Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11403 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13557-2015 proposto da:

B.G., L.T.A. nella qualità di procuratore

generale di L.T.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TERENZIO 21, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO MARIA AMATO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GASPARE MOTTA;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SAS E SOCIO ACCOMANDATARIO

M.A., in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato SEBASTIANO ROMANO;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

GIUSEPPE MATANO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 585/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 29 aprile 2014, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto delle domande proposte da B.G., L.T.L. e C.A. nei confronti del Fallimento della (OMISSIS) s.a.s. e del socio accomandatario M.A. (d’ora in avanti Fallimento (OMISSIS)), della Commercial Service s.r.l. e dell’INPS ed intesa alla declaratoria di illegittimità dei licenziamenti loro intimati dalla Commercial Service s.r.l. ed all’accertamento di una interposizione fittizia di manodopera essendo i rapporti di lavoro realmente intercorsi con la (OMISSIS) s.r.l. (interponente) e non con la Commercial Service s.r.l. (interposta);

che per la cassazione di tale decisione propongono ricorso B.G. e L.T.A. nella qualità di procuratore generale di L.T.L., affidato a quattro motivi cui resiste il fallimento (OMISSIS) con controricorso, mentre l’INPS ha depositato memoria;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per avere la Corte di Appello omesso di valutare quanto era stato deciso nella riunione del settembre 2002 (nel corso della quale i M. comunicarono ai lavoratori la fraudolenta organizzazione della interposizione della Commerciale Service s.r.l.), il contenuto della deposizione del teste T. ed alcune circostanze dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio; con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in quanto la Corte territoriale non aveva considerato la testimonianza della teste R.; con il terzo ed il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (3^ motivo) e della L. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29 (4^ motivo) per avere il giudice del gravame ritenuto la inammissibilità delle domande di declaratoria della illegittimità dei licenziamenti essendo intercorsa tra i lavoratori e la Commerciale Service s.r.l. una transazione che, invece, non era opponibile alla (OMISSIS) s.r.l. non essendo applicabile “ratione temporis” a tale accordo il disposto della L. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 bis introdotto dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 ed in vigore dal 26 ottobre 2004, ovvero da epoca successiva alla menzionata transazione;

che tutti i motivi sono inammissibili in quanto:

– il primo – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

– il secondo, pur con una intitolazione del motivo conforme al testo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, in realtà, critica la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale non più censurabile (si veda Cass., S.U., n. 8053/14); peraltro, il motivo denuncia non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) bensì l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori, censura questa non più consentita; ed infatti, è sufficiente che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass. n. 8053/14 cit.); e, comunque, nel caso in esame, le risultanze istruttorie asseritamente non valutate sono state manifestamente prese in esame dalla Corte territoriale (che ha fatto riferimento sia alla riunione del settembre 2000 che alla deposizione del teste T.) sicchè non può certo trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella sostenuta dai ricorrenti;

– il terzo ed il quarto perchè inconferenti con la motivazione dell’impugnata sentenza avendo la Corte di Appello rigettato le domande intese alla declaratoria di illegittimità dei licenziamenti sul rilievo che non era stata provata la ricorrenza della dedotta interposizione fittizia e che, quindi, i rapporti di lavoro erano realmente intercorsi con la Commerciale Service s.r.l. (società questa che, peraltro, aveva continuato la propria attività anche dopo il fallimento della (OMISSIS) s.r.l.);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e vengono liquidate come da dispositivo in favore del Fallimento (OMISSIS); non si provvede in ordine alle spese nei confronti dell’INPS non risultando espletata alcuna apprezzabile attività difensiva;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio in favore del Fallimento (OMISSIS) di A. M. e C. s.a.s. liquidate in Euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; nulla spese nei confronti dell’INPS.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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