Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11403 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7272/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/05/2008 r.g.n. 7856/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto del 29 settembre 2006 l’INPS proponeva appello, dinanzi alla Corte d’appello di Roma, avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva riconosciuto il diritto dell’odierno intimato alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di un’anzianita’ di trentacinque anni di contribuzione, ai sensi del D.L. n. 501 del 1995, art. 4.

2. La Corte d’appello, con sentenza del 30 maggio 2008, respingeva il gravame rilevando, per quanto interessa nella presente sede, che la decadenza non poteva operare anche nell’ipotesi, ricorrente nella specie, di avvenuta liquidazione di una pensione inferiore a quella richiesta in via amministrativa e di successiva domanda giudiziale intesa alla riliquidazione della prestazione.

3. Di questa sentenza l’INPS domanda la cassazione con ricorso affidato ad un unico motivo. Il pensionato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’Istituto, denunciando violazione delle norme in materia di decadenza sostanziale dalla prestazione previdenziale, chiede alla Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., di affermare che tale decadenza vale anche nei casi in cui l’assicurato domandi, non gia’ una nuova prestazione, bensi’ la diversa liquidazione della stessa.

2. Tale motivo e’ infondato.

2.1. Come le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimita’, la decadenza di cui al D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6;

convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non puo’ trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non gia’ il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se’ considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione gia’ riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale (cfr.

Cass., sez. un., n. 12720 del 2009).

2.2. Tale principio torna applicabile nella specie, essendosi accertato nel giudizio di merito che il pensionato aveva chiesto in via amministrativa la pensione ai sensi del D.L. n. 501 del 1995, art. 4, comma 1 e che l’Istituto, nel provvedere sulla domanda, aveva liquidato la prestazione in misura inferiore a quella richiesta, escludendo che il beneficio contributivo previsto nella predetta disposizione incidesse sulla misura della pensione; ne consegue che ai fini della proposizione della domanda giudiziale intesa al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della prestazione non poteva operare la decadenza, che riguarda solo la domanda di prestazione previdenziale, e non gia’ il suo adeguamento.

2.3. Il ricorso e’ pertanto respinto.

3. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio in ragione della intempestivita’ del controricorso (notificato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.) e dell’assenza di altre attivita’ difensive della parte intimata.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA