Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11399 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 24/05/2011), n.11399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P. (OMISSIS), MA.GU.

(OMISSIS), entrambi difesi da se stessi ed elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A. ARMELLINI 55, presso FAMIGLIA BALDASSARRE

– D’AMORE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CALITRI C.F. (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore;

– intimato –

sul ricorso 26018-2005 proposto da:

COMUNE DI CALITRI C.F. (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso

lo studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONINO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente e ric. incidentale –

contro

M.P. (OMISSIS), MA.GU.

(OMISSIS), entrambi difesi da se stessi ed elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A. ARMELLINI 55, presso FAMIGLIA BALDASSARRE

– D’AMORE;

– controricorrenti al c/ric. e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 1302/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 7.4.1997 il Comune di Calitri proponeva opposizione al d.i. per l. 27.674.314 emesso dal Pretore di S. Angelo dei Lombardi, sezione di Calitri, su ricorso degli avvocati P. M. e Ma.Gu. per prestazioni professionali in giudizio civile davanti al tribunale di S. Angelo dei Lombardi, definito con sentenza n. 24/1995.

Il Comune deduceva la nullità delle delibere di conferimento dell’incarico per non essere stato assunto alcun impegno finanziario, mancava inoltre l’autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed il quantum non corrispondeva alle tariffe. Con sentenza n. 62/2000 il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il d.i. e condannava il Comune a pagare L. 11.161.900 oltre accessori, decisione appellata dai due legali.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza 1302/2005, in parziale accoglimento dell’appello, disponeva la decorrenza degli interessi dal 24.8.95 e compensava le spese.

La Corte territoriale, rispetto alla doglianza che andava applicato lo scaglione da centomilioni a duecentomilioni corrispondente alla somma attribuita con sentenza, osservava che dall’esame della citazione era palese che gli attori non avevano chiesto una somma determinata ma quella dovuta a seguito di accertamento. Ricorrono gli avvocati M. e Ma. con unico articolato motivo, resiste il Comune, proponendo ricorso incidentale, cui resistono i ricorrenti principali. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso si lamentano violazione dell’art. 6 della tariffa, dell’art. 10 c.p.c. e vizi di motivazione.

Si riporta parzialmente la sentenza, si deduce che era stata occupata buona parte di un terreno di oltre due ettari, che il ctu aveva effettuato una stima di L. 50.000 al mq e che occorreva avere riguardo al valore effettivo della controversia. Col ricorso incidentale si deduce:

1) violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e, sulla decorrenza degli interessi;

2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Illegittimità della compensazione delle spese in appello.

Per costante insegnamento di questa Corte il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 dev’essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso mentre la contestuale deduzione di vizi di motivazione e di violazione di legge contrasta con la necessaria specificità del motivo (Cass. 25. 11.2008 n. 28066). Ciò premesso, la censura di cui al ricorso principale non tiene conto della circostanza che la sentenza ha dedotto: l’esame dell’atto di citazione rende palese che i coniugi… si sono ben guardati … dal chiedere una somma determinata corrispondente all’asserito alto valore del detto loro terreno in agro di (OMISSIS), paese terremotato e hanno solo chiesto liquidarsi la somma che a seguito di accertamento sarebbe stata loro dovuta.

L’odierna censura non indica nè le somme liquidate in sentenza a titolo di onorari, circostanza che avrebbe potuto avere un valore indicativo, nè se la liquidazione abbia violato i minimi tariffari, limitandosi apoditticamente a dedurre che il valore della causa era di gran lunga superiore a L. 1.000.000.000, tesi che contrasta con la doglianza in appello circa l’applicazione dello scaglione da L. 100 a 200 milioni. Anche il ricorso incidentale va respinto posto che la sentenza fa riferimento a tre raccomandate, contenenti richiesta del compenso, inserite già nel fascicolo della fase monitoria, la prima delle quali in data 24.8.1995, costituente messa in mora, correttamente è stata considerata ai fini della decorrenza degli interessi: mentre vi è carenza di interesse in ordine alle spese, compensate in appello; nonostante l’accoglimento parziale del gravame principale.

Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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