Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1140 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2019, (ud. 25/09/2018, dep. 17/01/2019), n.1140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29337-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: 80224030587), nei cui uffici domicilia per legge in Roma,

alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.P., nato a (OMISSIS)) il (OMISSIS) ed ivi residente

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma, al

Viale G. Mazzini n. 55, presso lo studio dell’Avv. Roberto

Mastrosanti del Foro di Roma (C.F.: MST RRT 66P07 D773N), che lo

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l’Avv.

Francesco Boverio del Foro di Casale Monferrato (C.F.: BVR FNC 34D03

B885S), come da delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/5/2010 emessa dalla CTR di Torino in data

15/10/2010 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto registrato il 28.04.2004, T.P. acquistava da G.S. appezzamenti di terreno agricolo siti in Tortona per Euro 200.000,00, ed invocava l’applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina.

In sede di controllo l’Ufficio veniva legittimamente in possesso di un compromesso di vendita del (OMISSIS), relativo all’atto di acquisto sopracitato; nel quale si precisava l’utilizzo dei predetti fondi a cava di argilla e non a coltivazione agricola.

L’Agenzia delle Entrate notificava, pertanto, in data 05.12.2007 l’avviso di liquidazione d’imposta complementare per decadenza agevolazioni fiscali di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604.

Avverso tale avviso il T. presentava ricorso alla CTP, la quale, con sentenza n. 64/02/08 del 3/07/2008, lo accoglieva nel merito. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Tortona, che contestava, sia il fatto che i terreni, oggetto del compromesso del (OMISSIS), fossero stati adibiti prima a cava e poi, al momento dell’atto di acquisto agevolato del (OMISSIS), ripristinati ad uso agricolo; sia che la perizia del maggio 2004 fosse idonea a provare tale fatto; sia la certezza che il T. fosse effettivamente un coltivatore diretto, atteso che la relativa certificazione provinciale era stata rilasciata su autocertificazione dell’interessato senza alcuna verifica diretta. Infatti, dalla lettura della perizia si evinceva come, alla data di redazione della stessa (maggio 2004), i lavori di estrazione non fossero ancora conclusi e la cava ancora in esercizio.

Ulteriore conferma che la ditta Scavoter (la cui titolare era moglie del T.) avesse continuato a svolgere attività estrattiva era costituita dalla comunicazione trasmessa dal Comune di Tortona del (OMISSIS), dalla quale si rilevava che i terreni contraddistinti al Catasto Terreni al foglio (OMISSIS) mappali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) erano interessati da un’attività di estrazione in corso.

Si costituiva in giudizio T.P., eccependo l’inammissibilità dell’appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per mancanza di motivi specifici di impugnazione e deducendo, con riferimento alla sua qualifica di coltivatore diretto, che l’Ufficio non aveva fornito alcuna prova in senso contrario, laddove il richiamo ad una scrittura di quattro anni prima, e di cui egli non era parte, era del tutto irrilevante. Circa la contestazione sull’utilizzo non agricolo del terreno oggetto della compravendita, l’Ufficio non aveva, a suo dire, provato, nè in sede di accertamento nè in sede di ricorso, un utilizzo non agricolo del terreno. La perizia prodotta dal contribuente dimostrava, invece, che nel maggio del 2004 lo sfruttamento del terreno come cava era pressochè ultimato e che per la maggior parte dei terreni si era già provveduto alle opere di ristesura e livellamento del terreno agricolo per la ripresa delle attività culturali. Infine, la documentazione allegata, relativa alla comunicazione del Comune di Tortona datata (OMISSIS) come prova nel secondo grado di appello, violava, a suo dire, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58. In ogni caso, nel merito del contenuto della certificazione, evidenziava che quanto contenuto nella stessa era riferito ad un periodo temporale successivo alla data di registrazione del (OMISSIS) e ad un’area molto vasta.

Con sentenza del 15.10.2010, la CTR di Torino rigettava l’appello sulla base, per quanto qui rileva, delle seguenti considerazioni:

a) con riferimento alla censura inerente l’utilizzo non agricolo del terreno oggetto della compravendita, il preliminare di vendita del (OMISSIS) (nel quale si precisava l’utilizzo dei predetti fondi a cava di argilla) dello stesso terreno di quattro anni antecedente la compravendita e stipulato tra soggetti diversi dal T. poteva avere di per sè un valore non di prova certa, ma, piuttosto, indiziario e poteva essere, pertanto, posto a base dell’accertamento solo se congiunto ad altri elementi indiziari;

b) il contribuente aveva fornito come prova una perizia giurata depositata nel 2004, la quale evidenziava che per la maggior parte dei terreni “si è provveduto alle opere di ristesura e livellamento del terreno agricolo per la ripresa delle attività colturali”;

c) la vocazione agricola, e non estrattiva, del terreno di cui trattasi era valutabile dal fatto che per la maggior parte di esso si era provveduto alla ristesura ed al livellamento del terreno agricolo e che ciò che restava di estraibile, al momento dell’acquisto, erano poche migliaia di metri cubi, che, pertanto, interessavano una parte marginale del terreno;

d) doveva, pertanto, concludersi che il contenuto della perizia era idonea a dimostrare l’esercizio dell’attività agricola;

e) circa la comunicazione trasmessa dal Comune di Tortona in data (OMISSIS), la stessa non poteva essere ammessa come prova in quello stato del giudizio, perchè documento non prodotto in primo grado, non essendo, peraltro, stati evidenziati impedimenti alla sua produzione;

f) meritava, quindi, di essere accolta la richiesta di inammissibilità del contribuente alla luce delle disposizioni del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 58;

g) l’Ufficio non era stato in grado di produrre alcuna prova a sostegno della propria tesi di uso non agricolo del terreno successivo alla data d’acquisto dello stesso da parte del T..

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. T.P. si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR escluso l’ammissibilità del documento (comunicazione del Comune di Tortona del (OMISSIS)), il quale attestava come, ancora a quella data, i terreni in questione fossero interessati da attività estrattiva, nonostante l’art. 58 cit., facesse salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.

1.1. Rappresenta un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado (ipotesi peraltro non configurabile nel caso di specie, essendo stato il giudizio di primo grado definito con sentenza del 3.7.2008), ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità (cfr., di recente, Sez. 5, Ordinanza n. 8927 del 11/04/2018). Invero, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal cit. D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Sez. 5, Sentenza n. 27774 del 22/11/2017).

1.1.1. Tuttavia, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione della legge e non risultano indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Sez. 3, Sentenza n. 12984 del 31/05/2006; conf. Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007).

Orbene, per quanto la CTR abbia erroneamente ritenuto inammissibile la produzione documentale operata dall’Agenzia delle Entrate in sede di appello, quest’ultima ha omesso sia di indicare le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa, sia di trascriverlo almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi. Il rilievo che precede assume ancore maggiore valenza se si considera che il documento reputato inammissibile (la comunicazione trasmessa dal Comune di Tortona in data (OMISSIS), dalla quale si evincerebbe che alcuni terreni erano a quell’epoca interessati da un’attività estrattiva) non è di per sè incompatibile con quanto emerso dalla perizia giurata del maggio del 2004, alla cui stregua per la maggior parte del terreno si era provveduto alla ristesura ed al livellamento, restando di estraibile, al momento dell’acquisto (risalente al 2.4.2001), solo poche migliaia di metri cubi e, quindi, una parte marginale del terreno.

D’altra parte, in tema di agevolazioni tributarie, ai sensi della L. n. 604 del 1954, art. 7, opera la decadenza dal beneficio fiscale previsto per il caso di acquisto della piccola proprietà contadina, se, nei cinque anni successivi, il fondo non viene coltivato, anche quando ciò dipende dall’esecuzione di opere prodromiche e funzionali all’esercizio dell’agricoltura, che non siano riconducibili a quelle indicate dalla L. n. 53 del 1956, art. 3, trattandosi di attività che rispondono a scelte imprenditoriali e organizzative dell’acquirente e che, dunque, non possono ritenersi non imputabili allo stesso. In applicazione del principio, Sez. 5, Sentenza n. 3199 del 09/02/2018 ha si confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l’intervenuta decadenza dall’agevolazione, ma solo perchè l’acquirente aveva coltivato una minima parte del fondo, eseguendo sul resto opere di demolizione dei manufatti e delle strutture del pregresso allevamento di animali e di bonifica del terreno.

Ebbene, premesso che oggetto del contratto di vendita del (OMISSIS) sono i fondi contraddistinti dai mappali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) (all. 11 al fascicolo di parte ricorrente), non è stato indicato (nè è desumibile dallo stralcio planimetrico allegato alla comunicazione del (OMISSIS) (doc. n. 5), se la parte interessata dagli scavi sia significativa o marginale.

2. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si

liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre rimborso del 15% per spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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