Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 114 del 08/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 114 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

della legge n. 89
del 2001 –

SENTENZA

Motivazione in
forma semplificata

sul ricorso proposto da:

GREGO ANGELA (C.F.: GRG NGL 67C52 L227C), GREGO ANNA (C.F.: GRG NNA
67C52 L227W) e GREGO DIANIELA (C.F.: GRG DNL 73A50 A345C), rappresentate
e difese, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Luigi Beatrice ed
elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Giovanni Beatrice, in Roma, via
– ricorrenti –

Nomentana, n. 91;
contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi
Uffici, in Roma, alla v. dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso n. 27/2012, emesso il 22
febbraio 2012, depositato in data 9 marzo 2012 (non notificato).

Data pubblicazione: 08/01/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre
2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Lucio Capasso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Le sigg.re Grego Angela, Grego Daniela e Grego Anna (quali eredi di Giansante
Anna) chiedevano alla Corte d’appello di Campobasso, con ricorso depositato in data
21 luglio 2011, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, per la irragionevole durata di un processo civile (avente ad oggetto
un’azione possessoria) instaurato nel maggio 1986 dinanzi all’allora Pretura di
L’Aquila nei confronti della loro dante causa e conclusosi, in via definitiva, con
sentenza della Corte di cassazione n. 1495 del 2011 (depositata il 21 gennaio 2011).
Nella costituzione del resistente Ministero della Giustizia, l’adita Corte di appello, con
decreto depositato il 9 marzo 2012, dichiarava l’inammissibilità del ricorso
(condannando le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali), sul
presupposto che, nella specie, non era stata provata la sussistenza della condizione
di proponibilità dell’azione relativa alla tempestività del ricorso e alla sua procedibilità.
Avverso il menzionato decreto (non notificato) hanno proposto ricorso per
cassazione le predette germane Grego, con atto ritualmente notificato, sulla base di
due motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato una mera memoria costitutiva ai
fini dell’eventuale partecipazione alla discussione del ricorso. Il collegio ha deliberato
di adottare la sentenza con motivazione in forma semplificata.
Considerato in diritto
1. – Con il primo motivo dedotto le ricorrenti hanno denunciato (ai sensi dell’art. 360,
n. 3, c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001,

– 2 –

Ritenuto in fatto

della legge n. 848/1955 con la Convenzione ratificata (art. 6, par. I, 19 e 35), degli
artt. 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 2697 c.c., sul presupposto che, nella fattispecie,
il ricorso per equa riparazione era stato dichiarato inammissibile malgrado il Ministero
resistente non avesse in concreto comprovato la tardività della sua proposizione. Ai

consonanza con la sua stessa giurisprudenza — l’impugnato decreto fosse da
ritenersi illegittimo ed erroneo nella parte in cui aveva ritenuto gravare sulle istanti,
anziché sull’Amministrazione resistente che aveva sollevato la relativa eccezione, la
prova della tempestività del ricorso.
2. — Con il secondo motivo le ricorrenti hanno dedotto la violazione e mancata
applicazione dell’ad . 2, commi 1 e 3, della stessa legge n. 89 del 2001, nonché della
legge 848/1955 con la Convenzione ratificata (art. 6, par. I, 19 e 53) e degli artt. 24 e
111 Cost., anche in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché dallo stesso decreto
impugnato si sarebbe potuta desumere la tempestività della formulazione del ricorso
per equa riparazione (depositato il 21 luglio 2011), sol che si fosse tenuto conto — per
come evincibile dalla relativa attestazione appostavi — che la copia conforme della
sentenza della Corte di cassazione n. 1495/’11 (con la quale era stato definito il
giudizio presupposto), prodotta agli atti (e trascritta anche nel ricorso oggi sottoposto
al vaglio di questo collegio), era stata rilasciata in data 1° febbraio 2011 (e, quindi, da
ciò si sarebbe dovuto univocamente desumere che il ricorso ex art. 2 della legge n.
89 del 2001 era stato presentato prima della scadenza del termine semestrale
previsto dall’art. 4 della medesima legge).
3. Rileva il collegio che i due motivi — esaminabili congiuntamente siccome
strettamente connessi — sono fondati e devono essere accolti nei termini che
seguono.

sensi dell’art. 360 bis c.p.c., le ricorrenti hanno chiesto a questa Corte se — in

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr.,
ad es., Cass. n. 17249 del 2006 e Cass. n. 16367 del 2011, ord.), in tema di equa
riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, l’oggetto
della domanda è individuabile nella richiesta di accertamento della violazione,

dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale di questo, data della sua
definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi) e non anche alla produzione
degli atti posti in essere nel processo presupposto. In altri termini, In tema di equa
riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, la legge
(art. 2, comma secondo, legge n. 89 del 2001) affida l’accertamento in concreto della
violazione al giudice: la parte ha indubbiamente un onere di allegazione e
dimostrazione, ma esso riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di
questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, e spetta
poi al giudice – sulla base dei dati suddetti e di quelli eventualmente addotti dalla
parte resistente – verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se vi sia
stata una violazione del termine ragionevole, avvalendosi anche – secondo il modello
processuale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. adottato dalla legge (art. 3, comma 4,
legge cit.) – di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l’assunzione di
informazioni che, espressamente prevista dall’art. 738 c.p.c., non resta subordinata
all’istanza di parte. Pertanto, il giudice – pur non essendo obbligato ad esercitare tali
poteri, potendo attingere “aliunde” le fonti del proprio convincimento – non può
ascrivere alla parte un’asserita carenza probatoria superabile con l’esercizio dei
poteri di iniziativa d’ufficio, né, tanto meno, può ignorare la richiesta della parte
ricorrente di acquisire (come, per l’appunto, formulata anche nel caso di specie), ai
sensi dell’art. 3, comma quinto, della legge n. 89 del 2001, gli atti del processo

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rispetto alla quale l’onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei

presupposto e fondare il proprio convincimento su mere ipotesi in ordine alle cause
della durata dello stesso. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n.
13752 del 2011, ord., e Cass. n. 841 del 2013) ha chiarito che, qualora si intendano
contestare i fatti allegati dal ricorrente, l’onere della prova in ordine alla eventuale

decadenziale di cui all’art. 4 della legge n. 89 del 2001 con riferimento
all’individuazione del momento in cui è passata in giudicato la sentenza del processo
presupposto, grava sulla parte che sollevi la relativa eccezione.
Peraltro, nella specie, si deve considerare che, al momento del deposito del ricorso
per equa riparazione (avvenuto il 21 luglio 2011), il termine semestrale di decadenza
– previsto dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001 – non era ancora decorso
(applicandosi, allo stesso, anche il periodo di sospensione feriale ex art. 1 della legge
n. 742 del 1969: cfr. Cass. n. 5895 del 2009 e Cass. n. 2153 del 2010), dovendosi
computare il dies a quo di decorrenza di detto termine dalla dedotta data di
pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione n. 1495 del 2011 (intervenuta
il 21 gennaio 2011 e della quale era stata rilasciata copia conforme in data 1°
febbraio 2011), in difetto di qualsiasi prova contraria (il cui onere gravava sul
convenuto Ministero: cfr. Cass. n. 13752 del 2011, ord., cit.).
Pertanto, la Corte di merito non avrebbe potuto, nel caso di specie, rilevare la
decadenza dall’azione poiché il ricorso era stato proposto antecedentemente al
decorso dei sei mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza della Corte di
cassazione. Deve, quindi, essere riconfermato il principio secondo cui, in tema di
equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo,
ai fini dell’individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza di
sei mesi per la proponibilità della domanda, la decisione conclusiva del

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tardività della domanda di equa riparazione, per avvenuto decorso del termine

procedimento, nel quale la violazione si assume verificata, diventa “definitiva”
— ove sia intervenuta pronuncia della Corte di cassazione terminativa del
procedimento stesso – con il decorso del termine semestrale dalla sua
pubblicazione (a cui si applica il periodo di sospensione feriale ex art. 1 della

desumendolo “aliunde” sulla scorta delle deduzioni di parte ricorrente, in
difetto di una prova contraria, il cui onere grava sull’Amministrazione
resistente.

3. In definitiva, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione del
decreto impugnato e rinvio della causa alla Corte di appello di Campobasso, in
diversa composizione, che si atterrà all’enunciato principio di diritto e pronuncerà sul
merito del ricorso per equa riparazione (valutando tutte le condizioni previste dall’art.
2 della legge n. 89 del 2001), regolando anche le spese del presente giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese
del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, in data 12 novembre 2013.

legge n. 742 del 1969), che il giudice può riscontrare documentalmente o anche

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