Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11398 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. I, 11/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Ditta Eredi Guarino Del Cinque s.d.f. in persona del

curatore, elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto 21, presso

l’avv. Laura Terracciano, rappresentato e difeso dall’avv. AUFIERO

Angelo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PRO.GE.CO. s.r.l., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, Via B. Buozzi 99, presso l’avv.

PUNZI Carmine, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

SI.MI. s.r.l. in persona del legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 251/04 del

12.10.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20.4.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Bongiorno per la controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15.11.2001 il Tribunale di Larino dichiarava inefficaci ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, i due distinti atti con i quali gli eredi D.C. avevano ceduto un terreno destinato alla realizzazione di un complesso immobiliare alla S.I.M.I. s.r.l., e questa lo aveva poi trasferito alla PRO.GE.CO. s.r.l., ritenendo sproporzionato il prezzo pattuito per la prima vendita (L. 1.100.000.000) rispetto al valore dell’immobile (L. 2.171.588.000) e dimostrata la conoscenza della stato di insolvenza della cedente, sia da parte del primo che del secondo acquirente.

La decisione, impugnata, veniva riformata dalla Corte di Appello di Campobasso, che rigettava l’originaria azione del fallimento.

In particolare il giudice del gravame rilevava che il tribunale, dopo aver dato corso a tre consulenze tecniche, l’ultima delle quali aveva accertato un valore di mercato di L. 1.157.666.500, aveva poi privilegiato il parametro del valore intrinseco del bene, aderendo alle indicazioni del consulente di parte del fallimento, così vanificando le risultanze dei diversi elaborati peritali disposti di ufficio.

Riteneva viceversa la Corte territoriale che fosse errato il parametro adottato e che dovesse essere condiviso il valore apprezzato con la terza consulenza, da cui emergeva la sostanziale congruità del prezzo versato.

Avverso la decisione il fallimento proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso la PRO.GE.CO..

Il fallimento e la PRO.GE.CO. depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.4.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione il fallimento Ditta Eredi Guarino Del Cinque s.d.f. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione della L. Fall., art. 67, artt. 2729, 1353, 1362 e 1470 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., sotto i seguenti aspetti: a) la Corte Territoriale avrebbe errato nel ritenere desumibile dal preliminare che le parti avessero manifestato la volontà di destinare l’acquisto al terreno edificabile, al lordo dei fabbricati esistenti, essendo stato manifestato, tale intendimento, soltanto dall’acquirente SI.MI.; b) avrebbe poi omesso di considerare l’avvenuta lievitazione del prezzo nella misura del 30% nel semestre successivo alla prima vendita; c) avrebbe a torto affermato che l’immobile era stato per lungo tempo invenduto; d) avrebbe apoditticamente sostenuto l’antieconomicità di una ristrutturazione dei fabbricati insistenti sul terreno in questione; e) avrebbe erroneamente attribuito rilevanza all’indicazione del prezzo di vendita in L. 1.100.000.000, contenuta nell’istanza di concordato preventivo, quando invece il tribunale si era limitato a non ammettere la società al concordato, senza affrontare la questione del prezzo di vendita; 2 ) violazione degli artt. 112, 333 e 343 c.p.c., per l’avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali anche nei confronti della SI.MI. s.r.l., che tuttavia non aveva “proposto alcun appello incidentale e non poteva quindi veder riformare in suo favore il capo di sentenza relativa alle spese”.

Le doglianze sono infondate.

Sul primo motivo si osserva che l’azione revocatoria (L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1, per il primo acquirente SI.MI. e ex art. 2901 c.c., per il secondo PRO.GE.CO.) era stata accolta all’esito del giudizio di primo grado in considerazione dell’affermata inadeguatezza del prezzo della prima vendita (L. 1.100.000.000), cui aveva fatto seguito, dopo un semestre, la seconda vendita per un prezzo sensibilmente aumentato (L. 1.400.000.000).

Tuttavia la Corte di appello ha ritenuto che il valore del terreno in questione al momento della prima vendita dovesse essere apprezzato nella misura di L. 1.157.666.500, circostanza che avrebbe al contrario comprovato l’adeguatezza del prezzo della prima vendita.

Quanto alla seconda, la differenza fra i due prezzi avrebbe trovato “giustificazione nei costi di trasferimento, nella redazione del progetto per il nuovo complesso e nella relativa approvazione”.

Si tratta di valutazione di merito congruamente motivata, la prima per di più formulata dopo laboriose indagini comprovate dall’espletamento di tre consulenze tecniche, censurate in modo generico con la semplice prospettazione di una differente valutazione del quadro probatorio emerso.

Quanto al secondo motivo, è sufficiente rilevare che le spese processuali vanno liquidate sulla base della soccombenza all’esito della lite (C. 03/15559, C. 03/10405, C. 01/4229), parametro in relazione al quale correttamente il fallimento è stato condannato anche al pagamento delle spese sostenute dalla SI.MI..

Il fallimento va infine condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla PRO.GE.CO. nel giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il fallimento al pagamento delle spese processuali della PRO.GE.CO. nel presente giudizio, liquidate in Euro 12.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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