Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11405 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29726-2015 proposto da:

TESSIVAL SUD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa dagli avvocati SEVERINO NAPPI

e GIOVANNA TUSSINO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA

121, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BIONDI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7229/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Napoli, la Corte di appello di Napoli, decidendo sul reclamo proposto dalla Tessival Sud s.r.l., in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento (che, nella fase di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 92, commi 51 – 57, aveva parzialmente accolto il ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 48 e ss., proposto da I.A., dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato all’esito di procedura ai sensi della L. n. 223 del 1991e condannato la società al risarcimento del danno pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), confermava la pronuncia del Tribunale. Riteneva la Corte territoriale che la comunicazione alle OO.SS. di categoria non fosse stata inoltrata contestualmente a quella di recesso e neppure entro il termine di sette giorni previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 44 bensì vari mesi dopo; che non si era neppure trattato di licenziamenti tutti contestuali essendo stato introdotto un criterio di scelta consistente nel licenziare prioritariamente coloro che, entro il 27/9/2012, non avevano manifestato la volontà di opporsi al recesso, prevedendosi che agli stessi venisse corrisposto un incentivo da concordare e che il ritardo nelle comunicazioni non aveva consentito il tempestivo controllo previsto dalla legge;

– per la cassazione di tale sentenza ricorre la Tessival s.r.l. in liquidazione con due motivi;

– I.A. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e art. 5, commi 1 e 3, in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 2. Si duole dell’attribuita essenzialità al termine per la comunicazione di cui al citato art. 4, comma 9, in presenza di un licenziamento collettivo per cessazione dell’attività in cui, essendovi l’azzeramento dell’intero organico, non vi era alcuna esigenza di comparazione tra i lavoratori e dunque il ritardo nell’invio della comunicazione non sarebbe giammai potuto risultare di pregiudizio. Rileva che la scelta di cessare l’attività none mai stata messa in discussione dal lavoratore ovvero dalle stesse 00.SS. in sede di esame congiunto ed in sede amministrativa;

– con il secondo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12, e art. 5, comma 3, anche in relazione all’art. 152 c.p.c.. Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che il mancato rispetto del termine di sette giorni previsto dall’art. 4, comma 9, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, potesse essere idoneo ad inficiare la validità del recesso;

– i motivi sono manifestamente infondati alla luce dei principi affermati da questa Corte (si vedano Cass. 22 novembre 2016, n. 23736 nonchè Cass. 28 dicembre 2016 nn. 27206, 27207, 27208, 27209, 27210, 27211 rese in fattispecie del tutto analoghe);

– come è stato evidenziato, la scelta dell’imprenditore di cessare l’attività costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost., con la conseguenza che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivano, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dalla L. n. 223 del 1991, art. 4 applicabili alla fattispecie in esame per effetto dell’art. 24 stessa Legge, ed in particolare l’obbligo di comunicazione dei motivi della scelta, hanno la funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo concernente i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione dell’attività dissimuli la cessione dell’azienda o la ripresa dell’attività stessa sotto diversa denominazione o in diverso luogo (cfr. Cass. n. 5516/03; Cass. n. 5700/04; Cass. 15643/05; Cass. 13297/07, la quale ultima ha precisato che l’estensione, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 2, della disciplina prevista in materia di mobilità ai licenziamenti collettivi conseguenti alla chiusura dell’insediamento produttivo deve essere intesa nei limiti della compatibilità di tale disciplina con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell’attività aziendale, e cioè in modo da assicurare ai lavoratori la tutela previdenziale e sociale, in accordo con la ratio della estensione dei detti meccanismi della L. n. 223 del 1991 ai casi di cessazione di attività);

– in precedenza, la Corte Costituzionale (sent. n. 6 del 1999) aveva sottolineato che “anche la cessazione dell’attività si vuole inserita in quella complessa concertazione attraverso cui la normativa sulla mobilità tende a ridurre le conseguenze della crisi o della ristrutturazione dell’impresa sull’occupazione” e ciò in quanto la “messa in mobilità viene a coniugarsi con gli ulteriori meccanismi predisposti per la ricollocazione dei lavoratori” di talchè “essa assurge ad espressione di un principio generale, che non può non valere anche quando ci si trovi in presenza della mera soppressione dell’impresa”, perfino quando tale soppressione sia “operata al di fuori d’ogni procedura”. I ha aggiunto che l’assimilazione logica della cessazione di attività alle ipotesi di licenziamento collettivo per “riduzione o trasformazione di attività o di lavoro”, era coerente con quanto emergeva dai lavori preparatori: infatti il testo approvato originariamente dal Senato conteneva l’espressa previsione della inapplicabilità della normativa in esame all’ipotesi di “cessazione dell’attività di impresa per provvedimento dell’autorità giudiziaria”; ma questa limitazione venne poi soppressa nel testo approvato dalla Camera dei Deputati;

– alla stregua di tali condivise opzioni ermeneutiche, che trovano riscontro nel dato testuale insuperabile costituito dalla L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 2, che estende alle imprese che intendono cessare l’attività le disposizioni relative alle comunicazioni in tema di procedura di mobilità, deve considerarsi irrilevante, ai fini di cui trattasi, la cessazione dell’attività dell’azienda;

– inoltre, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, in tema di licenziamenti collettivi, il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore e alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, richiesto a pena d’inefficacia del licenziamento medesimo, non può che essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido ed analitico, e con termini molto ristretti, nel senso di una necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni la cui mancanza può non determinarne l’inefficacia, solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, da comprovare dal datore di lavoro (Cass. 23 gennaio 2009, n. 1722; Cass. 17 luglio 2009, n. 16776; Cass. 31 marzo 2011, n. 7490);

– ed ancora, in tema di licenziamento collettivo (secondo la disciplina antecedente alle modifiche introdotte con la L. 28 giugno 2012, n. 92), la contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro dell’elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta, richiesta, a pena di inefficacia del licenziamento, dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, si giustifica al fine di consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo sulla correttezza nell’applicazione dei menzionati criteri da parte del datore di lavoro, anche al fine di sollecitare, prima dell’impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione. Ne consegue che la funzione di tale ultima comunicazione implica che non possa accedersi ad una nozione “elastica” di contestualità, riferita anche alla data in cui il licenziamento abbia effetto, dovendosi ritenere irragionevole che, per non incorrere in una decadenza dal termine di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 il lavoratore debba impugnare il licenziamento senza la previa conoscenza dei criteri di scelta (Cass. 29 aprile 2015, n. 8680; Cass. 28 ottobre 2015, n. 22024);

– ne risultano così esaltati i connotati di rigidità della procedura, con la conseguenza che “la riscontrata violazione determina di per sè, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, l’inefficacia del licenziamento” (così Cass. n. 8680/2015 cit.);

– alla stregua di tutto quanto precede è corretta l’interpretazione della Corte di merito, che ha dato rilevanza, ai fini della violazione della disposizione in esame, al mancato rispetto del termine di sette giorni di cui alla intervenuta modifica legislativa L. 28 giugno 2012, n. 92, (art. 1, comma 44 e art. 2, comma 72, lett. d): “L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, al secondo periodo, la parola: “contestualmente” è sostituita dalle seguenti: “entro sette giorni dalla comunicazione dei recessì e dall’art. 2, comma 72, lett. d) medesima Legge: “alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “le procedure di mobilità” sono sostituite dalle seguenti: “la procedura di licenziamento collettivo”) che, lungi dall’avere carattere dirimente non è meno cogente della precedente “contestualità”, secondo l’interpretazione data da questo giudice di legittimità;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

– la regolamentazione delle spese nei confronti della parte costituita segue la soccombenza;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all’avv. Emanuele Biondi, anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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