Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1141 del 18/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 1141 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13939/2013 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
C.EL.MEC. SUD s.r.I., in persona del legale rappresentante pro
tempore,

Antonio Gargano, rappresentato e difeso, per procura

speciale conferita con scrittura privata autenticata, dall’avv. Raffaele
Bava ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del
medesimo, in Roma, alla via Flaminia, n. 213;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
Sezione staccata di Latina, n. 154/40/12, depositata il 12 aprile 2012.

Udita la relazione svolta dal Cons. Lucio Luciotti nella camera di
consiglio del 24 ottobre 2017.

Data pubblicazione: 18/01/2018

RILEVATO
– che con sentenza n. 154 del 12 aprile 2012 la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia
delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato
l’avviso di accertamento emesso nei confronti della C.EL.MEC. SUD
s.r.I per maggiori imposte ai fini IVA ed IRAP relativamente all’anno di

all’art. 62 bis e segg. del d.l. n. 331 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993;
– che i giudici di appello, richiamato l’orientamento di questa
Corte sul valore presuntivo degli studi di settore, sostenevano che nel
caso di specie l’Agenzia delle entrate non aveva esposto nell’atto
impositivo impugnato le ragioni che l’avevano indotto a disattendere
le motivazioni addotte dalla società contribuente in sede di
contraddittorio endoprocedimentale;

che l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della

sentenza impugnata sulla base di un motivo, cui non replica
l’intimata, che ha depositato istanza per la partecipazione alla
discussione orale e, quindi, memoria difensiva;
CONSIDERATO
– che con il motivo di ricorso la difesa erariale censura per vizio
motivazionale la sentenza impugnata sostenendo che i giudici di
appello avevano erroneamente ritenuto che nell’avviso di
accertamento l’Agenzia delle entrate aveva fatto riferimento soltanto
allo scostamento dei ricavi risultante dall’applicazione degli studi di
settore, risultando invece dalla motivazione dell’atto impositivo che
l’amministrazione finanziaria aveva in esso esposto e confutato tutte
le giustificazioni fornite dalla società contribuente in sede di
contraddittorio endoprocedimentale;
– che il motivo è fondato e va accolto;

2

imposta 2004 risultanti dall’applicazione degli studi di settore di cui

-

che, invero, dalla motivazione dell’avviso di accertamento,

riprodotto

per

autosufficienza

nel

ricorso,

risulta

che

l’amministrazione finanziaria ha preso in esame tutte le giustificazioni
addotte dalla parte contribuente («difficoltà nell’inquadrare il codice
di attività di appartenenza», «inattendibilità dello studio di settore

settore», incompletezza dello studio di settore legato a variabili
extracontabili», «incapacità dello studio di settore di cogliere
situazioni congiunturali (crisi dell’indotto FIAT spa)», «errore
commesso nell’indicazione del valore dei beni strumentali»),
confutandole con ampie dissertazioni argomentative, sostenendo in
particolare:
a) che lo studio di settore applicato nel caso specifico (SD4OU)
consentiva alla contribuente di «fornire tutti gli elementi
caratterizzanti l’attività esercitata»;
b) che la simulazione dello studio di settore prodotta dalla società
conteneva percentuali diverse da quelle precedentemente indicate
all’amministrazione finanziaria;
c) che la società nella simulazione dello studio di settore prodotta
all’Ufficio aveva indicato in misura diversa anche il valore dei beni
strumentali, che comunque andava ridotto di 24.789,93 Euro;
d) che la dedotta «incapacità dello studio di settore di cogliere
situazioni congiunturali» poteva consentire «un adeguamento a ricavi
posizionati nell’intervallo di confidenza ma non […] un annullamento
del procedimento, come richiesto dalla parte»;
– che è, quindi, palese la violazione dell’obbligo di motivazione in
cui è incorsa la CTR, frutto evidente di una superficiale lettura
dell’avviso di accertamento impugnato;
– che, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa

3

perché non riscontrato su una platea estesa di imprese operanti nel

composizione, perché rivaluti l’intera vicenda processuale e provveda
anche sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa, anche per le spese processuali del giudizio di legittimità, alla

Latina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 24/10/2017
Il Presidente
Ernestino Luigi Bruschetta

Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA