Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1140 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/01/2010), n.1140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Arrigoni S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore,

A.A., A.R. e C.E., tutti

elettivamente domiciliati in Roma, via Gavinana 1, rappresentati e

difesi dall’avv. PECORA Francesco, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via

dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 57, n. 363/57/01 del 18 giugno 2001,

depositata il 20 novembre 2001, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi

cessata la materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Vista la documentazione del ricorrente che attesta di aver definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;

Rilevato che tale circostanza, in assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione pur piu’ volte sollecitata, testimonia che il ricorrente non ha piu’ interesse alla prosecuzione del giudizio;

Ritenuto che, trattandosi di definizione per condono, sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA