Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11396 del 24/05/2011
Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/05/2011), n.11396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COM. REITANO IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE RAG. D.
S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
1A CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
PASSALACQUA EUGENIO;
– ricorrente –
contro
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE
CLODIO 1, presso lo studio dell’avvocato RIBAUDO SEBASTIANO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 64/2004 del GIUDICE DI PACE di MISTRETTA,
depositata il 11/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/02/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Gozzi Riccardo con delega depositata in udienza
dell’Avv. Passalacqua Eugenio difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Russo Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità o il
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Reitano ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace di Mistretta aveva accolto l’opposizione con cui P.S. aveva impugnato le ingiunzioni emesse dal Responsabile del commercio di quel Comune a seguito di verbali redatti dai Carabinieri dei NAS di Catania sul rilievo che dovevano ritenersi inesistenti le ingiunzioni opposte in quanto non emesse dal Sindaco.
Secondo il primo Giudice, ai sensi del combinato disposto della L. n. 689 del 1981, artt. 17 e 18 competente ad emettere l’ingiunzione è il Sindaco, essendo il funzionario al quale andava trasmesso il rapporto che constatava l’illecito. Ha resistito l’intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l’ammissibilità del ricorso avendo il Sindaco agito in forza della delibera con cui la Giunta municipale aveva approvato la proposta del Sindaco di affidare all’avv. Passalacqua l’incarico di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata. Con l’unico motivo il ricorrente, lamentando violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 nonchè omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata laddove aveva dichiarato inesistenti le ingiunzioni emesse dal Responsabile del commercio del Comune di Reitano, quando ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, la gestione amministrativa finanziaria e tecnica, nella quale è compreso il potere di irrogare le sanzioni amministrative, è riservata ai dirigenti, spettando agli organi di governo – quale il Sindaco i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
Il motivo è infondato, anche se, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c. la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta.
Occorre, infatti, osservare che nelle materie nelle quali l’art. 14 dello statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, prevede la potestà legislativa esclusiva – fra le quali l’ordinamento degli enti locali – le norme statuali hanno efficacia soltanto se recepite dalla Regione con apposita legge regionale. Pertanto, poichè il potere di emettere sanzioni amministrative è stato attribuito ai dirigenti amministrativi dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 – e poichè il citato art. 107 non è stato ancora recepito nella legislazione regionale – nel territorio della Regione Sicilia il potere di emettere le predette sanzioni è ancora di spettanza del Sindaco (Cass. 15957/2009).
Correttamente è stata accolta la proposta opposizione, dovendo peraltro le ingiunzioni opposte essere annullate, per un vizio di legittimità, per essere state emesse dal dirigente del Comune, che era privo del potere di emanarle. Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011