Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11409 del 03/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11409 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso iscritto proposto da:
Agenzia delle Entrate,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa.
– ricorrente contro
MUGNAIONI MARY, MUGNAIONI ALESSANDRA, MUGNAIONI
PATRIZIA, MUGNAIONI ALESSANDRO,

tutti elettivamente

domiciliati in Roma, corso Trieste n.87 presso lo
studio dell’Avv.Arturo Antonucci che li rappresenta e
difende per procura a margine del controricorso

Data pubblicazione: 03/06/2015

unitamente all’Avv.Gianluca Giovanelli.
-controricorrenti-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana n.4/29/09, depositata il
7.1.2009;

udienza del 25.2.2015 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;

udito per la ricorrente l’Avv.Barbara Tidore;
udito per i controricorrenti l’Avv.Arturo Antonucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Giovanni Giacalone, che ha concluso per
l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del processo
Mary Mugnaioni, Alessandra Mugnaioni, Patrizia Mugnaioni ed
Alessandro Mugnaioni impugnarono il silenzio rifiuto formatosi sulla loro istanza
di rimborso delle ritenute operate dal Comune di Campo Bisenzio, a titolo di irpef
ai sensi dell’art.11, comma 5, legge n.413/1991, sulle plusvalenze derivate dalla
percezione delle somme di denaro concordate con “accordo transattivo e
ricognitivo di occupazione appropriativa e determinazione di indennità” registrato
il 5.8.2003.
A fronte della deduzione svolta dai contribuenti per cui, nella specie, si era
al di fuori dell’ambito applicativo

I della legge n.413/1991 perché il

terreno, oggetto di contenzioso, ricadeva in zona F, la Commissione Tributaria

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

-.
,

Provinciale di Firenze rigettò il ricorso rilevando che l’area, per come accertato in
corso di causa, rientrava nel piano di edilizia economica popolare.
La decisione appellata dai contribuenti veniva, quindi, integralmente
riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale, con la
sentenza indicata in epigrafe, dichiarava il diritto dei contribuenti al chiesto

In particolare, il Giudice di appello, sulla base del contenuto dell’accordo
transattivo raggiunto tra i contribuenti ed il Comune di Campo Bisenzio, rilevava
che l’area in questione era stata acquisita a mezzo di cessione bonaria per cui la
somma corrisposta a tale titolo non poteva considerarsi indennità corrisposta per la
definizione di procedimento espropriativo. Secondo il Giudice di appello, pertanto
-ed indipendentemente dal fatto che l’area sia stata o meno inserita nell’ambito
PEEP perché non determinante ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta fiscalenon ricorrevano i presupposti richiesti dall’art.11, comma 5, della legge 413/91
perché l’area ricadeva in zona omogena F e non era stata oggetto né di occupazione
né di successivo esproprio da parte del Comune.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su due motivi, l’Agenzia delle
Entrate.
I contribuenti resistono con controricorso.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo —rubricato:

violazione e falsa applicazione

dell’arti], co 5, L413/1991, in relazione all’art.45 d.p.r. 327/2001, nonché
dell’art.9 l.n.167/1992 con riférimento all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.- l’Agenzia
delle Entrate deduce l’errore commesso dalla Commissione regionale toscana
nell’avere ritenuto che, nella specie, non ricorressero i presupposti di cui all’art.11,

3

rimborso.

4

,

corna 5 della legge 413/1991 e che non si fosse in presenza di un procedimento
espropriativo laddove tale norma trova applicazione in qualsiasi fattispecie
riconducibile all’ambito di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese le
cessioni volontarie quale doveva ritenersi quella in esame dato che, come attestato
dall’accordo transattivo del 2003, l’area rientrava nel piano PEEP.

sempre dell’art.11, comma 5, legge n.41311991 nonché dell’art.9 della legge i(– • .
n.167/1992 perpetrata dal Giudice di appello per avere ritenuto che l’inserimento
dell’area nel PEEP non fosse sufficiente ai fini dell’applicazione del citato arti I
laddove l’inserimento in detto Piano rendeva irrilevante l’inserimento della stessa
nella zona F.
3.11 ricorso è ammissibile dovendosi escludere la novità, per come
eccepito in controricorso, delle questioni sollevate con i mezzi le quali risultano
avere formato oggetto, per come evincibile dalla sentenza impugnata, del
precedente grado di giudizio.
3.111 ricorso è, pure, fondato alla luce del chiaro dettato normativo (art.11 ,
comma 5, della legge n.413/1991 il quale prevede l’applicazione delle disposizioni
di cui all’art.81, comma l, lettera b) (nel testo all’epoca vigente) arie plusvalenze
conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese
commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni
volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque
dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza
divenute illegittime relativamente a terreni destinati a opere pubbliche o ad
infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.97 del 16

4

2.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione

_.
aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia
pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 1 aprile 1962 n. 167 e
successive modificazioni.
La norma, comprendendo specificamente non le sole indennità di
esproprio, ma anche le somme percepite a seguito di cessioni volontarie o per

ricomprendere nel suo ambito di applicazione ogni plusvalenza la quale trovi,
comunque, origine nella percezione di somme corrisposte nell’ambito di un
procedimento che riguardi l’acquisizione, a qualunque titolo, di terreni cui venga
data la particolare destinazione di pubblica utilità, quale esplicitata dallo stesso
art.1 l legge 143/1991 (opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno delle
zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti
urbanistici ovvero ad interventi di edilizia pubblica ed economica e popolare di cui
alla legge 1 aprile 1962 n.167 e successive modificazioni), (cfr. in termini Cass.
n.14362 del 30/06/2011).
Una tale interpretazione della norma di riferimento, nel senso
dell’operatività della tassazione alle plusvalenze conscguenziali a tutte le vicende
rientranti nel procedimento latu sensu espropriativo, in coerenza con la ratio
dell’istituto .presupponente l’equivalenza degli indici di ricchezza, comunque
correlati al dato oggettivo del valore dei suoli non derivante da attività produttiva
del proprietarior è già stata, peraltro, operata da questa Corte la quale ne ha ritenuto
l’applicazione anche con riferimento alle somme versate quale risarcimento del
danno da occupazione “usurpativa” (cfr. Cass.Sez. 5, Sentenza n. 12533 del
22/05/2013) siccome corrispondenti, tra l’altro, a somme comunque dovute per

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effetto di acquisizione coattiva, risulta, pertanto, articolata in modo tale da

I.
,

effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo, perché
carente “ab origine” o dichiarato illegittimo successivamente (Cass.n.10218/2003).
Alla luce di detti condivisi principi ed essendo incontroverso (per come
riportato dalla sentenza impugnata e non idoneamente contrastato con il
controricorso per la novità delle circostanze di fatto inammissibilmente dedotte in

in oggetto, pur se non interessati da provvedimenti espropriativi (decreto di
espropriazione o di occupazione), risultavano inseriti nel PEEP, va accolto il

primo motivo, non apparendo revocabile in dubbio che anche le somme, per cui è
controversia, costituiscano plusvalenza tassabile, ai sensi del quinto comma
dell’art.11 legge n.143/1991, in quanto pur sempre percepite dai controricorrenti,
seppure attraverso “cessione volontaria”, nell’ambito di una complessa vicenda
espropriativa che aveva trovato la sua conclusione con (per come dalle stesse parti
indicato) l’accordo transattivo e ricognitivo di occupazione appropriativa e
determinazione di indennità” registrato il 5.8.2003.
4. Merita accoglimento anche il secondo motivo alla luce del criterio
normativo (L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5) che, come già rilevato, attribuisce
rilevanza unicamente all’essere la plusvalenza conseguente alla percezione di
indennità o risarcimenti relativi “a terreni destinati ad opere pubbliche o ad
infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al
D.M. 2 aprile 1968 (..) definite dagli strumenti urbanistici (..)”.
Tanto prescinde – come già da questa Corte affermato (tra le tante Cass.
n.15845/2004) – dalla classificazione risultante dal locale piano regolatore, con
riguardo a zone (ivi per esempio indicate come di tipo F) non comprese nella
classificazione formale del predetto D.M..In sostanza, le previsioni di uno

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,g

questo di grado di legittimità), che nell’accordo transattivo del 30.7.2003 i terreni

strumento urbanistico locale, quand’anche -legittimamente adottate, sono del tutto
irrilevanti ai fini specifici, perché non considerate affatto dalla normativa
nazionale. Mentre quei che conta è il criterio che, ai sensi dell’art. 11, comma 5,
Legge cit., sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di
indennità o di risarcimenti in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone

distinzione (tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli). Per cui, ai fini
dell’assoggettamento ad imposizione, occorre solo verificare se l’area, in relazione
alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone, o
per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello,
ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo
o terzo livello (cfr. Cass. n. 9455/2006); fermo restando che, comunque, non rileva,
allo scopo di escludere l’imponibilità ai fini Irpef, il fatto che l’area, secondo il
locale piano regolatore, si trovasse all’interno di zona altrimenti destinata, poiché
tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerenza dell’area alle zone
omogenee considerate avuto riguardo alla sua destinazione effettiva (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 652 del 2012). Mentre, in ogni caso, all’inclusione dei terreni nel Piano
per l’edilizia economico popolare, consegue la diretta applicabilità della L. n. 413
del 1991, art. 1 comma 5 (v.Cass.11647/2013) .
5.In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata, che si
è discostata dai principi esposti, va cassata. La controversia, non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso
introduttivo proposto dai contribuenti.
6.Le peculiarità della vicenda processuale e la particolarità della fattispecie
induce a compensare tra le parti le spese dei gradi di merito, mentre quelle del

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omogenee indicate (di tipo A, B, C, D), senza rilevanza di alcuna ulteriore

presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Entrate delle spese processuali del grado di legittimità che liquida in complessivi
euro 5.000 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, 11 25.2.2015

Condanna i controricorrenti, in solido, alla refusione in favore dell’Agenzia delle

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