Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11407 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.R., M.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZALE DON MINZIONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA
ROBERTO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TOMASETTI CHIARA, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il
13/12/2005 R.G.N. 594/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/04/2010 dal Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’ del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che con sentenza 13 dicembre 2005 la Corte di appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullita’ del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da P.R. e M.A. con la societa’ Poste Italiane, rispettivamente per il periodo 28 ottobre 1998/31 gennaio 1999 e 13 ottobre 2000/31 gennaio 2001;
che la societa’ soccombente, dopo aver proposto ricorso per la Cassazione della indicata sentenza, resistito dal controricorso degli intimati, ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, i verbali delle conciliazioni concluse in sede sindacale con i due predetti dipendenti, da cui risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;
che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);
che in considerazione della definizione della lite, anche in ordine alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti quelle relative al presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010