Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 114 del 07/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/01/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 07/01/2020), n.114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17445-2015 proposto da:

LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE DELLA CAMPANIA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BEVAGNA 14, presso lo studio dell’avvocato DANTE DE MARCO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUGGIA

21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LIBERATORE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO DE MARTINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1552/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/01/2015, R. G. N. 628/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza in data 12 gennaio 2015, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’opposizione proposta dalla Lega Regionale Cooperative e Mutue Campania avverso il precetto intimatole, sulla base della sentenza del Pretore di Salerno n. 2548/92, da S.A. di pagamento, in proprio favore a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità e di T.f.r., in solido con CRS per il primo periodo di lavoro, della somma di Lire 53.937.389, “oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere delle obbligazioni”: così riformando la sentenza del primo giudice, che, in parziale accoglimento della suddetta opposizione, aveva escluso il diritto della lavoratrice alla corresponsione di rivalutazione e interessi anche dalla Lega Regionale; avverso tale sentenza la Lega Regionale Cooperative e Mutue Campania ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c., mentre la lavoratrice intimata non svolgeva difese fino alla comunicazione di una memoria il 21 ottobre 2019.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. in via preliminare, la suindicata memoria deve essere ritenuta inammissibile, in difetto di una previa tempestiva notificazione del controricorso, non potendo poi la lavoratrice giovarsi della facoltà di presentare memorie in vista dell’odierna udienza camerale (Cass. 20 ottobre 2017, n. 24835; Cass. 18 aprile 2019, n. 10813), pure avendo essa depositata (il 21 ottobre 2019), senza il rispetto del termine di non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio (fissata per il 24 ottobre 2019), prescritto dall’art. 380bis 1 c.p.c.;

2. tanto premesso, la ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 c.c. anche in relazione all’art. 112 c.p.c., per nullità della sentenza che ha riconosciuto il diritto della lavoratrice alla rivalutazione monetaria anche da parte della Lega Regionale Cooperative e Mutue Campania, nonostante una tale condanna non fosse contenuta nel dispositivo della sentenza di merito pretorile, nè sia emendabile con la motivazione, per la scissione nel rito del lavoro tra l’uno (letto in udienza) e l’altra (depositata successivamente): così essendosi cristallizzato il dictum del dispositivo, prevalente sulla motivazione in caso di contrasto e sul quale si era formato il giudicato, in quanto capo autonomo della sentenza, pertanto violato (primo motivo);

3. il motivo è infondato;

3.1. così come nell’ordinario giudizio di cognizione (Cass. 17 luglio 2015, n. 15088), anche nel rito del lavoro la portata precettiva della pronuncia va individuata integrando il dispositivo con la motivazione, posto che il primo prevale sulla seconda soltanto qualora vi sia contrasto tra le due parti della pronuncia, non già quando l’incompatibilità manchi (Cass. 21 giugno 2016, n. 12841);

3.2. nel caso di specie difetta un tale contrasto, per il chiaro riferimento in motivazione alla condanna anche della Lega Regionale Cooperative e Mutue Campania al pagamento della rivalutazione (“oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere delle obbligazioni”: così al primo periodo di pg. 3 della sentenza della Corte d’appello), in coerente esplicitazione della statuizione in dispositivo, al di là della separazione dei due capi, di condanna alla “rivalutazione monetaria ed interessi legali su tutte le somme dal sorgere delle obbligazioni al saldo” (così al terzo capoverso di pg. 2 del ricorso);

4. la ricorrente deduce poi violazione dell’art. 429 c.p.c. anche in relazione all’art. 112 c.p.c., per la dipendenza della condanna alla rivalutazione anche di un credito di lavoro da una specifica ed autonoma valutazione (di eventuale danno del lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito), nel caso di specie mancata, in quanto accessorio non obbligatorio (secondo motivo);

4.1. il motivo è assorbito dall’infondatezza del precedente;

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese di giudizio, non avendo la lavoratrice vittoriosa svolto difese ammissibili e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020

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