Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11401 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE

FABRIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.D.;

– intimata –

sul ricorso 30597-2006 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GOGO’ GIOVANNA, giusta mandato

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 652/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/09/2005 R.G.N. 723/04 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 22 settembre 2005 la Corte di appello di Milano, dopo avere riunito le impugnazioni della societa’ Poste Italiane, confermava le decisioni di primo grado che avevano dichiarato la nullita’ della clausola di apposizione del termine alle assunzioni di A.D., P.P.M. e G. S..

La Corte territoriale, premesso che si verteva in tema di contratti a termine stipulati ai sensi della contrattazione collettiva del settore giusta la delega stabilita dalla L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha concluso per l’illegittimita’ della clausola, giustificata dalla societa’ in ragione di esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali connessa alla privatizzazione dell’ente, in quanto oltre il limite temporale fissato dalle parti collettive al 30 aprile 1998, “con assorbimento di ogni questione inerente i contratti successivi” a quello del 1994. Ha inoltre escluso la sussistenza della risoluzione del rapporto per mutuo consenso, ed ha fissato la decorrenza delle retribuzioni spettanti al P. dalla data di costituzione in mora della societa’ con la raccomandata del 15 febbraio 2002, e per la A. dalla richiesta di convocazione della commissione per il tentativo obbligatorio di conciliazione, comunicata a Poste Italiane con raccomandata pervenuta alla stessa il 7 novembre 2002.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la societa’ nei confronti di A.D. e P.P.M., i quali hanno resistito con distinti controricorsi, la prima proponendo ricorso incidentale.

Poste Italiane ha replicato con controricorso, poi depositando pure memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto i due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto avverso la stessa sentenza.

Il primo motivo, nel denunciare vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata per la contraddizione in cui e’ incorsa, perche’ da un lato ha affermato che e’ consentito, in assenza di limiti testuali previsti dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 introdurre deroghe ampie alla rigida disciplina generale, e dall’altro lato ha negato l’ampiezza della delega, subordinando la validita’ delle assunzioni a termine alla previsione di un limite temporale di efficacia dell’ipotesi contrattuale prevista dall’art. 8 del ccnl 1994, come integrato dall’accordo 25 settembre 1997.

Il secondo motivo denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23. Sostiene l’erroneita’ dell’affermazione fatta dal giudice del merito laddove ha ritenuto la limitazione temporale sino al 30 aprile 1998 della delega stabilita dall’art. 23, mentre tale norma consente alla contrattazione collettiva di non fissare alcuna condizione di fatto in relazione alle individuate ipotesi di apposizione del termine alla durata del rapporto stipulato in base all’art. 8 citato.

Il terzo motivo denuncia, sempre in una con vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 25 ccnl 2001. Il motivo in esame, che attiene in via esclusiva alla posizione del lavoratore P., lamenta l’errore del giudice del merito per avere affermato l’invalidita’ del termine apposto al contratto stipulato con lo stesso, pacificamente ai sensi del denunciato art. 25, per la mancanza della previsione di un limite temporale di efficacia della medesima ipotesi, richiamando le deduzioni svolte per il contratto stipulato ex art. 8 ccnl 1994, che va invece riferito all’ A..

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 8 ccnl 26 novembre 1994, integrato dall’accordo 25 settembre 1997, nonche’ vizio di motivazione. Addebita alla sentenza impugnata l’inosservanza dei canoni interpretativi di cui alle norme denunciate, in quanto la volonta’ comune delle parti, quale emerge dagli accordi collettivi, non e’ nel senso di limitare nel tempo la facolta’ dell’azienda di procedere alla stipula di assunzioni a termine del personale per le nuove ipotesi previste dalla contrattazione.

Il quinto motivo denuncia, oltre a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 2, ed assume che il rapporto si era risolto per mutuo consenso, secondo quanto emerso dallo stesso comportamento della lavoratrice, mentre la sentenza impugnata si e’ limitata ad escludere che l’inerzia manifestata da costei potesse essere considerata circostanza significativa in proposito.

Il sesto motivo, proposto in via subordinata, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1206 c.c. e segg., e degli artt. 1219, 2099 e 2697 c.c., della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e vizio di motivazione. Assume che il pagamento delle retribuzioni non poteva decorrere dallo svolgimento del tentativo di conciliazione, che di per se’ non puo’ integrare un’offerta di prestazione, e critica la sentenza impugnata per non avere verificato se vi fosse stata un’effettiva costituzione in mora della societa’ da parte dei lavoratori.

In considerazione della diversita’ dei contratti a termine stipulati dai due lavoratori, occorre esaminare separatamente le loro posizioni.

Riguardo all’ A., e’ accertato che costei stipulo’ con Poste Italiane un primo contratto relativamente al periodo dal 28 luglio al 30 settembre 2000 ai sensi dell’art. 8 ccnl 26 novembre 1994 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane, e successivamente altri ai sensi dell’art. 25 ccnl 2001.

Cio’ premesso, ed esaminando per ragioni di priorita’ logica il quinto motivo, esso e’ infondato. Come questa Corte ha piu’ volte affermato in analoghe controversie instaurate per il riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, e’ necessario, affinche’ possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, che sia accertata una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, non solo sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, ma anche del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto (v.

Cass. 10 novembre 2008 n. 26935, Cass. 28 settembre 2007 n. 20390).

Nella specie, la Corte di merito ha fornito una motivazione, in fatto, congrua, adeguata e priva di vizi logici, evidenziando che il ritardo – ristretto a meno due anni, se come precisa la societa’ in ricorso l’ultimo rapporto di lavoro dell’ A. era terminato il 15 dicembre 2001 e la sentenza di primo grado fu resa dal Tribunale nel 2003 – con il quale aveva agito in giudizio per far valere l’illegittimita’ del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi non aveva valore concludente al fine di ritenere una inequivoca manifestazione alla rinuncia alla prosecuzione del rapporto.

Pure infondati sono il primo, il secondo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente per la loro connessione.

Si deve rilevare che, riferendosi a fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, questa Corte con numerose pronunce (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378) ha confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra citato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione . .), dopo il 30 aprile 1998.

Richiamato quanto gia’ affermato circa la configurabilita’, in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 di una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati nell’individuazione di nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, e premesso altresi’ che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito del distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e del successivo accordo attuativo sottoscritto in data (OMISSIS), nel senso che con tali accordi le parti avevano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da cio’ deriva che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

Questa Corte ha osservato in particolare che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico atteso che il significato letterale delle espressioni usate e’ cosi’ evidente e univoco che non necessita di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, e’ precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre e’ stato rilevato che tale interpretazione e’ rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facolta’ di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioe’ che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, cosi’ definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (cosi’ testualmente Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, questa Corte ha ritenuto corretta, nella ricostruzione della volonta’ delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioe’ quando il diritto del soggetto si era gia’ perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la conclusione affermata dal giudice del merito e’ comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29 luglio 2005 n. 15969, Cass. 21 marzo 2007 n. 6703), va confermata la nullita’ del termine apposto al primo dei contratti stipulati per la A..

Inammissibile e’ il sesto motivo circa l’inidoneita’, ai fini della costituzione in mora della societa’, della richiesta del tentativo di conciliazione, perche’ non e’ stato riportato ne’ comunque specificato il suo contenuto, come esige il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione.

Riguardo al resistente P., sono fondate le censure di cui al terzo motivo. Incontroverso che entrambi i contratti di lavoro intercorsi con la societa’ ricorrente furono stipulati ai sensi dell’art. 25 ccnl 11 gennaio 2001, valgono anche per questo contratto (v. Cass. 4 agosto 2008 n. 21092), le medesime considerazioni di cui innanzi circa la configurabilita’ di una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non omologhe a quelle previste per legge e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25.

E quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dalla citata L. n. 56 del 1987, art. 23 questa Corte ha ribadito che i sindacati, senza essere vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Considerato, poi, che l’art. 25 ccnl 11 gennaio 2001 prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, al primo comma, fra le altre, gli incrementi di attivita’ in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il personale in servizio nell’unita’ produttiva interessata o punte di piu’ intensa attivita’ stagionale, questa Corte (v. pronuncia n. 2175 del 28 gennaio 2009) ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che avevano giudicato insufficiente a legittimare le assunzioni a termine il semplice richiamo alle esigenze specifiche di alcuni periodi dell’anno, occorrendo, invece, ad avviso dei medesimi giudici del merito, dimostrare la corrispondenza, almeno sotto il profilo quantitativo tra il personale assente e quello assunto e la effettiva entita’ delle punte personale assente e quello assunto e la effettiva entita’ delle punte stagionali. Si e’ infatti rilevato che la formulazione letterale della disposizione contrattuale non contiene elementi idonei ad esprimere il riscontrato significato riduttivo, e che l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame e’ quella secondo cui, stante l’autonomia della suddetta ipotesi, non e’ necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva.

Questo orientamento deve essere confermato e dato l’accoglimento del terzo motivo, non ha rilievo verificare se il contratto si fosse risolto per mutuo consenso, e rimane assorbito il sesto motivo.

Fondato e’ il ricorso incidentale proposto dalla A., la quale si e’ doluta della liquidazione delle spese del giudizio di appello:

in effetti tale liquidazione risulta inferiore ai minimi.

In conclusione, il ricorso della societa’ Poste Italiane va rigettato nei confronti di A.D. ed accolto nei riguardi di P.P.M.; e deve essere pure accolto il ricorso incidentale della A..

Cassata la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte del ricorso principale e in relazione al ricorso incidentale, e ritenuto che la ragione della illegittimita’ dell’apposizione del termine al contratto in questione del P., e’ basata su una violazione di legge nonche’ su una interpretazione errata della norma collettiva de qua, non essendo altresi’ necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa per quanto concerne il medesimo lavoratore puo’ essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda da lui proposta con il ricorso introduttivo del giudizio.

Liquidazione delle spese processuali del giudizio di secondo grado da rimborsare alla A., liquidazione che va integrata nella misura richiesta di ulteriori Euro 1.050,00 (conteggiato l’importo gia’ attribuito di Euro 650,00, i diritti vengono determinati in Euro 505,00, gli onorari in Euro 935,00, gli esborsi in Euro 80,00 e le spese generali in Euro 180,00).

Le spese delle precedenti fasi di merito vanno compensate fra la societa’ e il P., ricorrendo giusti motivi in considerazione della difficolta’ delle questioni trattate; mentre quelle del giudizio di legittimita’, determinate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale nei confronti della A. e lo accoglie nei confronti del P.; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ad entrambi i ricorsi e nei limiti del loro accoglimento, e decidendo nel merito, rigetta la domanda del P. e condanna la societa’ al pagamento in favore dell’ A. dell’ulteriore somma di Euro 1.050,00 a titolo di integrazione delle spese del giudizio di secondo grado; compensa fra il P. e la societa’ Poste Italiane le spese dei giudizi di merito; condanna il P. al pagamento in favore della societa’ ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 45,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 per onorari, e condanna la societa’ Poste Italiane al pagamento in favore dell’ A. delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 36,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. sia per la societa’ Poste Italiane che per l’ A..

Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA