Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11400 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34508/2018 proposto da:

O.J.O., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Apollodoro, 26, presso lo studio dell’avvocato Filardi Antonio che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zotti Antonella;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), difeso ex lege dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei

Portoghesi, 12 è domiciliato;

– controricorrente –

e contro

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Cons. DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 7 marzo 2018 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da O.J.O. avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto la sua opposizione nei confronti del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato o di concessione della protezione sussidiaria o umanitaria.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che le deduzioni dell’appellante erano prive di specificità, in quanto non spiegavano in relazione a quale dei presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato o a quale dei presupposti della protezione sussidiaria fosse riconducibile la storia del richiedente; b) che, in ogni caso, era insussistente una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale in Edo State, regione di provenienza del richiedente; c) che neppure erano sussistenti i presupposti della protezione umanitaria, atteso il carattere strettamente privato della vicenda che aveva indotto il migrante all’espatrio.

3. Avverso tale sentenza l’ O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque espliciti motivi, ai quali il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. ricorrente propone congiuntamente tre motivi.

Con il primo motivo si lamenta invalidità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 156 c.p.c., comma 2, “manifesta illogicità della motivazione in relazione al fatto decisivo, mancanza ovvero apparenza della stessa”; nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost.; violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza.

Con i secondo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 13, 27 nonchè dell’art. 16 della direttiva n. 2013/32.

Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva 2103/32. Si contesta, poi, in successione: a) la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente; b) la mancata attivazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria; c) il mancato recepimento di indirizzi della giurisprudenza di legittimità in tema di protezione sussidiaria e umanitaria; d) il contrasto della sentenza con altre sentenza degli stessi giudici di merito.

Si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione all’art. 5, comma 6 e all’art. 19 del t.u. immigr; nonchè violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 quanto alla attualità delle fonti informative. Si aggiunge che il ricorrente non avrebbe alcuno in Gambia che possa prendersi cura di lui.

Il ricorso è inammissibile.

La disordinata esposizione delle censure che si è provato a riassumere si caratterizza per una assoluta genericità di formulazione e un tale distacco dalla concreta vicenda umana e processuale che viene menzionato il Gambia, laddove il ricorrente proviene dalla Nigeria. Ma, al di là di tale profilo, resta la considerazione che tutte le critiche non hanno alcuna puntuale correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato, connotandosi, come detto, per assoluta assenza di specificità.

2. Il ricorrente soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dall’amministrazione resistente, da liquidarsi in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di controparte, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA