Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11395 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/05/2011), n.11395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 114-A, presso lo studio dell’avvocato ZANNINI GIUSEPPINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIMINO LUIGI;

– ricorrente –

contro

ENTE PARCO REG. MATESE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 85/2005 del Trib. Di S.M.C.V. SEDE DISTACCATGA

DI PIEDIMONTE MATESE, depositata il 20/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 20.4.2005, il tribunale di S. Maria Capua Vetere respingeva l’opposizione proposta da C.S. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il Commissario regionale del Parco regionale del Matese gli aveva intimato il pagamento di 516,00 Euro per la violazione amministrativa consistita nell’aver parcheggiato la sua auto in uno spiazzo erboso all’interno del Parco stesso.

Osservava il giudicante, per quanto qui ancora interessa, che gli elementi utili alla difesa erano stati tutti indicati nel processo verbale; che la notifica vi era stata e che la contestazione immediata non era avvenuta in quanto al momento della constatazione nessuno era presente in zona.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorre, sulla base di tre motivi, il C.; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo, invero genericamente intestato a violazione della L. n. 241 del 1990 in relazione alla L. n. 689 del 1981, in buona sostanza ci si duole che nel processo verbale non fossero state indicate le norme descrittive dell’illecito contestato, con la sola menzione della norma contenente la sanzione applicabile nella specie;

se ne deduce violazione del diritto di difesa, atteso che il contravventore non sarebbe stato posto nelle condizioni di difendersi compiutamente. La censura è infondata; invero, questa Corte ha avuto occasione di specificare, con l’affermazione di un principio cui si presta convinta adesione (SS. UU. 28.1. 2010, n 1786), che l’opposizione riguarda il rapporto e non l’atto, con la conseguenza che il giudice può conoscere, a prescindere dal contenuto dell’atto stesso, l’intera vicenda che ha dato luogo alla contestazione dell’infrazione; ne consegue che la descrizione del fatto quale accertato e l’indicazione della norma sanzionatoria mettono l’incolpato pienamente in grado di rappresentare le proprie difese in ordine allo stesso, attesa la piana identificabilità delle norme che prevedono la condotta. Il motivo pertanto non può trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo ci si duole di inesistenza della notificazione, con conseguente nullità del procedimento di primo grado e della sentenza impugnata; si assume al riguardo che nella specie non risulterebbe dalla relata di notifica nè la qualifica del soggetto che ha proceduto alla notificazione nè il soggetto che l’ha ricevuta.

La estesa riproduzione delle disposizioni che in subiecta meteria regolano la notifica e la dotta esposizione della giurisprudenza formatasi al riguardo non valgono peraltro a superare la solare constatazione con cui la sentenza impugnata ha rilevato come l’atto fosse stato, secondo quanto risultante ex actis, notificato al contravventore, come attestato dal soggetto notificatore, a proposito del quale non si adducono elementi che ne pongano in dubbio l’idoneità a porre in essere la notifica stessa; non può peraltro essere neppure sottaciuto che la notifica stessa ha pienamente raggiunto il suo scopo.

Anche tale mezzo pertanto non può trovare accoglimento.

Con il terzo mezzo ci si duole del fatto che la contestazione non sia stata immediata;

ma tale profilo risulta superato dal fatto che dal verbale risulta che al momento della contestazione, in zona non era stato rinvenuto alcuno: quanto poi ai tempi in cui la contestazione deve essere effettuata, questa Corte ha ormai consolidatamente stabilito che nella specie non trova applicazione la L. n. 241 del 1990, art. 2 ma il termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28.

In applicazione di tale principio, pienamente condiviso, anche tale motivo deve essere respinto e, con esso, il ricorso.

Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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