Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1140 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 20/01/2020), n.1140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9341-2018 proposto da:

C.A., T.M.G., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato MARIA FORTUNA

BIFANO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato NATALE

ERMENEGILDO TORRONE;

– ricorrenti –

contro

D.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

MASCAGNI 142, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MARCHESINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA MARIA RITA LA

CARRUBBA;

– controricorrente –

contro

ZURIGO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 626/2017 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

C.A. e T.M.G. ricorrono per cassazione, formulando tre motivi, avverso una sentenza del Tribunale di Castrovillari che, in riforma della sentenza del Giudice di pace di prime cure, aveva rigettato la domanda svolta dalle ricorrenti nei confronti di D.R.L. per ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito di un incidente stradale che le aveva viste coinvolte quali trasportate da T.A., conducente dell’autoveicolo oggetto di sinistro in uno al motociclo condotto dall’originario convenuto altresì proprietario del mezzo ed evocato in lite con il proprio assicuratore;

resiste con controricorso D.R.L..

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2055 c.c., poichè il Tribunale avrebbe errato nel far ricadere la responsabilità del sinistro sulle trasportate in un giudizio che non aveva visto neppure coinvolto il ritenuto corresponsabile T.A.;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato travisando le risultanze probatorie e in particolare omettendo di acquisire d’ufficio dichiarazioni testimoniali scritte che avevano fatto parte dell’istruttoria di prime cure;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 301 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare che il difensore delle deducenti era stato colpito da misura custodiale in carcere il giorno della prima udienza in appello, il che aveva determinato l’omessa costituzione nel giudizio di secondo grado;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3;

manca infatti la compiuta ricostruzione della vicenda processuale, in specie del giudizio di prime cure e delle ragioni adottate dal primo giudice, così come una completa esposizione delle ragioni della decisione di seconde cure, di cui vengono riportati stralci parziali e del tutto insufficienti;

la ricostruzione della sequenza processuale, essenziale per comprendere la portata delle censure, è essenziale e non può essere desunta dalla lettura del controricorso o della sentenza impugnata, afferendo all’idoneità del ricorso a svolgere la sua propria funzione (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754);

peraltro i motivi apparivano in parte inammissibili, in parte infondati:

– il primo perchè il Tribunale ha semplicemente tratto, in fatto, dal compendio probatorio, le conseguenze in termini di responsabilità della parte contro cui era stata svolta la domanda;

– il secondo perchè il potere del giudice d’appello di ordinare alla parte di produrre la copia di determinati documenti (oltre che di acquisire il fascicolo d’ufficio di primo grado) è da ritenere limitato – ex art. 123 bis disp. att. c.p.c., neppure specificatamente invocato all’ipotesi dell’impugnazione contro sentenze non definitive, e non è esercitabile nel giudizio di appello avverso sentenze definitive, nel quale la mancata produzione dei documenti, eventualmente estratti in copia, è implicitamente riconducibile alla conclusiva volontà della parte di non ritenere necessario avvalersene, sicchè correttamente il giudice decide sul gravame e sulla fondatezza della domanda in scrutinio in base agli atti legittimamente a sua disposizione (cfr., da ultimo, Cass., 12/12/2017, n. 29716);

– il terzo perchè, al di là della norma invocata anche in tal caso in modo eccentrico afferendo a casi diversi, il difensore, che pure poteva costituirsi tempestivamente precedentemente alla prima udienza, previa interlocuzione con l’assistito poteva farsi sostituire ovvero chiedere una rimessione in termini, tenuto conto che neppure si comprende adeguatamente il lasso temporale di durata del prospettato impedimento fattuale;

spese secondo soccombenza;

non sussistono i presupposti di complessiva pretestuosità manifesta per l’invocata responsabilità processuale richiesta ex art. 96 c.p.c., comma 1, formulata senza neppure allegazione del danno.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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