Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11398 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24406/2018 proposto da:

Ministero Dell’interno (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che

lo rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

K.I., rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al

controricorso, dall’Avv. Maria Cristina Romano, come da procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Cons. DE MARZO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 17 gennaio 2018 la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto a K.I. il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che sussistevano i seri motivi di carattere umanitario afferenti la vulnerabilità personale dell’appellante, tenuto conto che lo stesso dal 2014 è in Italia e che, in caso di rientro, potrebbe avere problemi di lavoro e di nuova integrazione e, quindi, non essere una fonte di sostentamento per la sorella alla quale aveva affidato la figlia; b) che rilevante era l’integrazione nel mondo del lavoro dimostrata con una serie di contratti, sia pure a tempo determinato, con la L.G. Logistica.

3. Avverso tale sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso, al quale il K. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte territoriale attribuito rilievo alla mera possibilità di integrazione dell’appellante. La doglianza è fondata.

Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione della quale si discute (e nei limiti temporali circoscritti dalla medesima pronuncia), occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459).

Quest’ultima decisione ha aggiunto che neppure il diritto del quale si discute può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitari.

Siffatta valutazione comparativa è, in effetti, svolta dalla sentenza impugnata in termini assertivi e generali, non correlati alla specifica situazione del richiedente.

Ne discende che il ricorso va accolto.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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