Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11396 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. I, 11/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 11/05/2010), n.11396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 20993 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2008, proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giunio

Bazzoni n. 1, presso l’avv. STAZZONE Vincenzo e rappresentato e

difeso, per procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Nino Bullaro

del foro di Palermo e Vito Passalacqua da Marsala;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente in

carica, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentata e

difesa;

– controricorrente –

avverso il decreto emesso, nel procedimento n. 416/06 del ruolo della

volontaria giurisdizione, dalla Corte di appello di Palermo, Sezione

Terza Civile, il 16 novembre 2006 – 31 maggio 2007.

Udita, all’udienza del 13 aprile 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentito il P.G. Dr. Ignazio Patrone che conclude per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.R. ha chiesto, con ricorso del 18 marzo 2006, alla Corte d’appello di Palermo, di condannare la Presidenza del consiglio dei ministri a corrispondergli Euro 62.000,00, con rivalutazione e interessi, a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali da irragionevole durata del processo da lui iniziato, con ricorso del 2 dicembre 1971 davanti alla Corte dei Conti, per l’ottenimento di un miglior trattamento pensionistico in rapporto all’aggravamento della sua infermità contratta durante il servizio di leva, procedimento chiuso solo con sentenza del giudice contabile del 17 novembre 2005, che rigettava la domanda dopo 24 anni da quando la stessa era stata proposta, per essere il ricorrente decaduto dal diritto, avendo proposto il ricorso oltre cinque anni dopo la fine del servizio di leva intervenuta nel 1960.

L’Avvocatura dello Stato si costituiva e chiedeva che, salvo il caso di lite temeraria, fosse riconosciuto il diritto all’equa riparazione e la Corte di merito ha rigettato la domanda, con spese a carico dell’attore, ritenendo che la proposizione del ricorso per ottenere il trattamento pensionistico privilegiato esprimesse una palese azione temeraria del C. che era pienamente consapevole dell’infondatezza delle sue richieste, in quanto aveva agito intempestivamente, come gli era stato già detto in sede amministrativa.

Per la cassazione di tale decreto, il C. ricorre denunciando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo e la omessa e insufficiente motivazione in ordine al punto della sua piena consapevolezza dell’infondatezza della domanda nel processo presupposto a base del giudizio di equa riparazione, oltre che relativamente alla sussistenza della stessa eccezione proposta dalla controparte sulla temerarietà dell’azione.

La Presidenza del consiglio si difende in questa sede con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato, avendo questa Corte più volte enunciato in seguente principio di diritto: “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacchè l’esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo nè incide di per sè sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l’eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o comunque di un vero e proprio abuso del processo; l’esito sfavorevole del giudizio può tuttavia incidere riduttivamente sulla misura dell’indennizzo allorchè la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla comunque fortemente aleatoria” (Cass. 30 dicembre 2009 n. 28106, 12 novembre 2009 n. 28106 n 24107) ovvero allorchè non vi possa essere margine alcuno di incertezza sull’esito della lite per esservi una unanime e massiccia giurisprudenza che ne escluda la fondatezza (Cass. 22 ottobre 2008 n. 25595).

Nel caso di specie il giudice di merito ha rilevato come la decadenza quinquennale dalla cessazione dal servizio di leva, terminato nel 1960 potesse escludere ogni dubbio nel C. sull’esito della richiesta di pensione già in sede amministrativa, dovendosi ritenere che egli avesse consapevolezza della insussistenza del suo diritto al trattamento pensionistico privilegiato per la intervenuta decadenza.

Peraltro, anche a non considerare che nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti la parte può difendersi da sola con una soglia di errore certamente più alta dei quella chiesta in caso di difesa tecnica, nel caso, l’unico modo di superare le valutazioni clinico-mediche dell’amministrazione era la proposizione del ricorso a base del giudizio presupposto.

Inoltre poco dopo il decreto impugnato, la Corte costituzionale con sentenza del 1 agosto 2008 n. 323, ha dichiarato la incostituzionalità del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 169, per la parte in cui faceva decorrere il termine di decadenza di cui sopra dalla fine del sevizio militare invece che dal sorgere dei sintomi della malattia da collegare a detto servizio in via causale.

Sembra allora chiaro che, se il termine poteva ritenersi inapplicabile in rapporto alla malattia per cui era chiesto il trattamento privilegiato, il C. ben poteva ignorare la infondatezza della sua richiesta con esclusione di ogni abuso del processo e dell’azione temeraria.

Il ricorso deve quindi essere accolto e il decreto deve cassarsi con rinvio alla Corte d’appello di Palermo perchè si pronunci sulla domanda del C., liquidando anche le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla torte d’appello di Palermo in diversa composizione, perchè si pronunci pure sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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