Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1140 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29296/2015 proposto da:

INTEMA SAS DI D.M. & C., in persone del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ISIDORO CHERUBINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato BENEDETTO PAOLO FARALLI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2638/39/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LATINA, del 23/04/2015 depositata il

23/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

INTEMA s.a.s. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima, a sua volta, aveva solo in parte accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per l’IRAP e l’VA, relativo all’anno 2007.

Nella decisione impugnata, la CTR ha dichiarato di condividere la valutazione delle eccezioni svolte dai primi giudici e, nel merito, valutato il carattere di novità dell’eccezione di mancata allegazione di un atto non conosciuto dal contribuente – si è riportata alle motivazioni della decisione di primo grado.

11 ricorso è affidato a due complessi motivi.

Con il primo, la società invoca la nullità della sentenza per omessa motivazione, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, in combinazione con l’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il mero richiamo alla sentenza gravata avrebbe comportato la nullità della pronunzia per la mancanza di un’adeguata giustificazione della decisione della CTR, che pure ne aveva riconosciuto l’assoluta genericità. In tal modo, sarebbe stata impossibile l’enucleazione del thema decidendum.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sotto il duplice profilo della violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 comma 1 e dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, da un lato e dell’art. 112 c.p.c. dall’altro. La CTR avrebbe omesso di rispondere alla dedotta nullità per carenza di firma ed avrebbe erroneamente considerato nuova l’eccezione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

L’intimata si è costituita con rituale controricorso.

Il primo motivo è infondato.

Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo. (Sez. U, n. 14814 del 04/06/2008; Sez. 6-5, n. 107 del 08/01/2015).

Nella specie, i giudici di appello hanno richiamato le risultanze del PVC nei confronti della Edil House s.r.l., in una con le conclusioni dei giudici di primo grado, sicchè può dirsi – anche considerando le ampie premesse di fatto della sentenza impugnata – integrato il minimo motivazionale indispensabile per superare l’eccezione di nullità.

Il secondo motivo è, per converso, fondato.

In effetti, la società ha trascritto la parte del ricorso di primo di grado, a dimostrazione del fatto che era stato sollevato il problema della mancata allegazione, all’avviso di accertamento, del PVC a carico di Edil House. Su tale questione, era poi stato impostato il secondo motivo di gravame, dalla CFR erroneamente ritenuta “una nuova questione”, prospettata dunque per la prima volta.

Il motivo va dunque accolto ed il giudice del rinvio provvederà a delibare il predetto profilo.

PQM

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CRT Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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