Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11401 del 12/06/2020
Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11401
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 35205/2018 proposto da:
K.H., rappresentato e difeso dall’Avv. Liana Nesta, come da
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Per il Riconoscimento
Della Protezione Internazionale di Salerno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4566/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 11/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/01/2020 dal Cons. DE MARZO GIUSEPPE.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO
ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata in data 11 ottobre 2018 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da K.H. avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto la sua opposizione nei confronti del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato o di concessione della protezione sussidiaria o dei benefici di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998.
2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che nessuna persecuzione era mai stata consumata in danno del richiedente, il quale aveva riconosciuto di essere venuto in Italia, perchè in Bangladesh non avrebbe trovato lavoro; b) che, comunque, nel Paese di origine, alla stregua delle informazioni assunte, il clima di instabilità politica si stava normalizzando; c) che non era dato ravvisare i presupposti della protezione invocata attese le ragioni per le quali il richiedente aveva ammesso di aver lasciato il Bangladesh; d) che neppure era ravvisabile un effettivo inserimento dell’appellante nel mondo del lavoro, nè alcun ragione di legame col territorio italiano.
3. Avverso tale sentenza l’Humayun ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c., in occasione della precedente adunanza del novembre 2019.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per essere il ricorrente vittima di una irreversibile catastrofe ambientale, che avrebbe potuto essere accertata in forza dei doveri di cooperazione istruttoria del giudice di merito. Si aggiunge che in ogni caso doveva essere valutata anche la situazione della Libia, paese di partenza del migrante.
2. Con il secondo motivo per avere la Corte omesso di considerare l’avvenuta regolarizzazione della posizione lavorativa del ricorrente, come dimostrato dalla documentazione allegata alla comparsa conclusionale.
3. Le doglianze sono inammissibili, in quanto, assertivamente e genericamente, indicano circostanze di fatto contrassegnate dal profilo della novità e di non verificabile correlazione, alla stregua delle stesse deduzioni del ricorso, con la posizione del ricorrente.
Peraltro, anche con riguardo alla protezione umanitaria, la mera esistenza di un rapporto di lavoro in Italia non è elemento decisivo, dal momento che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., Sez. Un. 13 novembre 2019, n. 29459).
4. Il ricorso va, in conseguenza, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, dal momento che il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020