Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11397 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/05/2011), n.11397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARTORATO GUIDO;

– ricorrente –

contro

PROV. VENEZIA IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

VINTI STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DE BENETTI CRISTINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

SAN DONA’ DI PIAVE, depositata il 12/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Lorenzoni Fabio difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l’Avv. Federica Corsini con delega depositata in udienza

dell’Avv. Vinti Stefano difensore della resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso e

la condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L., in proprio e quale Sindaco del Comune di Quarto d’Altino, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Venezia sez. di S. Donà di Piave aveva rigettato l’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza – ingiunzione emessa dalla Provincia di Venezia per violazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 45 a seguito di scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione.

Il Tribunale, nel disattendere i motivi di opposizione, escludeva che lo scarico de quo fosse stato debitamente autorizzato dalla Regione, osservando che gli sversamenti in questione provenivano non già da scarichi ordinari ma da scaricatori di piena, i quali avevano operato al di fuori dei casi di eventi atmosferici eccezionali, per i quali la loro realizzazione è stata concepita: nella specie, il fatto si era verificato per carenza di potenza dell’impianto di sollevamento sito nel Comune di Quarto d’Altino. Il provvedimento di autorizzazione della Regione del 1976 invocato dal ricorrente si riferiva al funzionamento in via ordinaria e non eccezionale dello scaricatore di piena, per cui l’attività di sversamento effettuata era priva della necessaria autorizzazione.

L’affidamento della gestione delle fognature comunali a un terzo era irrilevante, posto che l’onere di richiedere l’autorizzazione è a carico del titolare dell’attività da cui origina lo scarico, così come irrilevante era la circostanza che il ricorrente avesse assunto la carica di Sindaco soltanto da tre mesi. Ha resistito l’intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che lo scarico de quo non fosse autorizzato, quando invece ciò risultava dal provvedimento del 2 luglio 1976, come ammesso dallo stesso ARPAV, senza alcuna distinzione fra portata in tempo di pioggia o di secca, distinzione che non è certo formulata dal cit. Decreto, art. 45. D’altra parte, lo stesso Giudice, incorrendo in ulteriore errore, aveva accertato che lo scaricatore era entrato in funzione per un fatto eccezionale e non in via ordinaria, in quanto non sta scritto da nessuna parte che lo stesso debba entrare in funzione soltanto in caso di abbondanti piogge. Responsabile doveva essere il Comune di Marcon, responsabile del sovraccarico che aveva determinato lo scarico, tanto più che il ricorrente era stato eletto Sindaco da pochi giorni.

Il secondo motivo censura la sentenza impugnata che aveva confermato l’ingiunzione notificata al ricorrente li quale obbligato principale, escludendo la responsabilità dell’Azienda Sile – Piave alla quale era stata affidata la gestione della rete fognaria e degli impianti di sollevamento e di depurazione comunale e sulla quale quindi incombeva l’obbligo di verificare e controllare gli scarichi contestati.

Il primo e il secondo motivo, che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Il primo motivo innanzitutto difetta di autosufficienza, in quanto non è stato trascritto il testo del provvedimento del 1976 invocato dal ricorrente per sostenere che in effetti lo scarico era autorizzato, quando il Giudice, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha chiarito che con tale provvedimento non era stato autorizzato uno scarico ordinario, dovendo qui ricordarsi che in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006;

10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove esso fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa. La sentenza ha verificato che il Comune era autorizzato allo scaricatore di piena che peraltro nella specie era entrato in funzione al di fuori delle ipotesi in cui esso può operare, atteso lo scopo al quale esso è preordinato che è quello di garantire, durante eventi meteorici di rilievo, che il refluo fognario giunga al depuratore più o meno sempre allo stesso livello di concentrazione (Cass. 11479/2006).

La mancata autorizzazione dello scarico ordinario di cui deve essere munito il titolare dell’immissione comporta la responsabilità del Sindaco del Comune, del tutto irrilevante è l’affidamento della gestione a un terzo, tenuto conto che sussiste la responsabilità del titolare dello scarico, nonostante l’avvenuto trasferimento della gestione dell’attività di depurazione, nei casi di radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento o ancora nei casi di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi; viene, invece, riconosciuta l’esclusiva responsabilità del gestore nei casi di superamento dei limiti tabellari di emissione, dovuti ad improprio uso degli impianti o ad omessa adozione di particolari e contingenti misure tecniche (Cass. 14441/2006) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che l’ordinanza -ingiunzione non aveva esaminato e confutato le difese svolte dall’opponente nel procedimento amministrativo: il Giudice si era limitato ad affermare l’irrilevanza dei vizi dell’ingiunzione con motivazione che non poteva comportare il rigetto dell’opposizione, posto che sarebbe stato necessario individuare le responsabilità specifiche imputate all’interessato.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto(S.U. 1786/2010).

Se , dunque, erroneamente è stata invocata la nullità dell’ingiunzione, va sottolineato da un canto il difetto di autosufficienza del ricorso laddove non solo non trascrive le deduzioni presentate in sede amministrativa ma non dimostra di averle riproposte con i motivi di opposizione. Ciò posto, il Tribunale ha verificato la responsabilità dell’opponente indicandone le ragioni:

in particolare, il Giudice ha verificato che l’immissione proveniva da uno scarico del Comune di Quarto d’Altino e che era circostanza non controversa che lo scaricatore di piena era entrato in funzione a causa della carenza di potenza dell’impianto di sollevamento sito nel Comune Quarto d’Altino e, dunque al di fuori delle ipotesi in cui esso può operare: tenuto conto che in materia di sanzioni amministrative la responsabilità è personale, autore del fatto illecito e, perciò obbligato principale, era quindi la persona del Sindaco del Comune, essendo quest’ultimo ente obbligato a titolo solidale.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza non aveva esaminato la questione proposta negli scritti difensivi, secondo cui il depuratore fognario serve anche i Comuni che contribuiscono ad alimentare i canali di scarico, per cui non si comprendeva perchè la sanzione era stata posta a carico del deducente quale obbligato principale. La questione, non essendo trattata dalla sentenza impugnata deve ritenersi nuova e, come tale, è inammissibile in sede di legittimità, involgendo anche accertamenti di fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare di averla proposta ritualmente e tempestivamente con l’atto di opposizione, trascrivendo il testo del relativo motivo di opposizione, tenuto conto che la Corte di Cassazione non ha accesso diretto agli atti processuali. Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1300,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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