Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11408 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. II, 11/05/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 11/05/2010), n.11408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA

293, presso lo studio dell’avvocato COLARUSSO ALFONSO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSARIATO GOVERNO PROVINCIA BOLZANO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2008 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

BRUNICO; emessa il 5/03/08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. ATRIPALDI Umberto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, visto l’art. 375 c.p.c. chiede che la Suprema Corte di

Cassazione, sezione seconda, voglia accogliere il proposto

regolamento di competenza dichiarando che la competenza si appartiene

al Tribunale di Bolzano – sezione distaccata di Brunico, con i

provvedimenti consequenziali per la prosecuzione del giudizio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso col quale C.A. ha proposto regolamento di competenza, nei confronti del Commissariato per il governo della Provincia di Bolzano, avverso la sentenza n. 31/08 del Tribunale di Bolzano,che ha dichiarato la propria incompetenza funzionale ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 a favore del Tribunale di Trento, in ordine all’appello del medesimo proposto contro la decisione del Giudice di Pace di Brunico, che gli aveva rigettato l’opposizione a verbale di contestazione di violazione al C.d.S. accertata dai C.C. di Corvara;

atteso che, contrariamente all’assunto del ricorrente, l’invocato disposto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4 possibilita’ di stare in giudizio personalmente,^ previsto solo per il giudizio di 1^ grado, ma non e’ certo applicabile all’introdotto giudizio di appello ed a quello di legittimita’, per i quali di conseguenza non sussiste deroga alcuna alla speciale competenza del foro erariale stabilita dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 per le cause nelle quali, come nella specie, e’ parte un’amministrazione dello Stato; ritenuto che per tanto il ricorso va rigettato con condanna alle spese; preso atto del parere dei P.G..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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