Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11398 del 01/06/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 11398 Anno 2016
Presidente: VALITUTTI ANTONIO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 12195-2011 proposto da:
GIOVETTI PIERFRANCO (c.f. GVTPRF73C16C133S), BUCCINO
PASQUALE (c. f. BCCPQL58A18H589A), RUFFATTO MADDALENA
(c.f. RFFMDL41H49D208F), GIOVETTI PIETRO (c.f.
GVTPTR40B22H890S), PASCUCCI OSVALDO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE CARSO 23, presso l’avvocato
2016
684

MARIO ANTONIO ANGELELLI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MASSIMO BONGIOVANNI, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 01/06/2016

BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

(CE’. 1709430027), già

BANCA SELLA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA C. FRACASSINI 4, presso l’avvocato
ALESSANDRA NERI, rappresentata e difesa dall’avvocato

controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1673/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 11/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;
udito,

per

i

ricorrenti,

l’Avvocato

MASSIMO

BONGIOVANNI che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato FABRIZIO
PIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M.,

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

FABRIZIO PIA, giusta procura in calce al

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FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stato emesso decreto ingiuntivo in favore di Banca Sella
Holding s.p.a. e nei confronti della debitrice principale
s.r.l. Sira Europea e dei fideiussori Pietro e Pierfranco
Giovetti; Buccino, Pascucci e Ruffatto. Pierfranco
Giovetti, Pasquale Bucino e Osvaldo Pascucci avevano

stipulato fideiussione il 2712/98 fino alla concorrenza di
250.000.000 di lire. Ad essi era stato intimato il
pagamento di E 129.114, 25. Pietro Giovetti e Maddalena
Ruffatto avevano stipulato una fideiussione il 12/4/99 fino
alla concorrenza di 450.000.000 di lire ed ad essi era
stato intimato il pagamento di E 169.298,76.
Il saldo passivo complessivo era costituito per il 50%
dalla quota parte del finanziamento ottenuto da Banca Sella
in convenzione con Finpiemonte in favore della società,
costituito per metà da fondi bancari, per metà da fondi
regionali a tasso agevolato come previsto dal Reg. CEE n.
2081 del 1993.
Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione ma
condannava la banca al risarcimento del danno per le
conseguenze lesive dovute ad errate segnalazioni nella
Centrale Rischi della Banca d’Italia in ordine a ratei del
mutuo non scaduti, accogliendo parzialmente la domanda
riconvenzionale degli opponenti.

3

Il giudice di secondo grado, confermando integralmente la
pronuncia del precedente grado, per quel che ancora
interessa ha affermato:
sul motivo relativo alla nullità dell’intero rapporto
contrattuale ha evidenziato che il Tribunale ne aveva

rilevato la genericità e questa ratio non è risultata
impugnata in secondo grado con conseguente formazione del
giudicato.
Sul difetto di legittimazione ad agire della banca in
ordine alla quota del mutuo Finpiemonte, la Corte
territoriale ha ritenuto che anche per tale porzione la
banca medesima poteva agire in virtù del mandato senza
rappresentanza conferito all’istituto al fine di recuperare
l’intero credito con impegno di girarne la quota
Finpiemonte sul conto acceso presso l’Istituto San Paolo di
Torino. Inoltre le fideiussioni erano state concesse per
qualsiasi rapporto debitorio ed, infine i vi era stato un
riconoscimento del debito in questione con versamento di
130.000.000 – a decurtazione della posizione debitoria”.
Sulla richiesta di una somma maggiore a titolo di
risarcimento del danno è stato ritenuto che la totale
incapacità di produrre utili aveva indotto ad escludere che
il danno da perdita di fatturato negli anni considerati
fosse dovuto alla riduzione delle linee di credito prodotte
dalle errate segnalazioni. Doveva, pertanto, escludersi
4

alcun nesso causale tra la riduzione del fatturato e la
diminuzione degli utili, attese le minimali capacità
economiche della società e il modestissimo volume d’affari
riscontrato. Inoltre la liquidazione equitativa del danno
non escludeva l’onus probandi a carico del richiedente. E’

stato correttamente escluso, secondo la Corte territoriale,
anche il danno da perdita di clientela perché non è stato
provato che senza l’intervenuta cessazione di alcuni ordini
si sarebbe verificato un incremento significativo degli
utili. Del pari condivisibile la valutazione relativa al
danno da mancato utilizzo del macchinario, in quanto tale
situazione ha avuto carattere temporaneo e la
determinazione dell’ammortamento a fini risarcitori non
coincide con quello fiscale.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per
cassazione Pierfranco Giovetti, Pasquale Buccino, Osvaldo
Pascucci, Maddalena Ruffatto e Pietro Giovetti. Ha
resistito con controricorso la s.p.a. Banca Sella Holding
Nel primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 1936 e 1944 cod. civ.
nonché il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc.
civ. per non avere la Corte d’Appello accolto l’eccezione
di difetto di legittimazione attiva della banca in ordine
alla quota di credito corrispondente alla quota di mutuo
Finpiemonte. La banca Sella aveva agito come mandataria
5

per un credito non proprio ma di un terzo estraneo al
rapporto fideiussorio. La posizione di mera mandataria
e

all’incasso non era idonea a far acquistare alla banca la
posizione di titolare del credito né l’oggetto del mandato
poteva condurre a tale conclusione. A sostegno della

censura vengono riprodotte due lettere inviate da Banca
Sella nelle quali si fa espresso riferimento alla necessità
che Finpiemonte determini esattamente la sua quota di
credito.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt.
1703, 1713 cod.civ. nonché il vizio di motivazione in
ordine alla mancata considerazione da parte della Corte
• d’Appello dell’inesistenza di alcun effetto traslativo del
credito conseguente dal conferimento del mandato. Da tale
premessa consegue che Banca Sella in virtù del mandato
poteva richiedere l’intero credito alla debitrice
principale ma non ai fideiussori dal momenti che questi
ultimi mai hanno rilasciato una fideiussione in favore di
Finpiemonte.
La censure sono inammissibili dal momento che non
colpiscono una delle rationes decidendi poste a base del
rigetto dell’analogo motivo nella sentenza impugnata. A
pag. 14 viene espressamente sostenuto che vi era stato un
espresso riconoscimento del credito della banca sia in
ordine allo scoperto del conto corrente sia per la quota di
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finanziamento. A tale riconoscimento conseguiva anche il
versamento di una quota di L. 130.000.000 a decurtazione
“della posizione debitoria” autorizzata da uno dei
fideiussori, Pietro Giovetti. Dall’esame del motivo non
emerge alcun rilievo in ordine alla validità ed efficacia

In conclusione il ricorso deve ritenersi inammissibile con
applicazione del principio della soccombenza in ordine alle
spese processuali.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le parti
ricorrenti in solido a pagare alla parte controricorrente E
2500 per compensi; E 200 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 marzo 2016
Il giudice est.

Il presidente

di tale riconoscimento nei confronti dei fideiussori.

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