Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11397 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. I, 11/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 23276 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2008, proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G.

Ribera n. 1, presso l’avv. CUCINELLA Luigi Aldo, che la

rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso, e chiede

che le comunicazione vengano fatte a mezzo fax al numero

(OMISSIS), ai sensi di legge;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto emesso, nel procedimento n. 2724/07 del ruolo

della volontaria giurisdizione, dalla Corte di appello di Napoli,

Sezione Quarta Civile, il 21 febbraio – 5 maggio 2008.

Udita, all’udienza del 13 aprile 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentito il P.G. Dr. Ignazio Patrone, che conclude

per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A. ha chiesto, in data imprecisata, alla Corte d’appello di Napoli, di condannare il Ministero dell’economia e delle Finanze a corrisponderle Euro 8.700,00, comprensive di un bonus di Euro 2000,00, a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali da irragionevole durata del processo iniziato da Ici, con ricorso al Tar Campania del 18 febbraio 1998 per il riconoscimento del suo diritto alla indennità di dirigenza dall’inizio delle relative funzioni, ricorso rigettato con sentenza del giudice adito dell’8 settembre 2006, dopo otto anni e mezzo anni da quando la domanda era stata proposta.

L’Avvocatura dello Stato non si costituiva e la Corte di merito ha rigettato la domanda, perchè a suo avviso la palese infondatezza del ricorso al giudice amministrativo, evidenziava la consapevolezza della ricorrente dell’abuso del diritto di agire e la temerarietà dell’azione, incompatibile con la sofferenza da attesa dell’esito del processo che non poteva che essere negativo.

Per la cassazione di tale decreto, la R. propone ricorso illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., denunciando nei primi due motivi la violazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo e la omessa e insufficiente motivazione in ordine alla presentazione delle istanze di prelievo da parte di lei che invece vi era stata, argomento neppure trattato dal decreto impugnato, e deducendo in terzo e quarto luogo la mancata prova della sua pretesa consapevolezza dell’infondatezza della domanda nel processo presupposto a base del giudizio di equa riparazione e la insufficiente motivazione su detto punto decisivo della controversia.

Il Ministero sì difende in questa sede con controricorso nel quale fa riferimento peraltro a un giudizio presupposto svoltosi dinanzi alla Corte dei conti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi del ricorso sono inammissibili censurando il decreto su una circostanza, cioè la presentazione di istanze di prelievo, cui il provvedimento impugnato non da alcun rilievo, neppure accennando ad essa, per cui l’impugnazione, per tale parte, non coglie il suo oggetto nè incide sul provvedimento impugnato e deve quindi ritenersi inammissibile.

2. Il ricorso è nel resto fondato, avendo questa Corte più volte enunciato in seguente principio di diritto: “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacchè l’esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo nè incide di per sè sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l’eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o comunque di un vero e proprio abuso del processo; l’esito sfavorevole del giudizio può tuttavia incidere riduttivamente sulla misura dell’indennizzo allorchè la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla comunque fortemente aleatoria” (Cass. 30 dicembre 2009 n. 28106, 12 novembre 2009 n. 24107) ovvero allorchè non vi possa essere margine alcuno di incertezza sull’esito della lite per esservi una unanime e massiccia giurisprudenza che ne escluda la fondatezza (Cass. 22 ottobre 2008 n. 25595).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato come la motivazione della sentenza del Tar, cui rinvia senza altra specificazione, dimostri la assoluta infondatezza del ricorso a quel giudice proposto, ma tale circostanza, sulla quale le parti nulla osservano, è da sola insufficiente a far rilevare la piena consapevolezza dell’abuso del potere di agire da parte della R. e sulla natura temeraria della sua azione, in mancanza di più precisi riferimenti ai precedenti tutti nel medesimo senso della infondatezza dei ricorsi.

Per tale profilo stante la presunzione, in base all’id quod plerumque accidit del danno non patrimoniale, è da accogliere il terzo motivo di ricorso in ordine alla mancata prova della consapevolezza dell’infondatezza del ricorso al Tar, non essendo sufficiente la lettura della sentenza di tale giudice a rendere palese il carattere temerario dell’azione; a ciò consegue la insufficiente motivazione del decreto su tale punto decisivo di cui al quarto motivo d’impugnazione anche esso da accogliere.

Il ricorso deve quindi accogliersi e il decreto impugnato deve cassarsi con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perchè si pronunci sul ricorso e provveda pure sulle spese della presente fase di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perchè si pronunci pure sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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