Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11399 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 11/05/2010), n.11399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., S.S., M.R., L.

E., C.G., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato

COSTANZO ANDREA, rappresentati e difesi dall’avvocato GARILLI

ALESSANDRO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

E.S.A. – ENTE SVILUPPO AGRICOLO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1042/2 006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/09/2006 R.G.N. 1894/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;

udito l’Avvocato GARILLI ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Palermo, riformando la sentenza del primo giudice, ha rigettato la domanda di C.G., e degli altri litisconsorti, ora qui ricorrenti, dipendenti dell’ESA-Ente di sviluppo agricolo, già ERAS – Ente per la riforma agricola in Sicilia, volta ad ottenere l’inquadramento nella qualifica di dirigente di terza fascia, istituita dalla L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, art. 6, comma 1.

2. La Corte, premesso che il regolamento concernente la disciplina giuridica ed economica del personale dell’ente, conformemente a quanto stabilito dalla L. 10 agosto 1965, n. 21, art. 28 di trasformazione dell’ERAS in ESA, aveva fatto rinvio alle disposizioni per i dipendenti civili dello Stato, ha osservato che l’assetto delle carriere del personale dell’ente e di quelle direttiva e dirigenziale in particolare, si era via via omologato a quello delle carriere statali, risultando pertanto essenzialmente diverso rispetto all’ordinamento del personale regionale.

3. La Corte ha osservato, inoltre, che la L.R. 15 maggio 2000, n. 10, art. 6 nella parte in cui istituisce nell’amministrazione regionale e negli enti da essa vigilati o controllati una terza fascia dirigenziale prevedendo che in essa sia inquadrato il personale con qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato, deve essere letto alla luce dell’art. 1 della stessa legge.

Pertanto, considerato che da un lato il comma 1 di tale articolo prevede che le disposizioni della stessa legge disciplinano anche i rapporti di lavoro e di impiego degli enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o controllo della regione, ma dall’altro il comma 3 stabilisce che gli enti anzidetti si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, al regime giuridico fissato nel titolo primo della legge adottando appositi regolamenti di organizzazioni secondo le procedure previste da specifiche leggi regionali, si deve ritenere che negli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione l’operatività della disposizione istitutiva della terza fascia dirigenziale non può prescindere dalla previa emanazione del regolamento di organizzazione indicato in tale comma, ossia dallo strumento tecnico previsto per consentire l’adeguamento dell’ordinamento interno degli enti ai nuovi principi.

4. Questa interpretazione – secondo la Corte territoriale – è anche la più conforme alla ratio legis, il cui scopo è quello di consentire a ciascun ente, nel rispetto della propria autonomia statutaria e regolamentare, la recezione del nuovo regime con gli adattamenti indispensabili in relazione alla propria concreta situazione, senza automatiche trasposizioni delle norme sulla dirigenza regionale, le quali, per le peculiarità di ciascuno degli enti sotto il profilo dell’organico delle diverse qualifiche e del numero e graduazione delle posizioni dirigenziali, sarebbero produttive di effetti negativi sul piano organizzativo.

5. In ogni caso – secondo la Corte di merito – anche a ritenere, come aveva fatto il primo giudice, che la fonte regolamentare possa disporre solo in ordine all’organizzazione degli uffici e alle relative dotazioni organiche, il suo intervento costituirebbe in ogni caso presupposto per l’inquadramento del personale nella cosiddetta terza fascia dirigenziale, non potendosi prescindere a tal fine dalla individuazione degli uffici di livello dirigenziale e dalla determinazione dell’organico dei dirigenti, pena l’attribuzione della qualifica dirigenziale ad un numero rilevante di soggetti senza preventiva verifica del fabbisogno organico, in relazione al numero ed al livello delle posizioni dirigenziali necessarie per il perseguimento dei fini dell’ente, in palese contrasto con l’art. 97 Cost., come già segnalato, del resto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nel parere reso sullo schema di regolamento di organizzazione deliberato dal consiglio di amministrazione dell’ente, nel quale era prevista l’istituzione della terza fascia dirigenziale ad esaurimento e l’accesso alla medesima del personale direttivo.

6. La Corte d’Appello ha ancora notato che l’equiparazione dei dipendenti dell’ente, appartenenti all’area C, ai dirigenti amministrativi o tecnici dell’amministrazione regionale, disposta nelle tabelle di equiparazione approvate nel 2000 dal Consiglio di amministrazione dell’ente e poi recepite nel Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 70 del 2001, non poteva avere rilievo ai fini di una decisione favorevole ai dipendenti, poichè tali tabelle, previste dalla L.R. n. 6 del 1997 allo scopo di impedire che il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti vigilati fosse superiore a quello dei dipendenti regionali, non potevano travalicare tale specifica finalità di contenimento degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale, determinando anzi effetti contrari alla stessa.

7. Da ultimo, la Corte ha sottolineato che l’interpretazione del primo giudice avrebbe determinato l’attribuzione di una qualifica dirigenziale in senso pieno a dipendenti appartenenti all’ex carriera direttiva, poi inquadrati nell’area C del contratto di comparto, al di fuori di qualsiasi meccanismo di carattere selettivo o concorsuale, in palese contrasto con la regola del pubblico concorso più volte indicata dalla Corte costituzionale come derogabile solo in particolari situazioni che ne dimostrino la ragionevolezza, non configurabile peraltro nel caso di disposizioni che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori.

8. C.G. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe chiedono la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo.

9. L’ESA resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

10. Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione della L.R. n. 10 del 2000, artt. 1 e 6 e della L.R. n. 6 del 1997, art. 31.

In sintesi, si sostiene anzitutto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, i regolamenti menzionati nella L.R. n. 10 del 2000, art. 1 hanno carattere meramente esecutivo di una normazione di rango primario, ossia della stessa legge regionale, la quale nel successivo art. 6 stabilisce già, in via immediata, e senza l’espressa previsione di alcun termine successivo alla data della sua entrata in vigore, il diritto del personale in servizio alla detta data all’inquadramento nella terza fascia della categoria dirigenziale di nuova istituzione, all’unica condizione dell’appartenenza ad una categoria equiparata, ai sensi di disposizioni previgenti, ai dirigenti amministrativi e tecnici della regione (ottava qualifica funzionale).

Si sostiene poi che la L.R. n. 10 del 2000 si riferisce al personale il quale, in servizio al momento in cui la legge stessa ha iniziato a produrre suoi effetti, è stato equiparato al personale regionale sulla base di disposizioni già in vigore in quel momento. Quindi, detta legge fa riferimento ad una equiparazione indipendente dal momento in cui l’atto datoriale è stato concretamente adottato, onde rileva che al momento della sua approvazione esistesse già una disciplina legislativa che aveva previsto un meccanismo per equiparare i dipendenti dell’amministrazione regionale con il personale in servizio presso gli enti regionali, costituendo tale disciplina l’oggetto di tale riferimento. Non è rilevante per contro che gli enti si siano adeguati in ritardo a tali norme prevedendo le tabelle ivi previste a distanza di anni.

La L.R. n. 10 del 2000 rinvia espressamente a norme di equiparazione già esistenti e l’unica disposizione da cui si può ricavare un sistema di equiparazione tra il personale regionale e quello degli enti regionali è proprio la L.R. n. 6 del 1997, art. 31. Quindi negare valore al richiamo, contenuto nell’articolo 6 comma 1 della L.R. n. 10 del 2000, alla disciplina previgente significa ignorare il significato proprio delle parole usate dal legislatore e cancellare il valore precettivo della disposizione.

11. Il primo profilo del motivo è infondato.

La L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, nell’art. 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni da essa introdotte “disciplinano l’organizzazione degli uffici dell’amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione”.

Il comma 3 dell’articolo in esame dispone a sua volta, per quanto interessa che “gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione”. L’oggetto della materia regolamentare coincide con l’intero ambito di quella regolata dal titolo primo della legge, espressamente richiamato. In tale titolo rientra l’art. 6, concernente l’ordinamento della dirigenza.

Ai regolamenti di organizzazione previsti nel comma 3 è consentito in tale materia di derogare alle disposizioni di legge che specificamente disciplinano gli enti di cui al comma 1.

La L.R. n. 10 del 2000, art. 6 per ciò che rileva, dispone nel comma 1 che:

“1. Nell’amministrazione regionale e negli enti di cui all’art. 1 la dirigenza è ordinata in unico ruolo articolato in due fasce. In relazione al livello di professionalità e di responsabilità la distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali.

Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Il testo del menzionato comma 3 dell’art. 1 della legge in esame, prevedendo l’adeguamento degli enti regionali alla nuova disciplina implica, quale regola generale, la non immediata applicazione della stessa e la necessità che essa venga adattata alle peculiarità dei singoli enti.

Diversamente del resto, non si intenderebbe l’attribuzione al regolamento del potere di disporre in deroga a norme ad esso sovraordinate.

D’altra parte, l’articolo 6 della legge in esame prevede, in termini generali, l’istituzione della terza fascia dirigenziale sia nell’amministrazione regionale che negli enti di cui all’art. 1, ma non contiene alcun elemento testuale che induca a ritenere derogata, con riguardo a detta materia, la disposizione di cui all’art. 1, comma 3.

Nè può ritenersi che l’applicazione dell’art. 6, comma 1, debba esser considerata indipendente dalla emanazione delle norme regolamentari di cui all’art. 1, comma 3, per l’espressa previsione della natura organizzativa di queste ultime. Al contrario, è proprio tale natura a renderle necessarie, visto che senza di esse potrebbero aversi inquadramenti del tutto scollegati rispetto al disegno organizzativo dell’ente e in particolare alle determinazioni in materia di organico, con violazione palese del principio del buon andamento dell’amministrazione, fissato dall’art. 97 Cost..

In conclusione, il primo profilo dell’unico motivo di ricorso è infondato, con conseguente assorbimento del secondo profilo.

12. Il ricorso deve quindi essere rigettato. La novità della questione induce la Corte a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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