Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11398 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/05/2011), n.11398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SAIACE SPA IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. G.

S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55,

presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BERGAMO LAURA;

– ricorrente –

contro

COMUME DI MONSELICE IN PERSONA DEL SINDACO PROTEMPORE DOTT. C.

F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41/VIA

CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato ZINI ADOLFO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GREGGIO FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/2004 del TRIBUNALE di PADOVA – SEZIONE

DISTACCATA di ESTE, depositata il 07/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI EMILIO;

udito l’Avvocato Zini Adolfo difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SAIACE s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Padova sez. distaccata di Este aveva rigettato l’opposizione dalla medesima proposta avverso l’ordinanza – ingiunzione emessa per violazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54, comma 1 a seguito di analisi effettuate su due campioni di asserite acque di discarico prelevati presso la sede della società il 6 -9-1999 e risultati non conformi ai limiti di legge.

Il Tribunale, nel disattendere i motivi di opposizione, escludeva la violazione del principio di specialità relativo al concorso fra la sanzione amministrativa e quella penale, dedotto dalla ricorrente, osservando che la norma di cui alla L. n. 171 del 1973, art. 9 contestata con il decreto penale emesso nei confronti del rappresentante legale della società, era stata abrogata in data anteriore al l’accertamento del fatto, così come era stato depenalizzato il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54 posto che con il decreto penale era stata emessa altresì condanna per violazione dell’art. 59 del predetto decreto legislativo.

Secondo il primo Giudice dalla relazione ARPAV era risultato che i prelievi erano stati effettuati su sostanze che si immettevano nella acque bianche sversate nello scolo (OMISSIS), il quale confluisce nella (OMISSIS) ed era stata accertata la relazione diretta fra lo sversamento effettuato dall’opponente e l’inquinamento riscontrato nella predetta (OMISSIS): i verbalizzanti avevano verificato nel piazzale retrostante della ditta lo stoccaggio di rifiuti residui dell’attività di lavorazione di frutta depositati in container scarrabili e in casse di plastica non a tenuta di liquido:

tale materiale si immetteva direttamente o attraverso il dilavamento meteorico nel vicino pozzetto delle acque bianche; inoltre i verbalizzanti avevano notato un operaio che stava lavando delle casse di plastica le cui acque di lavaggio finivano nel predetto pozzetto, nel quale confluivano acque residue del lavaggio della linea “pere” e quelle provenienti dallo spurgo delle torri evaporative.

La procedura di campionamento rapido e istantaneo si appalesava corretta e la quantificazione della sanzione era considerata adeguata.

Ha resistito l’intimato.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione al disposto di cui all’art. 54 “salvo che il fatto costituisca reato”, la violazione del principio di specialità fra la sanzione amministrativa e quella penale, che ha lo scopo di impedire che il medesimo fatto venga sottoposto a un duplice giudizio, osservando che per il medesimo fatto era stato emesso decreto penale di condanna in relazione alla previsione della L. n. 171 del 1973, art. 9, comma 6, ultima ipotesi oltre che per quella di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59: l’avvenuta abrogazione del citato articolo era da ritenersi erronea, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18 del predetto D.Lgs..

Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza laddove aveva ritenuto che i prelievi sarebbero stati effettuati su sostanze che si immettevano nella rete delle acque bianche, erroneamente interpretando la nozione di scarico accolta dall’art. 2 previsto del D.Lgs. n. 152 del 1999, posto che i campioni di acque reflue erano stati prelevati dai pozzetti siti nel piazzale esterno della sede della ditta che non rappresentano tutto il liquido che si riversa nelle rete delle acque bianche.

Con il terzo motivo la ricorrente censura la decisione del Giudice che aveva ritenuto corretta la procedura di campionamento rapido e istantaneo, lamentando la violazione e falsa applicazione del punto 1.2 dell’allegato 5 del decreto.

Il quarto motivo censura la motivazione con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta di riduzione della sanzione inflitta.

Il quinto motivo censura il mancato esame delle istanze istruttorie volte a dimostrare, in particolare, che il contenuto dei pozzetti non si sarebbe scaricato nella (OMISSIS). Il primo motivo va accolto.

Occorre premettere che per il medesimo fatto accertato il (OMISSIS) e oggetto della opposta ingiunzione emessa nei confronti della opponente ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54 è stato emesso decreto penale non opposto nei confronti di G.A., legale rappresentante della società all’epoca dei fatti.

Tenuto conto che il citato art. 54 prevede la punizione dell’illecito amministrativo “salvo che il fatto costituisca reato ” e della previsione generale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9 la sentenza ha violato il principio di specialità, avendo ritenuto la punibilità con sanzione amministrativa del medesimo fatto, per il quale la potestà punitiva era stata già esercitata con la sanzione penale irrogata per violazione della L. n. 171 del 1973, art. 9, comma 6, ultima ipotesi. D’altra parte, la responsabilità della società – che, in quanto tale, può rispondere solo a titolo solidale – non è configurabile, non essendo possibile sottoporre a sanzione amministrativa l’autore dell’illecito (già sanzionato penalmente).

Pertanto, l’ingiunzione opposta era stata emessa illegittimamente e andava annullata.

Gli altri motivi sono assorbiti.

Il ricorso va accolto; la sentenza deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.: l’originaria opposizione va rigettata e deve essere annullata l’ingiunzione opposta.

In considerazione della peculiarità della vicenda processuale, possono compensarsi fra le parti le spese del giudizio di merito e quelle della presente fase.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione e annulla l’ingiunzione opposta. Compensa le spese del giudizio di merito e quelle della presente fase.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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