Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11394 del 09/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11165-2016 proposto da:

B.M.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA CONTI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 585/03/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che B.M.M.T. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Perugia. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento relative all’annualità IRPEF 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rimarcato la ritualità della notifica della cartella di pagamento, e la mancata, tempestiva opposizione alla stessa, essendosi il ricorso volto nei soli confronti del sollecito di pagamento.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso si affida a tre motivi;

che, col primo, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: il ricorso sarebbe stato proposto, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 3 avverso il sollecito e la cartella, con allegazione dei motivi di illegittimità della pretesa tributaria. In ogni caso, in tema di contenzioso tributario, sarebbero stati impugnabili, secondo l’art. 19 D.Lgs. citato, tutti gli atti con i quali si portava a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ormai definita;

che, col secondo, la B.M. eccepisce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe ritenuto corretta la notifica effettuata dal messo nelle forme del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 prevista solo per il caso di irreperibilità assoluta, anzichè nelle forme dell’art. 140 c.p.c., trattandosi di temporanea assenza del destinatario dalla residenza anagrafica conosciuta;

che, con l’ultimo rilievo, la ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronunzia, tradottasi nella violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe omesso di indagare se il ricorso proposto sostanziasse un’impugnazione anche della cartella di pagamento richiamata nel sollecito;

che l’intimata si è costituita senza controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, nella specie, il sollecito di pagamento faceva seguito alla notifica della cartella esattoriale divenuta definitiva, perchè (in tesi) non impugnata nei termini, sicchè non integrava una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria e, pertanto, avrebbe potuto essere contestato solo per vizi propri; che, per converso, il secondo motivo deve essere accolto;

che, per giurisprudenza consolidata, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. allorquando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario, o allorquando costui, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), , quando il notificatore non reperisca il contribuente perchè trasferitosi in luogo sconosciuto, semprechè abbia accertato che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Sez. 5, n. 27677 del 11/12/2013);

che, nella specie, la decisione impugnata non dà coerentemente conto di tutti i passaggi seguiti per la notificazione della cartella: in tal modo, non è possibile accertare la piena legittimità delle forme seguite, prodromiche alla legittima applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e). In altri termini, la mancata attestazione dei ripetuti esiti negativi dei tentativi di notifica non consente di reputare sussistente un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto: l’accenno della CTR al rituale perfezionamento della notifica “per compiuta giacenza a seguito del mancato rinvenimento del mancato rinvenimento all’indirizzo anagrafico” non è evidentemente sufficiente;

che il terzo motivo resta assorbito;

che la sentenza va dunque cassata, con rinvio alla CTR umbra che, in diversa composizione, dovrà esaminare la legittimità della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e) alla luce dei principi sopra esposti e pronunziarsi altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA