Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11396 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12254/2018 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi, 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

S.H.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 164/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 da Cons. SCALIA LAURA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con sentenza n. 164/2018 ha dichiarato l’inammissibilità, per tardività, dell’appello proposto dall’Avvocatura dello Stato avverso l’ordinanza emessa ex art. 702-bis c.p.c. dal Tribunale di Ancona nei confronti di S.H., cittadino del Bangladesh.

Il giudizio era stato introdotto con citazione notificata direttamente all’Amministrazione, che si era costituita in proprio in primo grado a mezzo di un funzionario, in data 1.8.2016 ed il ricorso era stato iscritto a ruolo il 7 ottobre 2016 oltre il termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione.

La Corte di merito ha ritenuto che per le controversie in materia di protezione internazionale, instaurate in appello con decorrenza dall’1.10.2015, l’appello debba essere proposto in forma di ricorso da depositare nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza del tribunale e tanto “in applicazione diretta del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, parte seconda, nel testo vigente ratione temporis, modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2018, art. 27, comma 1, lett. f) nella parte in cui dispone che “…in caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso”.

L’ordinanza di primo grado era stata notificata in data 1 agosto 2016 e l’appello iscritto a ruolo il 7 ottobre 2016 oltre il termine di trenta giorni.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza il Ministero dell’interno con tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Ministero deduce la violazione del D.Lgs. n. 150 del 1999, art. 19, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella interpretazione fornitane dalla Corte di legittimità che aveva individuato nella citazione l’atto introduttivo dell’appello proposto o materia di protezione internazionale.

2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’ordinanza impugnata era stata notificata non all’indirizzo dell’Avvocatura dello Stato, ma all’Amministrazione in proprio che si era costituita in primo grado a mezzo di un proprio funzionario e tanto era accaduto in violazione del principio per il quale il provvedimento va comunicato al soggetto che ha il potere di impugnarlo.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 742 del 1969, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sospensione dei termini processuali e, nella specie, di impugnazione durante il periodo feriale deve trovare applicazione anche in materia di protezione internazionale.

4. I motivi sono fondati.

5. E’ fondato il primo motivo di ricorso per ragioni in cui ricevono composizione, con i temi della forma dell’appello ed i termini di sua proposizione, quelli del regime applicabile a fattispecie processuali maturate nel vigore della previgente, ritenuta, disciplina dell’appello delle controversie in materia di protezione internazionale così come individuata dalla diversa esegesi data al testo di legge dalla giurisprudenza di legittimità.

Più compiutamente, quanto rilevato muove dal principio, affermato da questa Corte di legittimità, per il quale, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

Con la precisazione che tale nuova esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato pregresso orientamento, costituisce un “overrulling” processuale che assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017) e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702-quater c.p.c. risultava proponibile con citazione (Cass. 08/11/2018 n. 28575; in termini: Cass. nn. 29506 e 32059 del 2018).

L’affidamento riposto dall’appellante Ministero sui termini di impugnazione destinati a coniugarsi con la forma dell’atto introduttivo, ricorso o citazione, fa pertanto salvo ogni diverso termine osservato.

6. E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso.

La facoltà concessa all’amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19, comma 6, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 260 del 1958, art. 1 con la conseguenza che la notifica dell’appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato.

Per un principio di carattere generale destinato a toccare una pluralità di materie, vero è infatti che la legittimazione degli organi periferici del Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell’Amministrazione che, tuttavia, non esclude, da un lato, la partecipazione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nelle fasi di merito e, dall’altro, che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell’Interno, essendo imposto “ex lege” in tale fase processuale soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato (quanto al provvedimento di rigetto dell’opposizione a decreto di espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, vd., Cass. 30/10/2018 n. 27692; in materia di opposizioni a sanzione amministrativa: Cass. 12/06/2018 n. 15263; sulle controversie in materia di lavoro: Cass. 05/09/2016 n. 17596).

7. Il terzo motivo resta poi guidato nei suoi esiti dall’applicazione del principio, a cui questa Corte di legittimità è già pervenuta, per il quale, “l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data” (Cass. 05/09/2019 n. 22304).

La decisione della commissione, adottata in data anteriore al 17 agosto 2017, rimane assoggettata al regime processuale di cui all’indicato principio.

8. In accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, la sentenza impugnata va cassata ed giudizio rinviato alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alla regolamentazione delle spese per la fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e rinvia il giudizio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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