Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11398 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11046/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 23A, presso lo studio dell’avvocato CARLO COMANDE’, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO

PITRUZZELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Sicilia che il 14 gennaio 2016 ha confermato la decisione della CTP – Napoli che ha accolto la domanda della Dott. S.A.C. di rimborso dell’IRAP pagata per l’anno d’imposta 2009. La contribuente resiste con controricorso.

La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata senza ingenti investimenti e con “spese e costi per il supporto di una unità di personale tale da ritenere che l’apporto sia di tipo meramente materiale ed esecutivo di semplici funzioni a supporto dello studio medico”.

La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema d’imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tale parametro orientativo risulta rispettato ove si consideri che, dal tenore delle difese erariali, non è contestata la modestia dell’impegno finanziario della professionista per dotarsi di un solo ausiliare non medico.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto e compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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