Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11409 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio dell’avvocato GAITO

VIRGILIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LANZONI ETTORE;

– ricorrente –

contro

P.S. (OMISSIS), O.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCHESI GIANFRANCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 29/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato STEFANO CHINOTTI con delega dell’avvocato ETTORE

LANZONI difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 24.11.1990 S.L. conveniva davanti al Tribunale di Bergamo P.S. e O.M. esponendo che, con atto 11 luglio 1970 n. rep. 17952 in notaio Rosso di San Secondo, i convenuti avevano acquistato da P.B., E., M. e M. alcune porzioni di terreno in (OMISSIS), da utilizzarsi in parte a scopo edificatorio ed in parte ad area di servizio; che i patti imponevano agli acquirenti di rispettare il rapporto di copertura 1:7 e l’altezza massima in colmo di metri 7, con divieto di qualsiasi edificazione accessoria mentre i convenuti avevano realizzato una abitazione estesa oltre i consentiti mq 170 con altezza superiore ai metri 7, avevano collocato una recinzione di siepe di m. 2,60, superiore al massimo consentito di m.

1,50.

Chiedevano la rimessione in pristino ed i danni.

I convenuti contestavano la pretesa e, riconvenzionalmente, chiedevano che l’attrice fosse condannata a ridurre l’altezza del muro di riporto a confine, l’altezza dell’edifico ed ai danni.

Espletata ctu il Tribunale rigettava le domande attrici tranne che per l’altezza della siepe, accoglieva le riconvenzionali dei convenuti ordinando loro la riduzione in pristino della casa mediante la demolizione dei volumi eccedenti e del muro nella parte eccedente i due metri.

Proponeva appello la S., resistevano i convenuti, chiedendo la riforma della sentenza nella parte relativa alla loro condanna a ridurre l’altezza della siepe ed alla compensazione delle spese e la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza 29/05, disponeva la correzione materiale del dispositivo di primo grado laddove in accoglimento delle riconvenzionali dei convenuti si ordinava agli stessi e non all’attrice la riduzione in pristino e rigettava per il resto gli appelli, condannando l’appellante principale alle spese del grado, ciò sul presupposto della competenza dell’A.G.O. e della sostanziale esistenza di servitù a carico della S. costituita dalle clausole contrattuali relative non solo alle distanze ma anche all’altezza ed alla volumetrìa nella costruzione, integranti “specifici limiti allo ius aedificandi, in dipendenza delle clausole contrattuali contenute nell’originario atto del 20.1.1966 e ribadite nell’atto di acquisto dell’odierna appellante in data 29.4.1987,….(con) traslazione dall’ambito del diritto pubblico a quello privatistico sotto forma di servitù, delle prescrizioni dettate dallo strumento urbanistico in aggiunta a quelle più specificamente dettate nell’atto costitutivo” (pagine dodici e tredici). La decisione richiamava la ctu e la sentenza di primo grado in cui il rapporto invocato dall’attrice di 1:7 doveva intendersi riferito all’intero terreno e non alla parte edificabile mentre era stato accertato che l’attrice aveva realizzato una cubatura di mc 701,514, eccedente di 225,864 quella preesistente di 476,650.

Ricorre la S. con sei motivi, resistono P. e O..

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l’eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso che mira surrettiziamente a riproporre una nuova indagine tendente ad ottenere una diversa statuizione.

Il ricorso principale, dopo una premessa in FATTO, indica ragioni in DIRITTO – Errata applicazione di norme di legge, in sei paragrafi: 1) L’art. 872 c.c., al suo comma 2, stabilisce che colui che per effetto della violazione (v. art. 871 c.c.) ha subito un danno deve essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate; 2) Ciononostante la Corte afferma che i convenuti ed attori in riconvenzione hanno attribuito alle clausole contrattuali l’efficacia di costituire altrettante servitù.

Si riporta il brano della sentenza e si conclude che l’argomentazione non farebbe una grinza se non fosse che il titolo non potrà essere ricondotto nell’ambito delle servitù, richiamando l’art. 1058 c.c.;

3) l’art 1027 cc nel determinare il contenuto del diritto di servitù individua un fondo dominante ed un fondo servente. 4) Anche a non volere accogliere la tesi di cui al precedente punto la Corte avrebbe errato perchè, ex artt. 1362 e 1371 c.c., non avrebbe potuto prescindere dall’unica interpretazione possibile della clausola in esame che fa riferimento esclusivamente al regolamento edilizio. 5) La Corte ha errato nel respingere il gravame perchè la domanda ha natura reale e non convince la motivazione circa il rapporto 1:7 indicato in sentenza. 6) errata applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la corte ritenuto l’assenza di uno specifico motivo di appello in ordine alle modalità di calcolo della volumetria, contestate solo in conclusionale. Ciò premesso, osserva questa Corte Suprema che, stante il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quanto meno dal contesto dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, “id est” dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia (“ex plurimis” Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392,19 luglio 2001 n. 9777 etc.) Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante la sostanziale carenza della premessa in fatto, neppure dall’esposizione dei motivi risulta possibile una chiara e completa visione dell’oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a riportare qualche brano della sentenza impugnata, senza alcuna possibilità di ricostruire l'”iter” processuale, le ragioni della decisione e di valutare le censure mosse. Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è indispensabile al giudice di legittimità conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con domande ed eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottate.

Tanto più la specificità era necessaria rispetto all’affermazione della sentenza dell’assenza di uno specifico motivo di appello, essendo stato il problema delle modalità di calcolo della volumetria dedotto solo in conclusionale. Nella specie, in difetto di un’adeguata prospettazione delle ragioni della originaria domanda, delle posizioni assunte dalle parti e dei motivi della decisione, le censure sono inidonee a ribaltare la corretta decisione assunta circa la sostanziale esistenza di servitù a carico della S. costituita dalle clausole contrattuali relative non solo alle distanze ma anche all’altezza ed alla volumetria nella costruzione, integranti “specifici limiti allo ius aedificandi, in dipendenza delle clausole contrattuali contenute nell’originario atto del 20.1.1966 e ribadite nell’atto di acquisto dell’odierna appellante in data 29.4.1987,….(con) traslazione dall’ambito del diritto pubblico a quello privatistico sotto forma di servitù, delle prescrizioni dettate dallo strumento urbanistico in aggiunta a quelle più specificamente dettate nell’atto costitutivo” (pagine dodici e tredici).

La decisione, come dedotto, ha richiamato la ctu e la sentenza di primo grado in cui il rapporto invocato dall’attrice di 1:7 doveva intendersi riferito all’intero terreno e non alla parte edificabile mentre era stato accertato che l’attrice aveva realizzato una cubatura di mc 701,514, eccedente di 225,864 quella preesistente di 476,650. In definitiva il ricorso va rigettato con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2700 di cui 2500 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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