Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11405 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GATTO VINCENZO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio

dell’avvocato MARCHETTI ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato

IARIA CARMELO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 852/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/08/2005 r.g.n. 1439/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Messina, depositato in data 20.5.2002, F.A., premesso di essere dipendente del Comune di Messina con la qualifica di custode presso l’impianto sportivo comunale di atletica (OMISSIS), esponeva di essere stato adibito allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle di custodia, e precisamente delle mansioni di pulizia degli impianti e dei servizi igienici. Assumeva la illegittimita’ di tale ulteriore adibizione atteso che i nuovi compiti, se pur ricollegabili alla stessa categoria del CCNL 1998 – 2001 del Comprato delle Regioni e delle Autonomie Locali, non erano professionalmente equivalenti a quelle in precedenza assegnategli e non erano pertanto esigibili.

Chiedeva quindi la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno derivante dalla dequalificazione professionale e dal logorio fisico conseguente alla particolare penosita’ e faticosita’ delle mansioni di addetto alle pulizie, che egli non poteva ulteriormente sopportare perche’ affetto da malattia cardiaca per la quale era stato riconosciuto invalido nella misura del 25% e non idoneo alla qualifica di operatore della nettezza urbana.

Con sentenza in data 1 dicembre 2003 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello il F. lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 14.6.2005, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione F.A. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il Comune intimato.

Diritto

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 in relazione all’art. 360 c.p.c..

Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la questione sollevata da esso ricorrente dovesse essere risolta solo sulla base dell’accertamento dell’equivalenza delle mansioni alla luce della classificazione prevista dal contratto collettivo. Per contro il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 prevede che il lavoratore deve essere adibito “alle mansioni per le quali e’ stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”, in tal modo evidenziando che nell’ambito delle mansioni rientranti, secondo il contratto collettivo, nella stessa classificazione professionale, sono esigibili dal datore di lavoro solo quelle considerate equivalenti. E pertanto l’equivalenza non deve essere valutata in astratto, solamente in base all’appartenenza delle mansioni alla stessa categoria professionale, ma in concreto, valutando se le nuove mansioni abbiano pari valore professionale rispetto a quelle in precedenza svolte.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione riguardo un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la carenza di prova in ordine all’incompatibilita’ delle nuove mansioni con lo stato di salute dell’appellante, sotto il profilo che non costituirebbe prova sufficiente il giudizio di inidoneita’ riferito alle mansioni di addetto alla nettezza urbana.

Per contro la gravosita’ delle mansioni di addetto alla pulizia di un impianto sportivo era sicuramente incompatibile con il suo stato di salute, risultante tra l’altro dal certificato del (OMISSIS).

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione riguardo un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale non aveva in alcun modo statuito in merito alla impossibilita’ di esso ricorrente di svolgere entrambe le mansioni di custode e di addetto alle pulizie, atteso che gli orari dei turni di lavoro di custode dell’impianto sportivo coincidevano con gli orari di apertura al pubblico dell’impianto stesso.

Il ricorso non e’ fondato.

Quanto al primo motivo, va considerato che la riconduzione della disciplina del lavoro alle regole privatistiche del contratto e dell’autonomia privata individuale e collettiva, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario, non elimina la perdurante particolarita’ del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per cio’ che riguarda l’organizzazione del lavoro, resta pur sempre condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilita’ finanziaria generale. In questa ottica il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente e’ stato assunto, o ad altre equivalenti.

Sul concetto di equivalenza, nel settore privato, come e’ noto, e’ il giudice a valutare se determinate mansioni possono essere, in concreto, ritenute equivalenti, sulla base del bagaglio professionale necessario per svolgerle.

Ed invero sul punto la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha rilevato che e’ “ben possibile che il contratto collettivo accorpi nella stessa qualifica mansioni diverse che esprimono distinte professionalita’. Nulla esclude che queste professionalita’ costituiscano lo sbocco di percorsi formativi distinti, in ipotesi anche di livello diverso. L’equivalenza contrattuale sta a significare che la disciplina collettiva che fa riferimento alla qualifica si applica di norma a tutte tali mansioni cosi’ accorpate, ancorche’ espressione di diverse professionalita’” (Cass. SS.UU., 24.11.2006, n. 25033).

Per contro la lettera del citato art. 52 sembra far proprio, nel pubblico impiego privatizzato, un concetto di equivalenza “formale”, ancorato cioe’ ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice.

In quest’ottica, condizione necessaria e sufficiente affinche’ le mansioni possano essere considerate equivalenti e’ la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalita’ acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all’aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalita’ acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico (Cass. SS.UU., 4.4.2008, n. 8740; Cass. sez. lav., 21.5.2009, n. 11835).

E pertanto sul punto il ricorso non puo’ trovare accoglimento.

Del pari infondato e’ il secondo motivo di ricorso.

Ed invero la Corte territoriale, con motivazione sintetica ma assolutamente coerente e logica e come tale non suscettibile di riesame in sede di giudizio di legittimita’ trattandosi di valutazione in fatto demandata al giudice di merito, ha evidenziato che la inidoneita’ alle mansioni di addetto alla nettezza urbana non consente assolutamente di ritenere una analoga inidoneita’ alle mansioni di addetto alla pulizia dell’impianto sportivo di cui il ricorrente era custode. E pertanto lo stesso avrebbe dovuto fornire la prova, attesa la diversita’ delle mansioni, che il compito di pulire gli impianti doccia, i servizi igienici, gli spogliatoi ed i locali vari (secondo l’elencazione fornita dal ricorrente nel proposto gravame) comportava un impegno fisico analogo a quello richiesto quale addetto alla nettezza urbana (pulizia delle strade, svuotamento dei cassonetti, ed altro), e quindi altrettanto gravoso.

Il terzo motivo si appalesa inammissibile per violazione del principio di specificita’ e autosufficienza del ricorso, in base al quale e’ necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimita’ debba far ricorso all’esame degli atti. Cio’ in quanto, pregiudiziale ad ogni statuizione in ordine alla lamentata omessa o insufficiente motivazione da parte del giudice di appello su una specifica determinata questione, si appalesa l’accertamento della effettiva sottoposizione di tale questione al vaglio del suddetto giudice.

Orbene, in base al principio devolutivo del gravame, e’ preclusa la proposizione di domande nuove nel giudizio di impugnazione; tale preclusione e’ una applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione e tende ad evitare l’ampliamento della domanda portata all’esame del giudice di primo grado.

E pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel far riferimento alla eccepita assenza di motivazione da parte del giudice di appello in ordine alla questione concernente la impossibilita’ per lo stesso di svolgere entrambe le mansioni di custode e di addetto alle pulizie stante la coincidenza degli orari, avrebbe dovuto riportare (ovvero allegare al ricorso) il contenuto dell’appello proposto sul punto, onde consentire a questa Corte di valutare l’effettivita’ della denunciata omissione riscontrando preliminarmente l’effettiva proposizione della domanda in parola nell’appello ed il preciso contenuto della stessa; tale omissione ha comportato una palese violazione del canone di autosufficienza del ricorso, che risulta fondato sull’esigenza, particolare nel giudizio di legittimita’, di consentire al giudice dello stesso di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che a tali atti facciano riferimento.

Pertanto neanche sotto questo profilo il ricorso puo’ trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, non avendo il Comune di Messina notificato al ricorrente il proposto controricorso entro il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., comma 1 e non avendo partecipato alla discussione orale.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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