di compossesso, l’eventuale godimento non e’ idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale al possesso “ad usucapionem”, se conseguenza di mera tolleranza (Cass. 15 giugno 2001 n. 8152, Cass. 23 giugno 1999 n. 6382, Cass. 18 febbraio 1999 n. 1367).

In ogni caso, e’ principio pacifico che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi. Alla cassazione della sentenza si puo’ giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte, mentre nella fattispecie il ragionamento svolto dai giudici di appello e’ ineccepibile, fondato su valutazioni coerenti del documento prodotto in atti, con pertinenti richiami alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

“Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione.

Questi vizi non possono consistere nella diversita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

L’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensi’ quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito, cui e’ riservato l’apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza per vizio della motivazione, si puo’ giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente ed illogico, e non gia’ quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222)”.

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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