Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1141 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. II, 21/01/2021, (ud. 14/07/2020, dep. 21/01/2021), n.1141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7806/2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

9 INT. 11, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZANARDO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA

154, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COSTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato RICCARDO MUZ, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. S.G. proponeva opposizione avverso il decreto n. 1516/2008 con cui il Tribunale di Pordenone gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 6.762,96 in favore dell’architetto R.F., quale corrispettivo per prestazioni professionali e segnatamente per la realizzazione del progetto architettonico di una villa unifamiliare e del relativo modello tridimensionale. Il Tribunale, ritenuto non provato il conferimento dell’incarico nè dimostrata l’attività effettivamente svolta dall’opposta, con sentenza n. 909/2011 accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.

2. La sentenza era impugnata da R.F..

Con sentenza 20 febbraio 2015, n. 109, la Corte d’appello di Trieste, rivalutate le risultanze istruttorie, in parziale accoglimento dell’appello condannava S. al pagamento in favore dell’appellante dell’importo di Euro 2.000, quale corrispettivo liquidato in via equitativa per l’incarico che risultava essere stato effettivamente conferito (ossia la progettazione degli interni del salotto dell’abitazione dell’appellato).

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione S.G.. Resiste con controricorso R.F..

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi:

a) Il primo motivo denuncia “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del divieto di ultrapetizione ed extrapetizione ex art. 112 c.p.c.”: la Corte d’appello, nel condannare il ricorrente al pagamento del compenso per l’attività di progettazione degli interni del salotto, non ha considerato che R. non ha formulato alcuna domanda in tal senso, avendo posto alla base del ricorso monitorio la richiesta di compenso per l’elaborazione del progetto architettonico di una villa e per la realizzazione di un modello tridimensionale per lo studio volumetrico dell’edificio.

b) Il secondo motivo contesta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 183 e 345 c.p.c.”: la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità della domanda, nuova, di condanna al pagamento del compenso di cui al precedente motivo.

I motivi non possono essere accolti. A fronte della censura dell’architetto R. (riportata alle pp. 8-9 del controricorso) che lamentava come il giudice di primo grado avesse negato il riconoscimento di “alcunchè per la mera progettazione dell’interno del salotto”, in quanto l’architetto “non ha fornito adeguata prova della (minor) prestazione in concreto eseguita”, la Corte d’appello ha invece ritenuto, con accertamento in fatto basato sulle dichiarazioni di un testimone, dimostrato il conferimento dell’incarico di progettazione degli interni relativi al salotto, progettazione che ha ritenuto, anche qui con accertamento in fatto insindacabile da questa Corte di legittimità, provata sulla base delle tavole depositate nel processo, con decisione che non si pone in contrasto con il principio di cui all’art. 112 c.p.c. e con il divieto ex art. 345 c.p.c., essendo nel caso in esame la progettazione degli interni del salotto stata parte della progettazione dell’edificio.

3) Il terzo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2233 c.c.”: la Corte d’appello ha proceduto in via equitativa alla liquidazione degli onorari dell’arch. R., nonostante l’esistenza di una tariffa professionale per gli architetti.

Il motivo è fondato. La determinazione del compenso per l’attività svolta dal professionista con criterio equitativo ispirato, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito è modalità sussidiaria, utilizzabile dal giudice soltanto in difetto di tariffe professionali e di usi (v. Cass. 10057/2018 e Cass. 7510/2014).

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che liquiderà il compenso dovuto all’arch. R. secondo le previsioni della tariffa professionale; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta gli altri motivi, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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