Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11403 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15066-2014 proposto da:

EDILFER SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A GREGORETTI 88,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BIANCHI SCHIERHOLZ,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MELONI, MASSIMO

OCCHIENA;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18/2013 della COMM.TRIB.REG. della SARDEGNA,

depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la srl Edilfer ed i soci P.A.L. e M.A. ricorrevano per la cassazione della sentenza in epigrafe resa dalla CTR della Sardegna in causa relativa alla legittimità degli avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia delle Entrate, rispettivamente, alla società, per evasione di Irpeg, Ilor ed Iva del periodo 1 gennaio-31 marzo 2001, ai soci, per evasione di Irpef derivante da corrispondenti maggiori utili da partecipazione;

2. l’Agenzia delle entrate non svolgeva difese;

3. i contribuenti presentavano istanze ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, documentavano il pagamento della prima rata della somma dovuta per la definizione della lite, deducevano di avere chiesto la sospensione del processo ai sensi del citato art. 11, comma 8, e, con memorie illustrative, insistevano per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere;

4. il 6 febbraio 2020, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per dare modo alla Agenzia di prendere posizione in ordine alle richieste dei ricorrenti;

5. l’Agenzia non prendeva posizione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il disposto del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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