Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 114 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. I, 04/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 04/01/2011), n.114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.M. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE SPARTACO 139, presso lo Studio dell’avvocato INGHILLERI

ENRICA, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTE CARLO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA LECCE, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 10243/08 del GIUDICE DI PACE di LECCE del

30/10/08, depositata il 31/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1.- Il ricorso per cassazione (affidato ad un solo motivo con il quale e’ denunciata violazione di legge e relativo vizio di motivazione) proposto da N.M. contro il decreto in data 31.10.2008 con il quale il Giudice di pace di Lecce ha dichiarato inammissibile (perche’ tardivo) il suo ricorso contro il diniego di revoca di precedente decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lecce – intimato, ma che non ha svolto difese – appare manifestamente fondato perche’ la tardivita’ e’ stata espressamente riferita dal giudice del merito al decreto di espulsione del 2.10.2007, mentre il provvedimento impugnato effettivamente era costituito dal rigetto dell’istanza di revoca del 20.8.2008.

Il ricorso, quindi, puo’ essere deciso in camera di consiglio”.

2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’ al Giudice di pace di Lecce in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’ al Giudice di pace di Lecce in persona di diverso magistrato.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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