Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11400 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11100/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, IPPOLITO NIEVO

61, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI DI NARDO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3407/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 340 della CTR – Molise che il 30 ottobre 2015 ha riformato la decisione della CTP – Isernia e ha annullato l’avviso di accertamento notificato dal fisco al Dott. D.A., pediatra convenzionato col SSN, per IRAP-2008 non pagata. Il contribuente resiste con controricorso, ricorso incidentale sulle spese e memoria.

Premesso, riguardo al primo motivo di ricorso principale, che la sentenza d’appello rispetta il cd. “minimo costituzionale” di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con gli altri due motivi l’Agenzia esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3; art. 2697 c.c.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente sfornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo espletata con l’ausilio di “personale di segreteria e infermieristico”.

I due mezzi sono centrati correttamente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Tale parametro orientativo, invece, non risulta rispettato dal giudice d’appello laddove afferma che “la circostanza che il contribuente non si sia avvalso dell’apporto personale di personale di segreteria e infermieristico (peraltro, come documentato in atti, non alle sue dipendenze) non appare elemento decisivo”. La CTR non solo trascura il parametro quantitativo indicato dalle sezioni unite circa l’impiego di una sola unità lavorativa con mansioni esecutive, ma trascura pure consolidati principi in materia di out-sourcing rispetto all’imposizione IRAP (es. Cass. n. 16220 del 2009, n. 22674 del 2014, n. 8962 del 2013) con riferimento al “personale di segreteria e infermieristico… non alle sue dipendenze”.

E’ lo stesso contribuente che, in controricorso, ammette che “per servizi infermieristici e di segreteria” si avvale di personale fornito dalla Coop. Nuova Assistenza e asseritamente remunerato “per una media di 44 ore mensili, ovvero due ore al giorno, con compenso di soli Euro 325,00 mensili (notoriamente insufficiente per un lavoratore subordinato a tempo pieno”.

Dalle autosufficienti trascrizioni contenute nel ricorso principale emerge che i verbalizzanti hanno rilevato l’utilizzo di una infermiera per quaranta ore settimanali dal lunedì al venerdì e di altra figura professionale con mansioni di segreteria; soggetti che avrebbero dichiarato di lavorare nello studio medico da circa dieci anni.

Il contribuente sostiene trattarsi di un errore di verbalizzazione, ma, dalla sentenza di primo grado, risulterebbe priva di data la convenzione, per prestazioni infermieristiche mensili di cinquantadue ore, tra la Coop. Nuova Assistenza e i medici Dr. D. e tale Dr. I.. Circostanza quest’ultima che non è stata indagata dalla CTR (v. Cass. Sez. U, n. 7291 e n. 7371 del 2016) e che rileva anche ai fini degli oneri probatori a carico della parte contribuente pure riguardo al personale reclutato in outsourcing (Cass. n. 21679 del 2016).

Conseguentemente, la causa può essere decisa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto del primo motivo di ricorso principale, accoglimento degli altri motivi, assorbimento del ricorso incidentale sulle spese e cassazione della sentenza d’appello con rinvio al giudice competente per nuovo esame del materiale probatorio alla luce dei superiori principi di diritto.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso principale e accoglie gli altri; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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