Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11397 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13993/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

YELLOW GREEN REAL ESTATE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11155/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l’appello della s.r.l. Yellow Green Real Estate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della società contribuente contro il provvedimento di diniego della disapplicazione delle norme relative alle società di comodo per l’anno 2011;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come il suddetto provvedimento di diniego fosse autonomamente impugnabile e come, nel merito, all’atto dell’acquisto dell’immobile il contratto di locazione fosse già esistente e dunque l’atteggiamento tenuto di lasciare in vita la preesistente regolamentazione pattizia non integrasse un comportamento elusivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè tutti gli atti riconosciuti immediatamente impugnabili conterrebbero l’esplicitazione di una pretesa tributaria definita ed attuale, presupponendo necessariamente l’adozione di atti ricompresi nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19;

che, con la seconda doglianza, la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ossia la possibilità di modificare i contratti, considerata la coincidenza tra le compagini sociali delle due società coinvolte nel contratto di locazione, atteso che la società conduttrice era controllata al 100% dalla società locatrice e pertanto la rideterminazione del canone pattuito sarebbe stata riconducibile alla volontà della società istante;

che l’intimata non si è costituita;

che il primo motivo non è fondato;

che, infatti, con un orientamento ormai consolidato, questa Corte ha affermato che, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, art. 19, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (Sez. 6-5, n. 25797 del 28/11/2014; Sez. 6-5, n. 3315 del 19/02/2016; oltre a Sez. 5, n. 17010 del 05/10/2012, già opportunamente citata dalla CTR);

che anche il secondo motivo è infondato, posto che i giudici di appello non hanno omesso l’esame della circostanza lamentata (la coincidenza delle compagini sociali), ma hanno affermato che l’originario contratto era stato stipulato fra soggetti diversi, anche quanto alla compagine sociale (Sez. U., n. 8053 del 0704/2014);

che al rigetto del ricorso non segue la condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultima.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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