Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11408 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25383/06) proposto da:

I.C.E.D. – Impresa Costruzioni De Servi s.r.l. in liquidazione (P.I.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dagli Avv.ti Angelo Tutolo e Massimo Corti e domiciliata

presso lo studio del primo, in Roma, v. Parioli, n. 12;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a

margine del controricorso, dagli Avv.ti Cannalire Francesco e

Gianfranco Graziani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo, in Roma, piazzale Clodio, n. 14;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1222/2006,

depositata il 18 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per la declaratoria

della cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza, non notificata, n. 856 del 2001, depositata il 15 novembre 2001 a seguito di lettura datane in udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Milano, nella contumacia della convenuta, condannava la I.C.E.D. – Impresa di Costruzioni De Servi s.r.l. a pagare al Condominio di v. Fermi la somma di L. 1.051.000.000, oltre accessori e spese. Interposto appello da parte della suddetta società soccombente basato sull’assunta nullità della citazione di primo grado (deducendosi, perciò, di non aver mai avuto cognizione dell’instaurato processo in virtù dell’art. 327 c.p.c., comma 2), la Corte di appello di Milano lo dichiarava inammissibile con sentenza n. 1222 dei 2006, depositata il 18 maggio 2006. Avverso detta sentenza (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 3 agosto 2006 e depositato il 29 settembre 2006), la menzionata I.C.E.D. basandolo su un unico motivo (per assunta violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., in relazione agli artt. 140, 143 e 160 c.p.c., oltre che per contraddittorietà della motivazione). L’intimato condominio si è costituito in questa fase con controricorso.

Ritiene il collegio che sussistono le condizioni, nel caso di specie, per pervenire, in relazione al ricorso proposto, alla declaratoria di estinzione del presente giudizio. Invero, risulta depositato in atti, in data 30 marzo 2011, atto di rinuncia al ricorso da parte dei difensori della ricorrente, sottoscritto personalmente dai sigg.

M.M.R. e D.S.C., quali unici soci della cessata l.C.E.D. in liquidazione (v. documentazione allegata) e dai difensori Avv.ti Massimo Corti e Angelo Cutolo, con contestuale sottoscrizione dell’Avv. Francesco Cannalire, difensore del controricorrente Condominio (OMISSIS) (munito, in virtù della procura speciale apposta al controricorso, dei poteri di compiere tutte le attività necessarie in caso di rinuncia agli atti del procedimento), quale apposizione del prescritto visto per accettazione.

Alla stregua di tale risultanza si deve, perciò, pervenire alla pronuncia dell’estinzione (in forma tipica) del giudizio intrapreso dinanzi a questa Corte in presenza delle condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. con riferimento alla formulazione di una rituale rinuncia al ricorso principale debitamente accettata, alla quale non consegue alcuna statuizione sulle spese, che le parti medesime hanno inteso da ritenersi per integralmente compensate, per quanto evincibile dal contenuto dello stesso atto di rinuncia, con la contestuale adesione manifestata dalla controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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