Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11406 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4051/2019 proposto da:

M.A.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico

38, presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana Roberto, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 531/2018 della Corte di appello di Perugia

depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Cons. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A.S., cittadino del Bangladesh, ricorre in cassazione con quattro motivi avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia, su impugnazione D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35-bis ratione temporis vigente, aveva confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato in primo grado dal Tribunale di Perugia con ordinanza in data 11 maggio 2017.

La Corte territoriale aveva disatteso la domanda di protezione internazionale e di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ritenendo che il ricorrente non avesse offerto alcun indizio sulla vicenda dedotta a sostegno della domanda.

Il richiedente aveva riferito che egli, cittadino del Bangladesh, di religione musulmana, aveva timore di essere arrestato sotto l’accusa, proveniente dal governo che perseguitava chi aderiva o simpatizzava per il partito B.N.P., di aver partecipato ad un fatto violento a valenza politica.

Tale sarebbe stata l’esplosione di una bomba molotov da cui era conseguita la morte di alcune persone, fatto al quale invece l’istante era rimasto estraneo e per il quale egli apprendeva che era stato emesso nei suoi confronti un mandato di arresto.

La Corte di merito riteneva il racconto non credibile per la sua genericità e comunque i fatti narrati non riconducibili a nessuna delle ipotesi di riconoscimento della protezione internazionale.

La protezione internazionale anche nella forma di quella sussidiaria non poteva essere concessa per sottrarsi ad un processo penale nella impossibilità di verificare l’affermazione di innocenza fatta dal richiedente, non integrando comunque quanto dedotto una minaccia grave alla persona derivante da una situazione di conflitto armato.

L’Amministrazione intimata si è costituita con controricorso, notificato, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, prospettando gli avversi motivi una diversa e non consentita ricostruzione dei fatti, e comunque la sua infondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il processo oggetto di discussione tra le parti ovverosia la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Bangladesh, trattato nell’impugnata sentenza con motivazione di mero stile e con omessa consultazione delle fonti informative sul Paese di provenienza.

La protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) avrebbe definito una ipotesi di rischio oggettivo e di danno generale non collegata alla persona del richiedente, come ritenuto dalla Corte di Giustizia nel caso Elgafaji. La situazione di instabilità e violenza generalizzata accertate avrebbero integrato il richiesto estremo consentendo di riconoscere al richiedente la protezione internazionale sussidiaria o umanitaria.

2. Con il secondo mctivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale e delle allegazioni sulla condizione personale di vulnerabilità.

Il richiedente avrebbe indicato le ragioni della propria fuga e l’impossibilità di avere un giusto processo essendo egli innocente rispetto ai fatti indicati e tanto avrebbe implicato la consapevolezza della incapacità del sistema Paese di offrire protezione.

Il richiedente sarebbe stato soggetto “debole” ed avrebbe allegato l’incapacità del proprio Paese di assicurare un intervento di protezione nella dedotta fuga dal Bangladesh, con cui avrebbe espresso il timore verso il “sistema Paese”; il giudice di appello avrebbe omesso di svolgere, sul punto, la dovuta disamina d’ufficio, avendo il ricorrente comunque compiuto “ogni ragionevole sforzo”, per il livello di preparazione posseduto.

Il racconto in sede amministrativa era circostanziato e preciso ed i fatti perciò dovevano ritenersi veritieri secondo presunzione di buona fede del richiedente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

In ogni caso il dato della credibilità sarebbe stato non influente rispetto al tema della pericolosità del Paese di provenienza.

Sarebbe altresì mancata nella valutazione dei giudici di appello l’integrazione sociale raggiunta dal richiedente in Italia e, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, anche ogni analisi della condizione di pericolosità e di violenza generalizzata esistenti nel Bangladesh, capace da sola, senza necessità del requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona, di sostenere il beneficio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 6, per la mancata concessione della protezione sussidiaria a cui il primo aveva diritto in ragione delle condizioni socio-politiche del paese di provenienza ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); l’omesso esame di fonti normative e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

La Corte di appello aveva omesso di valutare la condizione del Bangladesh e non avrebbe citato alcuna fonte informativa là dove la norma ne prevede la consultazione per valutare la condizione del Paese attualizzata al momento della decisione.

Ai fini della concessione di una delle forme di protezione internazionale ed umanitaria viene in rilievo non solo una situazione di persecuzione individuale, ma anche una situazione generalizzata di violenza e persecuzione e quindi che venga impedito al richiedente nel suo Paese l’effettivo esercizio di libertà democratiche garantite dalla Costituzione.

Il Rapporto di Amnesty International del 2017 avrebbe denunciato l’esistenza di Bangladesh di uccisioni illegali, arresti e sparizioni, di condanne alla pena capitale di decine di persone, dell’uso della tortura e di maltrattamenti in custodia ed i giudici non avrebbero applicato il principio sulla violenza collettiva o privata caratterizzata da frequenza quotidiana espressiva del mancato controllo del territorio da parte dell’autorità (sentenza Corte di giustizia caso Diakitè n. 285 del 2012).

4. Con il quarto motivo si fa valere la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Non avrebbe potuto rifiutarsi un permesso di soggiorno allo straniero in caso di seri motivi di carattere umanitario.

L’art. 19 D.Lgs. cit. vieta l’espulsione, per il principio di non refoulement, dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o ivi correre gravi rischi, e tanto sarebbe valso anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1 e alla L. 14 luglio 2017, n. 110 che ha introdotto il reato di tortura, nonchè ai principi generali di cui all’art. 10 Cost. ed all’art. 3 CEDU.

Il ricorrente ove avesse fatto rientro nel Paese di origine avrebbe potuto essere ingiustamente processato, condannato e avrebbe subito una ingiusta carcerazione.

5. Può darsi congiunta trattazione ai motivi di ricorso là dove si pone per gli stessi questione sulla configurabilità del diritto alla protezione internazionale sub specie di quella sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in caso di una situazione di violenza generalizzata nel Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale e sulla prevalenza giocata dall’estremo indicato, nella valutazione delle situazioni individuali di pericolo sofferte dal singolo in caso di suo rientro.

5.1. Resta certa, sul punto, l’affermazione di principio per la quale “in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente “fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d’origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Cass. 30/07/2015 n. 16202; Cass. 31/05/2018 n. 13858).

5.2. Ferma l’indicata affermazione, la Corte di merito, nella inosservanza del principio, omette ogni valutazione sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente, il Bangladesh, per poi:

a) scrutinare la sussistenza, o meno, dei presupposti di accesso alla protezione sussidiaria o umanitaria;

b) dare atto di difetti di allegazione di parte che, preclusivi di ogni correlato approfondimento istruttorio ufficioso, sostengano una decisione di rigetto delle indicate domande (in positivo, sul correlarsi tra deduzione di parte ed apporto istruttorio del giudice nella valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente, tra le altre: Cass. 22/05/2019 n. 13897).

5.3. Vero è infatti che la Corte di appello si limita a motivare l’assunta decisione di rigetto rilevando che: “Il fatto riferito non rientra infatti in alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 che sono nel loro nucleo essenziale: condanna a morte (già ricevuta), torture o altri trattamenti degradanti, minaccia grave alla persona derivante da una situazione di conflitto armato. Nessuna di queste ipotesi ricorre a dire dello stesso ricorrente nel caso di specie” (p. 3 sentenza).

6. La sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso, per il profilo sopra indicato, ed in applicazione dei principi enunciati, va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in altra composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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